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Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 11.11.2005
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Richiesta di consulenza giuridica. Assoggettabilità di determinati manufatti in oro alla disciplina del "reverse charge", ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 11.11.2005Con istanza n...................., codesta Confederazione ha chiesto alla scrivente chiarimenti circa l'applicabilità del trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a determinati manufatti (quali, a titolo esemplificativo, montature di anelli o chiusure per collane e bracciali), chiedendo, in particolare, se questi ultimi rientrano nella nozione di "semilavorati", ai fini dell'applicazione del richiamato meccanismo del "reverse charge".
L'istante è dell'avviso che i prodotti indicati siano da ricomprendere nella predetta categoria dei semilavorati, stante l'impossibilità di essere utilizzati e commercializzati senza una ulteriore lavorazione, giacché, di norma, devono essere completati, mediante, ad esempio, l'incastonatura delle pietre preziose per le montature, o devono essere inseriti in un altro oggetto, come collane e bracciali per quel che riguarda le chiusure.
Al fine di un corretto inquadramento della questione oggetto dell'istanza, è necessario innanzitutto individuare l'ambito di applicazione del c.d. reverse charge.
A tal proposito, l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, circoscrive l'ambito di applicazione alle ipotesi di:
a) cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11 di cui allo stesso d.P.R. 633;
b) cessioni di materiale d'oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Nel caso di specie, premesso che i manufatti indicati dalla Confederazione richiedente non rientrano nella tipologia indicata dalla lettera a), ossia nell'ambito dell'oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si tratta di verificare se gli stessi possano considerarsi compresi nelle ipotesi di cui alla lettera b).
In argomento, la scrivente si è già pronunciata con le risoluzioni n. 168 del 26 ottobre 2001 e n. 375 del 28 novembre 2002.
In particolar modo, con quest'ultima, è stato chiarito il significato della nozione di "materiale d'oro" e "semilavorati"; in particolare, si è ritenuto che "(...) con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall'oro da investimento di cui all'art. 1 comma 1, let. a) della legge n. 7 del 2000.
L'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta è del parere che rientrano nella nozione di "materiale d'oro" tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e che la caratteristica di un "semilavorato" è costituita dall'essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione e cioè dall'impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale (...)".
Alla luce di quanto precisato, la scrivente è dell'avviso che i manufatti indicati nell' istanza non possano essere ricompresi nell'ambito dei semilavorati.
Si osserva, infatti, che prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.
La tipologia di manufatti cui la Confederazione fa riferimento nella richiesta di consulenza non necessita, infatti, di una ulteriore lavorazione o trasformazione; l'attività di assemblaggio (per quel che concerne le chiusure di una collana o braccialetto) o di incastonatura (per ciò che riguarda la montatura di anelli) deve essere considerata un procedimento ben distinto dalla vera e propria trasformazione o lavorazione dei prodotti originari.
Tanto premesso, la scrivente è dell'avviso che per l'acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 5; l'imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari.