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Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 49-78
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
GU 301 del 29/12/ 2001 - SO n. 285[ art. 1-15 ] [ art. 16-48 ]
Capo IX
Altri interventiArt. 49. - Beni mobili registrati sequestrati e confiscati
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.Art. 50. - Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli
1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).Art. 51. - Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".Art. 52. - Interventi vari
1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".
21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile".
22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori";
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".
25. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi".
34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
35. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attività formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute".
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: "popolari di corte di assise di appello" sono sostituite dalle seguenti: "onorari del tribunale ordinario". È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi".
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato.
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005".
53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368," sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria".
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto.
55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo";
b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo,".
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.
59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.
63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale rinascita sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS".
64. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" è aggiunta la seguente: "regionale".
66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione della presente legge, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni;".
76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.
78. Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato l'importo di 2.500.000 euro.
83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà."
84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.Art. 53. - Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresí partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.Art. 54. - Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.Art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.Art. 56. Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.Art. 57. - Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa
1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.Art. 58. - Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".Art. 59. - Disposizioni in favore del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero
1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.Art. 60. - Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.Art. 61. - Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".Art. 62. - Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorità territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".Art. 63. - Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione" sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".Art. 64. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantali dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".Art. 65. - Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo
1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante e possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1° febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.Art. 66. Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti
1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere, dal 1° gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in età compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di età compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:
"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".Art. 67. - Programmazione negoziata in agricoltura
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".[Art. 68. abrogato]
Art. 69. - Semplificazione delle procedure di spesa
1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.Art. 70. - Disposizioni in materia di asili nido
1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.[Art. 71. abrogato]
Art. 72. - Indennizzo delle aziende commerciali in crisi
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.Art. 73. - Assegnazione di fondi
1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla regione Veneto.Art. 74. - Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.Art. 75. - Cessione di credito della regione Sicilia
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.Art. 76. - Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili
1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.Art. 77. - Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee
1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.Titolo IV
Norme finaliArt. 78. Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.Art. 79. - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.Allegato A (Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa. Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni:
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di venti miglia nelle altre direzioni.[Tabelle omesse]
[ art. 1-15 ] [ art. 16-48 ]