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Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 19.12.2005
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Istanza di interpello. XZ Co. Limited. - Tassazione dei redditi di partecipazione in società italiana trasparente (art. 115 TUIR)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 19.12.2005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente il trattamento fiscale del reddito prodotto da una società a responsabilità limitata residente in Italia imputabile al socio non residente per effetto dell'opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 115 (TUIR), è stato esposto il seguente
QUESITO
La società XZ Co. Limited, con sede in Cipro e senza stabile organizzazione in Italia, possiede una partecipazione del 50% nella società italiana XZ S.r.l., la quale intende chiedere la tassazione per trasparenza secondo quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per il periodo in corso al 31 dicembre 2005.
In tal caso, il 50% del reddito prodotto dalla società italiana sarebbe imputabile alla società istante e tassato in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del TUIR.
Al riguardo, la società istante chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità della disposizione nazionale dettata dal citato articolo 23, comma 1, lettera g), del TUIR, con gli articoli 7 e 10, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Cipro ratificata con la legge 10 luglio 1982, n. 564, ed in vigore dal 9 giugno 1983.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'istante, il reddito d'impresa, prodotto da una società di capitali residente in Italia ed imputato per trasparenza ad un soggetto cipriota senza stabile organizzazione in Italia, deve essere assoggettato a tassazione esclusiva in Cipro in applicazione degli articoli 7 o 10, paragrafo 4, della predetta Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Cipro.
L'articolo 7 della citata Convenzione enuncia il principio generale secondo cui il reddito di un'impresa di un soggetto residente in uno Stato contraente non deve essere assoggettato ad imposizione nell'altro Stato, a meno che lo stesso soggetto non svolga la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione.
Conseguentemente, poiché il reddito d'impresa, imputato per trasparenza alla società cipriota, è stato conseguito in Italia senza il tramite di una stabile organizzazione, la società istante ritiene di dover subire la tassazione esclusivamente nel proprio Stato di residenza; nello stesso tempo, lo Stato italiano non potrebbe assoggettare a tassazione l'utile d'impresa, conseguito sul proprio territorio da parte di un soggetto cipriota, nè sotto forma di reddito d'impresa e neppure a seguito della sua successiva distribuzione sotto forma di dividendi.
Infatti, il successivo articolo 10, paragrafo 4, esclude la tassazione in uno Stato contraente dei dividendi distribuiti (ed utili non distribuiti) da un'impresa dell'altro Stato contraente per il solo fatto che quegli stessi dividendi rappresentano il frutto di utili provenienti dal primo Stato contraente.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi e contrastare i fenomeni di evasione fiscale, la Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra lo Stato italiano e lo Stato cipriota, disciplina la ripartizione, tra gli stessi Stati, della potestà impositiva.
A tale effetto, il Trattato prevede regimi di tassazione esclusiva e regimi di tassazione concorrente senza, tuttavia, regolare le specifiche modalità e tecniche di tassazione che rimangono di competenza dello Stato titolare della potestà impositiva.
Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, della più volte richiamata Convenzione, gli utili di un'attività d'impresa esercitata da un soggetto residente in uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che lo stesso soggetto non operi nell'altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata.
Ne consegue che, il reddito d'impresa prodotto dalla società XZ Srl, residente nello Stato italiano, deve essere sottoposto a tassazione esclusivamente in Italia a meno che la propria attività non venga svolta in Cipro per mezzo di una stabile organizzazione.
Titolare esclusivo della potestà impositiva su tali redditi è, pertanto, lo Stato italiano ed è competenza dell'ordinamento giuridico-tributario nazionale determinare le forme e le modalità di tassazione.
Secondo quanto previsto dal Titolo II del TUIR, il reddito prodotto dalla società XZ Srl è imputato alla società stessa ovvero, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'articolo 115, a ciascun socio, anche non residente, indipendentemente dalla effettiva percezione del reddito.
L'opzione per il regime di trasparenza si sostanzia in una manifestazione congiunta di volontà che i soci e la partecipata esprimono affinché si producano, a proprio vantaggio, gli effetti propri dell'istituto.
La traslazione della soggettività passiva tributaria dalla società ai suoi soci è obiettivo perseguito dagli interessati e non incide in alcun modo sulla potestà impositiva dello Stato italiano.
L'opposta tesi sostenuta dall'istante comporterebbe, in violazione al diritto interno, la rinuncia unilaterale dello Stato italiano ad esercitare, sul reddito d'impresa prodotto dalla società XZ Srl nel suo territorio, il proprio potere di tassazione che la stessa Convenzione gli riconosce in via esclusiva.
Il successivo richiamo effettuato dall'istante all'articolo 10, paragrafo 4, della Convenzione con Cipro non è pertinente al caso in esame.
Il paragrafo 4 nega l'esercizio del potere di imposizione a quello Stato contraente che vorrebbe tassare i dividendi della società residente nell'altro Stato contraente per il solo fatto che gli stessi dividendi derivano da utili prodotti in tutto o in parte nel primo Stato contraente.
Diversa è la fattispecie in esame, tenuto conto che gli utili d'impresa sono prodotti nello Stato italiano, che ne rivendica la tassazione, da parte di un soggetto residente e non dalla società cipriota alla quale il reddito è imputato ai soli fini della determinazione, liquidazione e versamento dell'imposta.
La tassazione del reddito imputato per trasparenza alla società cipriota colpisce il reddito, prodotto dalla società italiana XZ Srl, che si manifesta, soltanto per effetto dell'opzione, in capo al soggetto cipriota.
In conclusione, il reddito imputato per trasparenza alla società XZ Co. Ltd è sottoposto a tassazione in Italia a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera g) del TUIR, come chiarito nella circolare 22 novembre 2004, n. 49, e in maniera conforme alla disposizione convenzionale prevista dall'art. 7, paragrafo 1 della più volte citata Convenzione Italia-Cipro.