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Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 12.07.2006
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Art. 1, comma 467, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e art. 1, comma 306 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. - Cooperativa sociale Alfa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 12.07.2006La Cooperativa Sociale Alfa, riferisce di svolgere "attività di assistenza sociale agli anziani e minori" nei confronti del Comune X e del Comune di Y e di aver assoggettato ad imposta sul valore aggiunto i corrispettivi relativi alle prestazioni rese ai predetti enti locali con applicazione dell'aliquota agevolata pari al 4 per cento "così come previsto dall'articolo 1 comma 467 della Legge 30/12/2004 n. 311", avvalendosi, in qualità di cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, della facoltà di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
La Cooperativa istante evidenzia che a seguito dell'abrogazione del citato comma 467, art. 1, della legge n. 311 del 2004, disposta dall'art. 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le prestazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2006 non si è più avvalsa dell'opzione per l'applicazione dell'IVA con aliquota agevolata del 4 per cento, riconducendo dette prestazioni nel regime di esenzione dal medesimo tributo ai sensi dell'art. 10, primo comma, numeri 18), 19), 20) e 21) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ciò premesso, l'interpellante chiede di sapere se "anche le prestazioni effettuate entro il 31/12/2005 (...), ma fatturate nel mese di gennaio" 2006, debbano ricondursi nel regime di esenzione dall'IVA di cui al citato art. 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, ovvero se le stesse possano essere ancora assoggettate all'aliquota agevolata del 4 per cento atteso che "il momento di effettuazione della prestazione è il 2005".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
La Cooperativa Sociale Alfa non prospetta alcuna soluzione interpretativa.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 467, della legge n. 311 del 2005 ricomprendeva tra i beni ed i servizi soggetti all'aliquota IVA agevolata pari al 4 per cento individuati dal n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 "anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10 del medesimo decreto (...) rese (...) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere" a favore di "anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza".
La medesima disposizione, al secondo periodo, faceva salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla citata legge n. 381 del 1991, considerate ONLUS di diritto, di avvalersi dell'opzione per la previsione di maggior favore riconosciuta dall'art. 10, comma 8, del citato D. Lgs n. 460 del 1997.
Gli ultimi due periodi dell'art. 1, comma 467, della legge n. 311 del 2004 subordinavano la concessione delle agevolazioni recate dal medesimo comma al limite di spesa di 10 milioni di euro annui, nonché all'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di appositi decreti diretti a dare attuazione alle disposizioni in argomento.
Con circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le disposizioni contenute nel citato comma 467 avrebbero potuto trovare applicazione solo "a seguito dell'emanazione dei predetti decreti attuativi".
Dalla ricostruzione sopra operata discende che, non essendo stati adottati, fino all'intervenuta abrogazione del comma 467, art. 1, della legge n. 311 del 2004, i decreti ministeriali di attuazione previsti dalla medesima disposizione, le agevolazioni dalla stessa recate non potevano trovare concreta applicazione.
Conseguentemente, con riferimento al quesito oggetto dell'istanza di interpello, si precisa che la Cooperativa Sociale Alfa, in relazione alle prestazioni dalla stessa rese e riconducibili ai n. 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, non avrebbe potuto avvalersi della possibilità di optare per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata pari al 4 per cento, essendo concretamente applicabile alle stesse solo il regime di esenzione dall'IVA previsto dal citato articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.
In qualità di cooperativa sociale, l'istante avrebbe quindi potuto applicare l'aliquota agevolata pari al 4 per cento di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al citato DPR n. 633 del 1972, solamente con riferimento alle "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese" in favore dei soggetti svantaggiati individuati dalla medesima disposizione.
Pertanto, la questione di diritto intertemporale prospettata dalla Cooperativa Sociale Alfa, derivante dall'abrogazione del comma 467, art. 1, della legge n. 311 del 2004, deve considerarsi assorbita dalla circostanza che la disposizione di cui trattasi non ha mai trovato, di fatto, attuazione.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.