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Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.07.2006
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Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212 concernente l'interpretazione dell'art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.07.2006Nel 1997 i soggetti titolari dei brevetti (di seguito licensors) rilevanti ai fini dell'utilizzo del modello tecnologico internazionale beta-standard, utilizzato principalmente per la compressione di dati video, hanno sottoscritto un accordo plurilaterale (Agreement among licensors) finalizzato a consentire a chiunque lo volesse di acquisire un'unica licenza comprensiva della possibilità di utilizzare tutti i brevetti essenziali relativi al predetto modello beta-standard.
Nel medesimo accordo, inoltre, i licensors manifestavano l'esigenza, al fine di semplificare il più possibile l'accesso a beta-standard, di attribuire tutte le licenze a livello mondiale ad un unico soggetto, in modo che esso fosse l'unica controparte contrattuale nei confronti dei terzi.
Gli stessi, pertanto, hanno sottoscritto il contratto denominato "License from licensor to licensing administrator", col quale ogni licensor ha attribuito alla società istante Alfa, con sede negli Stati Uniti, le seguenti facoltà:
a) licenza a livello mondiale per l'utilizzo dei vari brevetti essenziali concernenti beta-standard e per la vendita dei prodotti derivanti dall'impiego della citata tecnologia;
b) diritto di concedere in sub-licenza a terzi i menzionati brevetti essenziali.
Tale ultima facoltà deve essere esercitata nel rispetto delle previsioni contenute in un contratto denominato "Licensing administrator agreement" ed utilizzando un formulario contrattuale prestabilito dai licensors (beta patent portfolio license).
Qualora la società istante decidesse di avvalersi della facoltà sub lettera a), la stessa sarà tenuta a pagare ad ogni licensor una royalty di importo variabile a seconda del tipo di prodotto, dell'ammontare di prodotti venduti e del numero dei titolari della licenza in questione.
Diversamente, nell'ipotesi di cui alla lettera b), la società istante non dovrà corrispondere alcun canone ai licensors, limitandosi a trasferire agli stessi le royalties pagate dai sub-licenziatari. Viene precisato che, attualmente, la società istante si limita ad operare quale intermediaria nella concessione delle sub-licenze a terzi (ricevendo un compenso pari ad una percentuale delle royalties pagate dai sub-licenziatari) e che la stessa non viene assoggettata a tassazione negli Stati Uniti sulle suddette royalties, atteso che esse sono tassate in capo ai singoli licensor.
La società istante chiede di conoscere, con riferimento all'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni, quale sia il trattamento tributario relativo alle royalties corrisposte alla stessa dai sub-licenziatari italiani.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante non è possibile applicare, con riferimento alle royalties in uscita dal nostro Paese, l'art. 12 della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti, dovendosi piuttosto far ricorso - di volta in volta - al Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra l'Italia e lo Stato di residenza del licensor.
L'istante, infatti, è del parere che la società Alfa non possa essere considerata come "beneficiario effettivo" delle suddette royalties, in quanto tale qualifica spetta, invece, ai singoli licensors.
Ad una siffatta conclusione si giungerebbe - a parere dell'istante - mediante un'interpretazione del concetto di "beneficiario effettivo" che dia prevalenza alla sostanza piuttosto che alla forma e che sia condotta, come previsto dal paragrafo 2 del Commentario all'art. 10 del Modello OCSE, "alla luce dello scopo e delle finalità della Convenzione".
In tal modo - secondo la società istante - è possibile individuare una definizione di "beneficiario effettivo" in base alla quale il percettore del reddito deve avere titolo non solo giuridico, ma anche economico ai proventi che percepisce e questi devono essere a lui fiscalmente imputabili.
Nel caso di specie tali requisiti si verificherebbero con riferimento ai singoli licensors, mentre la società istante sarebbe un mero intermediario nella percezione di redditi di spettanza degli stessi.
La soluzione prospettata sarebbe confortata dalle risoluzioni n. 431 del 7 maggio 1987 e n. 104 del 6 maggio 1997, nonché dalla circolare n. 306 del 23 dicembre 1996.
Nell'eventualità in cui fosse accolta una tale interpretazione, l'istante ritiene che il sostituto d'imposta italiano possa applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, la Convenzione intercorrente tra l'Italia e lo Stato di residenza del licensor sulla base della seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza del licensor attestante la sua residenza fiscale;
- dichiarazione del licensor relativa al possesso dei requisiti per poter beneficiare della Convenzione e all'assenza di una sua stabile organizzazione in Italia;
- documento elaborato dalla società attestante la quota parte delle royalties di fonte italiana spettante al singolo licensor.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La fattispecie in esame concerne il trattamento fiscale applicabile, ai fini convenzionali, alle royalties corrisposte alla società istante da soggetti residenti in Italia.
Al riguardo l'articolo 12 della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti, ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 763, dopo aver dettato - al paragrafo 1 - il principio in base al quale i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato, riserva - al paragrafo 2 - una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte. La disposizione, tuttavia, limita l'esercizio di tale potestà impositiva concorrente determinando un tetto massimo per l'imposta che può essere applicata.
Più precisamente, si prevede che i canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ma "se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente" l'imposta applicata da tale Stato non può superare determinati importi.
Al riguardo, il Commentario al Modello OCSE afferma che il requisito del "beneficiario effettivo" - presente in alcuni articoli del Modello di Convenzione - è stato introdotto per spiegare il significato dell'espressione "pagati a un residente".
