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Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 30.03.2006
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Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 30.03.2006Come noto, il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE (nota come "Direttiva sul risparmio").
La Direttiva, entrata in vigore il 1 luglio 2005, ha istituito un sistema automatico di scambio di informazioni fra gli Stati membri relative a determinati pagamenti di interessi eseguiti da operatori economici, denominati "agenti pagatori", a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.
La Direttiva distingue l'ipotesi in cui il pagamento o l'attribuzione di interessi avvenga direttamente a favore della persona fisica, da quella in cui il pagamento o l'attribuzione del pagamento sia a favore di cosiddette "entità residuali".
Il concetto di entità residuale ricomprende tutte quelle figure alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo. Ricadono nella categoria delle entità residuali, ai sensi dell'ordinamento interno:
1. gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, tra i quali, i comitati, le associazioni e le fondazioni;
2. le società semplici e i soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
3. gli organismi di investimento italiano in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CE;
4. i trust, costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attività commerciale, con sede di amministrazione o oggetto principale dell'attività in Italia.
Tali entità assumono la veste di agente pagatore e sono tenute agli obblighi di comunicazione all'atto della riscossione dei pagamenti ricevuti e non già al ritrasferimento degli stessi agli effettivi beneficiari.
In alternativa, le entità possono scegliere di essere trattate, ai soli fini della Direttiva, alla stregua di un OICVM armonizzato. Tale opzione produce l'effetto di non considerare l'entità residuale agente pagatore all'atto della riscossione degli interessi ma soltanto nel momento in cui corrisponde gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore dello stesso.
A tal fine, l'entità deve presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, sono state stabilite le modalità per il rilascio del suddetto certificato e per la sua revoca.
Il certificato produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nella circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005 è stato precisato che per il primo periodo di applicazione la validità dei certificati può considerarsi decorrente dal 1 luglio 2005 in relazione alle istanze presentate dalle entità residuali entro il 31 dicembre 2005, al fine di non creare problemi alle entità medesime italiane che avevano già in corso investimenti presso intermediari esteri al momento di entrata in vigore del Decreto direttoriale.
Nella citata circolare è stato a tal fine precisato che gli uffici emittenti possono apporre sul certificato in luogo delle parole "dalla data in cui è stato rilasciato", le parole "dal 1 luglio 2005".
Analogamente, negli stessi casi, nel testo inglese le parole "the date in which it has been issued" sono sostituite con le parole "1 July 2005".
Si è infatti tenuto conto della circostanza che l'approvazione del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, volto a disciplinare le modalità di esercizio dell'opzione, è intervenuta solo dopo l'entrata in vigore della disciplina comunitaria e che è previsto un termine di centoventi giorni per il rilascio del certificato. Pertanto, le entità residuali non hanno avuto, di fatto, la possibilità di esercitare l'opzione in tempo utile per essere trattate, fin dal 1 luglio 2005, come un OICVM armonizzato.
In assenza, quindi, della previsione anticipata della decorrenza degli effetti del certificato, le entità residuali avrebbero avuto l'obbligo di effettuare le comunicazioni in relazione ai proventi percepiti nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 e la data di rilascio del certificato.Ciò posto, con nota del 12 gennaio 2006, prot. n. ...., la Direzione Regionale ..., Settore Accertamento, ha fatto presente di aver rilasciato, prima dell'emanazione dei predetti chiarimenti forniti con la circolare n. 55/E del 2005, alcuni certificati a talune entità residuali che ne hanno fatto richiesta.
Pertanto, viene chiesto alla scrivente se, con riferimento ai certificati rilasciati prima dell'emanazione della citata circolare e che non recano l'indicazione circa la decorrenza anticipata al 1 luglio 2005, debbano essere emanati provvedimenti integrativi a tal fine.
Al riguardo, si rileva che, dal punto di vista sostanziale, i certificati già rilasciati e privi della indicazione della decorrenza degli effetti dal 1 luglio 2005 in ogni caso producono effetti dalla predetta data e non da quella del rilascio, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati rilasciati in data successiva.
In sostanza, quindi, le entità che hanno esercitato l'opzione presentando l'istanza entro il 31 dicembre 2005 saranno trattati come OICVM armonizzati fin dal 1 luglio 2005, ossia fin dalla data di entrata in vigore della normativa comunitaria in commento.
Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria italiana dovesse ricevere una segnalazione in merito agli interessi percepiti dagli OICVM in questione nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 e la data di rilascio del certificato, si ritiene che non debba essere rilevata un'omissione di comunicazione da parte delle entità residuali italiane dei nominativi dei partecipanti all'organismo.
Tuttavia, qualora gli interessati ne facciano richiesta, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha prodotto i predetti certificati può rilasciarne uno nuovo con l'indicazione della decorrenza al 1 luglio 2005 in sostituzione di quello emesso precedentemente. Naturalmente, la DRE dovrà verificare la sussistenza al 1 luglio 2005 di tutte le condizioni necessarie per il rilascio.