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Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 19.09.2006
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Erogazione contributo IVA per i soggetti danneggiati dal sisma del 1980/1981
Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 19.09.2006Con le note a margine indicate codeste Direzioni Regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 36, commi 12 e 12-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge del 29 ottobre 1993, n. 427.
In particolare, è stato chiesto se gli enti pubblici possano beneficiare del contributo di cui all'articolo 36, comma 12 del citato decreto legge n. 331 del 1993 per le operazioni dipendenti da contratti conclusi prima del 29 giugno 1993 e fatturate dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981, nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.
Al riguardo, il menzionato articolo 36, comma 12 del decreto legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che: "Ai fini del completamento della ricostruzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, ... un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti di appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati...".
Lo stesso contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non spetta: "sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe" e "nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...".
Inoltre, in attuazione del più volte citato articolo 36, commi 12 e 12-bis del decreto legge n. 331 del 1993, l'articolo 1, secondo comma del decreto interministeriale 12 gennaio 1995 - che riproduce il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 36, comma 12-bis - dispone che "il contributo non può essere concesso, relativamente alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano state fatturate e registrate ai sensi dell'articolo 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993".
Infine, con circolare del 3 ottobre 1995, n. 256 dell'ex Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario sono state ampliamente illustrate tali modalità di concessione del contributo sotto forma di rimborso, unitamente alle procedure contabili per la erogazione dello stesso.
In particolare, si evidenzia che l'articolo 36, comma 12-bis individua due elementi ostativi alla concessione del contributo: - la conclusione, entro il 29 giugno 1993, dei contratti relativi alla costruzione, ricostruzione e ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali; - la fatturazione e la registrazione, entro il 31 dicembre 1993, delle suddette operazioni.
A tal proposito, la Direzione Regionale della Campania, nel recepire il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno del 2 ottobre 1997, n. 12740, ha impartito, con nota del 20 ottobre 1997, n. 7249/97, istruzioni ai dipendenti Uffici riconoscendo l'alternatività dei due presupposti temporali sopra elencati, per la non concessione del contributo agli Enti richiedenti. Pertanto, come precisato dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno "... basta la presenza di anche una sola di tali circostanze per escludere la legittimità del pagamento del contributo".
Di diverso avviso è la Corte di Appello di Salerno che con sentenza del 15 gennaio 2002, n. 400/2002, depositata il 13 maggio 2005, ha accolto l'appello del Comune di Mercato San Severino, statuendo che "per volontà espressa ed univoca possono e devono usufruire del contributo le operazioni che, ancorché relative a contratti conclusi prima del 29.6.93, come nel caso di specie, siano state fatturate dopo il 31.12.93. Come esattamente rilevato dall'interpellante tale volontà rispondeva alla ricostruzione sistematica delle agevolazioni fiscali in materia".
Tale sentenza, se pur in contrasto con il citato parere del 2 ottobre 1997, n. 12740 reso dall'organo legale, dallo stesso è stata ritenuta ben motivata, con la conseguenza che ne sconsigliava l'impugnativa per cui, la stessa passava in cosa giudicata.
La stessa Avvocatura, in seguito ad altro atto di citazione di chiamata in causa del Comune di Ricigliano, ha ritenuto di "non poter confermare il contenuto del parere di cui all'avvocatizia n. 12740 del 2/10/1997 nella parte in cui ricollega l'esclusione del diritto al contributo previsto dall'art. 36, 12 comma del d.l. n. 331/1993 convertito nella legge n. 427/1993 alla presenza anche di uno solo dei due requisiti temporali menzionati nel successivo comma 12 bis e poi riprodotti nel D.I. applicativo del 12/1/1995, deponendo in senso contrario sia un'interpretazione rigidamente letterale della norma la quale - lungi dal contenere particelle disgiuntive e/o avversative che possano indurre a ritenere la sufficienza della presenza alternativa dei requisiti predetti - menziona due elementi coordinati tra di loro (operazioni dipendenti da contratti "conclusi entro il 29/6/1993", "che siano state fatturate e registrate...entro il 31/12/1993"), sia un'esegesi di tipo sistematico, in quanto le operazioni che avessero presentato il doppio requisito temporale cui il comma 12 bis ricollega l'esclusione del beneficio avrebbero già goduto dell'esenzione dal pagamento dell'IVA, precedentemente prevista dalla legislazione post-sismica". Con la menzionata nota, il medesimo organo legale invitava l'ufficio locale di Salerno "ad attenersi per il futuro all'interpretazione propugnata dai giudici di appello, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, potrebbero legittimamente essere escluse dal beneficio soltanto quelle operazioni che fossero state fatturate entro il 31/12/1993".
Tanto premesso, la scrivente è dell'avviso che questa seconda interpretazione dell'Avvocatura distrettuale di Salerno vada condivisa, come per altro rappresentato da codeste istanti Direzioni Regionali. Ciò in quanto dall'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni agevolative in commento, si evince che causa ostativa alla concessione del contributo nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sia la concorrenza di entrambi i presupposti, ossia la conclusione, entro il 29 giugno 1993, dei contratti relativi alla costruzione, ricostruzione e ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali e la fatturazione e la registrazione, entro il 31 dicembre 1993, delle suddette operazioni.
La ratio della norma in commento è, infatti, quella di erogare un contributo per compensare l'aumento di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni concernenti la ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico (di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 5, primo comma del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799), che fino al 30 giugno 1993 risultavano esenti, ai sensi dell'articolo art. 36, comma 13 del d.l. 28 aprile 1993, n. 131.
Pertanto, la presenza di anche una sola delle due sopra elencate condizioni non esclude la legittimità del pagamento del contributo, con la conseguenza che lo Stato e gli enti pubblici territoriali possono beneficiare del contributo per le operazioni relative ai contratti di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione, stipulati entro il 29 giugno 1993 e fatturate dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.