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Risoluzione Agenzia Entrate n. 162 del 15.11.2005
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Istanza di interpello - decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 - imposta sostitutiva sui mutui concessi dall' Istituto YZ a propri ex dipendenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 162 del 15.11.2005Con istanza di interpello ..........., relativa al trattamento fiscale dei mutui concessi a propri dipendenti in quiescenza dall'Istituto YZ, il dott. X ha esposto il seguente
QUESITO
L'istante, atteso che l'Istituto YZ "...eroga alle medesime condizioni mutui ipotecari al personale dipendente, sia in attività di servizio che in quiescenza, nonchè ai coniugi superstiti degli stessi", fa presente di aver ottenuto, in qualità di dipendente in quiescenza, un finanziamento
"...da inquadrare nell'ambito dell'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dell'Istituto promosso dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2001, n. 410...".
Egli, inoltre, rammenta che l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti.", che l'articolo 18, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dispone che "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.", e che l'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 maggio 2005, n. 19, ha precisato, al riguardo di quest'ultima norma, che "...In sede di stipulazione del contratto di mutuo tra l'ente previdenziale e il proprio dipendente o iscritto, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è necessario che il mutuatario renda una dichiarazione sulla destinazione dello stesso, anche al fine di individuare l'aliquota applicabile."
Ciò premesso, espone di aver chiesto all'Istituto YZ, prima della stipula del contratto di mutuo, stabilita per il 30 maggio 2005, di inserire nello stesso la dichiarazione del mutuatario circa la destinazione del finanziamento all'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di poter scontare l'imposta sostitutiva sui mutui all'aliquota agevolata dello 0,25 per cento in luogo di quella ordinaria del 2 per cento.
L'Istituto ha replicato a tale richiesta con nota dell'11 maggio 2005, recante parere della propria Avvocatura Generale, con la quale ha negato che ai contratti di mutuo stipulati con propri ex dipendenti si applichi la relativa imposta sostitutiva, dato che il citato articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, estende il regime fiscale previsto dagli articoli 15, 17 e 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, solo alle "...operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti.".
Considerate le sopra esposte circostanze, l'istante chiede, infine, di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile alla prospettata fattispecie.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che ai mutui erogati dall'Istituto YZ ai propri dipendenti in quiescenza per l'acquisto o la costruzione di abitazioni si applichi l'imposta sostitutiva sui mutui.
Ciò in quanto "...la ratio - dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto 220 del 2004 - è quella di agevolare, in via generale, i mutui erogati dagli Enti previdenziali ai propri 'dipendenti' equiparando, ai fini delle imposte indirette, i mutui erogati da detti enti a quelli erogati dalle banche...a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano o meno ancora in attività".
A sostegno di tale tesi, cita il comportamento fiscale tenuto da altri enti previdenziali, come l'Istituto PB, che applicano l'imposta sostitutiva anche sui mutui ipotecari concessi agli ex dipendenti.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva, preliminarmente, che l'istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la procedura dell'interpello, infatti, enuncia che: "Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello."
Ai sensi del successivo articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, si enuncia, inoltre che:
"L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
(...)
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
(...);
L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria."
L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50 ha chiarito che in assenza anche di uno dei requisiti previsti dai citati articoli 1, comma 2, e 3, l'istanza è inammissibile e non può produrre gli effetti tipici dell'interpello.
Nella fattispecie, dato che il contratto di mutuo oggetto del quesito è già stato sottoscritto, la presente istanza appare priva dei caratteri della preventività.
Inoltre, l'istante è privo di legittimazione attiva. L'articolo 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, difatti, stabilisce che i soggetti passivi che "...sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva" sono esclusivamente "Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16...", ai quali la norma non attribuisce alcun diritto o obbligo di rivalsa nei confronti del mutuatario.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, prevedendo che "Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti.".
Detto articolo individua espressamente sia i soggetti beneficiari del regime di favore, diversi dalle banche, sia l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva. In particolare, rientrano in tale ambito solo le operazioni di mutuo poste in essere dagli enti previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti.
Nel commentare la presente disposizione, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 9 maggio 2005, n. 19, ha precisato che "Il presupposto di natura soggettiva si verifica quando concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il soggetto che concede il mutuo (mutuante) sia un ente, un istituto, un fondo o una cassa, che persegue in via istituzionale finalità previdenziali;
b) il mutuatario sia un dipendente del soggetto che eroga il finanziamento o un iscritto allo stesso...".
Con riferimento ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati dall'Istituto YZ a propri ex dipendenti, la scrivente ritiene che essi possano accedere alle "agevolazioni per il settore del credito" previste dagli articoli 15 e 16 del d.P.R. 601 del 1973.
Tale conclusione si fonda su due ordini di considerazioni. In primo luogo, l'Istituto YZ, nella propria prassi operativa - in particolare, nella circolare del 24 novembre 1999, n. 67, e nelle delibere del consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2000, n. 550, e dell'8 febbraio 2001, n. 81, emanate prima dell'entrata in vigore della legge 220 del 2004 - accede ad una nozione di 'dipendente' comprensiva anche dei soggetti che non sono più legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato e figurano, nei ruoli dello stesso, come dipendenti in quiescenza.
Inoltre, lo stesso legislatore tributario, nel precisare, all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che "costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati...", ha inteso equiparare, sotto il profilo fiscale, i dipendenti agli ex dipendenti.
La soluzione è anche sostenuta da esigenze di giustizia sostanziale.
Non si ritiene conforme alla ratio dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto 220 del 2004, difatti, imporre un trattamento fiscale più gravoso ai mutui concessi dall'Istituto YZ ad una tipologia di beneficiari più tendenzialmente disagiata rispetto a quella - i dipendenti in servizio - pacificamente ricompresa nell'ambito della norma.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate .............. dal dott. X.