Più precisamente, si è voluto in tal modo chiarire che lo Stato della fonte non è obbligato a rinunciare alla propria potestà impositiva sui redditi derivanti da interessi o da royalties soltanto perché tali redditi sono stati percepiti direttamente da un residente di uno Stato con cui lo Stato della fonte ha concluso una convenzione (cfr., ad esempio, il paragrafo 2 del Commentario all'art. 11 nonché all'art. 12 del Modello OCSE).
Lo sgravio o l'esenzione relativamente ad un reddito è concessa dallo Stato della fonte ad un residente dell'altro Stato contraente per evitare in tutto o in parte la doppia tassazione che potrebbe altrimenti sorgere dalla concorrente tassazione del medesimo reddito da parte dello Stato di residenza.
Nel caso in cui un elemento di reddito è percepito da un soggetto che opera in qualità di agente, fiduciario o comunque di intermediario, sarebbe contrario alle finalità delle Convenzioni che lo Stato della fonte concedesse tale sgravio o esenzione soltanto perché l'immediato percettore del reddito è residente dell'altro Stato contraente.
In questa ipotesi, infatti, l'immediato percettore del reddito non ne è considerato possessore ai fini dell'imposizione nel suo Stato di residenza e dunque non potenzialmente soggetto a doppia tassazione.
Le considerazioni suesposte rendono necessaria un'indagine del ruolo svolto dalla società istante - non compatibile con le prerogative esercitabili in sede di interpello - al fine di stabilire se la stessa possa essere considerata "beneficiaria effettiva" delle royalties pagate dai sub-licenziatari residenti in Italia o se tale qualifica spetti ai singoli licensor.
Nell'istanza di interpello si afferma che:
- dai contratti che regolano i rapporti tra i licensors e la società istante emerge che gli stessi, al fine di rendere più facilmente accessibile la tecnologia beta-standard, hanno attribuito all'istante il compito di provvedere alla concessione delle sub-licenze ai terzi, consentendo in tal modo a questi ultimi di trattare con un'unica controparte contrattuale, anziché stipulare separati contratti di licenza con i singoli titolari dei brevetti;
- alla società istante è stata concessa una licenza a livello mondiale per l'utilizzo dei vari brevetti essenziali relativi a beta-standard, la quale include il diritto di concedere la stessa in sub-licenza a terzi;
- la società agisce esclusivamente quale intermediaria nella concessione delle sub-licenze a terzi (licensing administrator) e non provvede direttamente allo sfruttamento di beta-standard;
- nello svolgimento dell'attività di licensing administrator, per la quale riceve un compenso calcolato come percentuale sulle royalties pagate dai sub-licenziatari, la società istante deve attenersi alle disposizioni dettate dai licensors che limitano notevolmente la libertà di azione della stessa;
- l'istante, in particolare, non può determinare il contenuto del contratto di sub-licenza essendo tenuta ad utilizzare il formulario predisposto dai licensors (che stabilisce anche l'ammontare delle royalties da pagare) e dovendo ogni sua modifica essere approvata dagli stessi;
- la società, inoltre, si limita a raccogliere le royalties corrisposte dai sub-licenziatari (con riferimento alle quali è espressamente esclusa la garanzia del "riscosso per non riscosso") e a depositarle presso un conto corrente bancario vincolato, dal quale tali somme devono essere trasferite trimestralmente ai singoli licensors, insieme agli interessi maturati sulle stesse. E' fatto espresso divieto all'istante di utilizzare le somme depositate sul conto corrente per scopi diversi dalla distribuzione di esse ai licensors.
Alla luce di quanto affermato dalla società nell'istanza e nel presupposto che la società Alfa non sia sottoposta a tassazione negli Stati Uniti sulle royalties ad essa corrisposte dai sub-licenziatari, deve dedursi che la società istante non si configuri quale "beneficiario effettivo" dei redditi in questione. Tale qualifica spetterebbe, invece, ai singoli licensors, in capo ai quali si verifica la doppia imposizione che le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono finalizzate ad evitare.
Nel presupposto della veridicità delle affermazioni rese nell'istanza, deve ritenersi che la società, nonostante sia intestataria - in base al contratto denominato License from licensor to licensing administrator - delle licenze per lo sfruttamento di beta-standard, svolge sostanzialmente una funzione di intermediaria, a fronte della quale riceve un compenso a carico dei licensors. Tale compenso, per quanto commisurato alle royalties dovute dai sub-licenziatari, non è qualificabile come royalty, bensì come corrispettivo delle prestazioni di intermediazione rese ai titolari dei brevetti.
Ne consegue che, con riferimento alle royalties provenienti dal nostro Paese, non potrà trovare applicazione la Convenzione tra l'Italia e lo Stato di residenza dell'istante (percettore "materiale" del reddito); si renderà pertanto applicabile, senza limitazioni, la maggiore ritenuta (trenta per cento) prevista dall'articolo 25, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda, infine, che - come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria (v. risoluzioni 24 settembre 2003, n. 183; 24 maggio 2000, n. 68; 10 giugno 1999, n. 95) - i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali previa presentazione da parte dei beneficiari del reddito della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell'agevolazione.
Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d'imposta, che potrà quindi applicare comunque il regime interno di ritenuta, qualora ritenga di non doversi assumere delle responsabilità circa l'idoneità della documentazione presentata.
Con riferimento al caso in esame, pertanto, spetterà ai sostituti d'imposta valutare - di volta in volta - la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi da essi corrisposti, al fine di applicare direttamente le Convenzioni tra l'Italia e i Paesi di residenza dei licensors.