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Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 16.06.2006
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Sentenza della Corte di Giustizia in causa C-210/04
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 16.06.2006Con la nota in epigrafe codesto Ministero ha invitato la scrivente a considerare l'opportunità' di adottare provvedimenti di competenza al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006 in causa C-210/04, relativa ai rapporti ai fini IVA tra casa madre e stabile organizzazione.
Infatti, con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha statuito, con esclusivo riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto "un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni".
Nella medesima sentenza la Corte ha precisato inoltre che la prassi amministrativa italiana è incompatibile con la sesta direttiva (punto 52 della sentenza citata).
In base a tali premesse la scrivente ritiene che le conclusioni della risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981, secondo cui erano da assoggettare ad IVA le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, debbono essere riconsiderate.
Al fine di adeguare la prassi amministrativa italiana alla pronuncia della Corte, occorre quindi chiarire che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono fuori campo di applicazione del tributo. Quanto sopra è valido anche nei rapporti con Paesi non appartenenti all'Unione europea.
In conclusione, la scrivente Agenzia, considerando i rilievi mossi in ordine alla compatibilità con la VI Direttiva IVA, revoca la risoluzione 330470 del 20 marzo 1981.