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Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 06.02.2006
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Istanza di Interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frutta in genere sottoposta a procedimento di liofilizzazione - X S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 06.02.2006La Direzione Regionale .................. ha trasmesso un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla X S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società"), al fine di conoscere quale sia l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di frutta in genere sottoposta a procedimento di liofilizzazione.
Quesito
La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di frutta in genere (ad esempio: fragole, albicocche, pere, pesche etc.) sottoposta a procedimento di liofilizzazione.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La Società ritiene che le frutta sottoposte a procedimento di liofilizzazione debbano essere classificate tra le cessioni di "frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate;..." di cui al punto 8, della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali viene prevista l'aliquota Iva del 4 per cento.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Ai fini della risposta al quesito prospettato si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale della frutta liofilizzata: è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane (reso con nota n. ... del ...... 2006) con riguardo a campioni di pere, pesche, albicocche, fragole e lamponi sottoposti a procedimento di liofilizzazione.
Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane ha fatto presente che il primo capoverso delle Considerazioni Generali del capitolo 8 delle Note Esplicative Sistema Armonizzato specifica che "le frutta, destinate all'alimentazione umana possono essere fresche, congelate o secche, ricomprendendo in questo ultimo termine le frutte disidratate, evaporate e liofilizzate".
Pertanto, le frutta in genere sottoposte a procedimento di liofilizzazione devono essere classificate alla voce NC 0813: "frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806", e più in dettaglio:
1) le pere liofilizzate al codice NC 08134030 della vigente TARIC, posizione corrispondente alla voce 081240 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
2) le pesche liofilizzate al codice NC 08134010 della vigente TARIC che corrisponde alla voce 081220 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
3) le albicocche liofilizzate al codice NC 08131000 della vigente TARIC, posizione corrispondente alla voce 081210 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
4) le fragole e i lamponi liofilizzati al codice NC 08134095 della vigente TARIC, posizione corrispondente alla voce 081280 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
In considerazione delle suddette classificazioni, la scrivente fa presente di condividere la soluzione prospettata dalla Società nel senso dell'applicabilità alle cessioni dei prodotti in oggetto dell'aliquota ridotta del 4 per cento. Le cessioni in esame sono, infatti, relative a prodotti di cui al punto 8 della Tabella A, Parte II, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, rispetto alle quali trova applicazione l'aliquota agevolata nella misura testé menzionata.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ........, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.