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Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 22.12.2005
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Rimborsi da riscuotere presso gli uffici postali ai sensi del D.M. 29 dicembre 2000 da parte di procuratori, curatori fallimentari e tutori
Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 22.12.2005Con risoluzione n. 31 del 22 marzo 2001 sono state fornite le indicazioni per la riscossione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi di persone decedute, presso gli uffici postali.
Poiché numerosi uffici periferici di Poste Italiane S.p.A. hanno segnalato che presso i propri sportelli si presentano degli interessati in qualità di procuratore, curatore fallimentare o tutore dell'avente diritto al rimborso, esibendo la comunicazione inviata e sollecitando il pagamento, si ritiene opportuno integrare le istruzioni già fornite con la citata risoluzione n. 31 del 22 marzo 2001.
Al riguardo si osserva che ai sensi della vigente convenzione con Poste Italiane S.p.A. gli impiegati degli uffici postali non sono autorizzati ad eseguire pagamenti in favore di soggetti diversi dal titolare del modulo di riscossione o da un suo delegato.
Pertanto, occorre che gli impiegati degli uffici postali invitino l'interessato a recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente dove, analogamente a quanto previsto per la voltura dei pagamenti intestati a persone decedute, presenterà la richiesta e la documentazione utili per essere autorizzato all'incasso in luogo del titolare.
L'Agenzia delle Entrate, verificata l'idoneità di quanto attestato dall'interessato e riscontrato il possesso della documentazione necessaria, compilerà il modello allegato, che sostituisce l'allegato 2 della citata risoluzione n. 31 del 22 marzo 2001, e che avrà valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso un ufficio postale.
In relazione ai rimborsi vantati da eredi, ferme restando le istruzioni e l'allegato 1 della già citata risoluzione 31 del 2001 si precisa che, in caso di più eredi, l'Agenzia delle Entrate autorizzerà e quindi indicherà tutti gli eredi che risultino tali oppure indicherà l'erede che, sulla base dei documenti presentati, risulti formalmente delegato alla riscossione del rimborso in nome e per conto di tutti gli altri eredi.
L'autorizzazione, rilasciata in riferimento ad ogni singolo rimborso, verrà trattenuta dall'ufficio postale e conservata insieme alla quietanza ed agli altri eventuali documenti.allegato: omesso