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Risoluzione Agenzia Entrate n. 157 del 11.112005
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Istanza di Interpello - Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di ''vino cotto'' - Punto n. 61 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 - Associazione di produttori di Z
Risoluzione Agenzia Entrate n. 157 del 11.112005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione di produttori di Z chiede, per conto dei propri associati iscritti, di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alla vendita di vino cotto, ottenuto dalla cottura del mosto d'uva fermentato con un'elevata percentuale di zuccheri riduttori che nella tipologia dolce superano in termini di quantità i 70 grammi/litro, con un tasso alcolometrico inferiore al 15% vol.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante ritiene che il prodotto, inserito nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali della Regione ......... e nell'elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, non possa considerarsi vino in quanto difforme dalla previsione contenuta nell'articolo 2 del DPR 12 febbraio 1965, n. 162, che definisce vino "il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore a tre quinti della gradazione complessiva"; del pari non rientrerebbe tra le bevande spiritose di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 22 maggio 1989, n. 1576, in quanto dotato di un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.
A parere dell'Associazione istante, pertanto, la vendita di vino cotto andrebbe assoggettata all'aliquota agevolata del 10%, in quanto equiparata a quella dei "Melassi destinati all'alimentazione umana" di cui al n. 61 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la quale richiama la voce doganale 17.03 riferita ai "melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si rileva preliminarmente che l'istanza d'interpello è inammissibile.
Come stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, al primo comma dell'art. 11, e dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, al primo comma dell'art. 3, "l'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza".
Si osserva, in proposito, che l'interpello in esame non riguarda un caso concreto direttamente riconducibile alla sfera di interessi del soggetto istante essendo presentato dall'Associazione nell'interesse esclusivo degli associati iscritti.
Tuttavia, nell'ambito generale del servizio di consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione descritta, rappresentando un parere che non è produttivo degli effetti propri dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane con nota n. 3664 del 25 ottobre 2005, il prodotto esaminato presenta un titolo alcolometrico volumico effettivo (TAVE) del 13,7% e zuccheri riduttori totali pari a 160 g/l.
Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, l'Agenzia delle Dogane ritiene che "il prodotto non possa essere classificato alla voce doganale 2204, poiché il vino classificabile in questa voce è esclusivamente quello ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uve fresche, come previsto dal testo legale della voce e dalle relative N.E.S.A".
Nel caso di specie, al contrario, il mosto d'uva "è stato sottoposto, prima della fermentazione, ad un drastico trattamento termico che, oltre a produrre una concentrazione dello stesso, ha determinato una caramellizzazione degli zuccheri ed una serie di reazioni che hanno originato particolari sostanze aromatiche".
E' stato, inoltre, chiarito che il prodotto in oggetto non può neppure essere assimilato ad un melasso per l'alimentazione umana in quanto non è ottenuto dall'estrazione e dalla lavorazione dello zucchero e, inoltre, contiene alcole proveniente da fermentazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, il vino cotto dovrebbe essere classificato al codice NC 2206.0059 della vigente Tariffa doganale, quale "bevanda fermentata diversa da quelle delle voci da 2203 a 2205, posizione corrispondente alla voce 2207 B.II a. della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987".
In considerazione della suddetta classificazione si ritiene che alla commercializzazione del prodotto in esame si renda applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 20%.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ................., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.