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Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 09.11.2006
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Istanza d'interpello. Modalità di riallineamento dei valori fiscali dei fondi di accantonamento - Articolo 128 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 09.11.2006Quesito
La società ALFA SpA ha esercitato nel 2004, congiuntamente con la propria controllante BETA SpA, l'opzione per il consolidato fiscale. In applicazione dell'articolo 128 del TUIR e di quanto disposto con l'articolo 16 del decreto ministeriale 9 luglio 2004, la società istante ha riallineato i valori fiscali delle attività e delle passività risultanti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003. La stessa, dunque, ha ridotto parzialmente il valore fiscalmente riconosciuto di alcune attività e ha considerato parzialmente dedotti dei fondi alimentati da accantonamenti fiscalmente tassati.
Con particolare riguardo a tale ultima categoria, la società istante fa presente che i fondi interessati dal riallineamento sono oggetto nel tempo di continue movimentazioni contabili che generano utilizzi ed accantonamenti.
Tali movimentazioni possono essere registrate, in realtà, con differenti modalità, ovvero, alternativamente:
- mediante un'unica contabilizzazione a fine esercizio, con rilevazione di una movimentazione in dare (nel caso di fondo eccedente) o di una movimentazione in avere (fondo carente);
- mediante la separata contabilizzazione degli utilizzi nel corso dell'esercizio, con un nuovo accantonamento a fine esercizio per adeguare il fondo alle esigenze aziendali.
L'istante, avendo adottato la seconda modalità, ha rilevato nel conto economico degli esercizi 2004 e 2005, in relazione a ciascun fondo oggetto di riallineamento, "sia delle voci di provento (utilizzi) che di costo (accantonamenti)". Considerato che nella maggioranza dei casi, l'ammontare dei suddetti fondi si è incrementata rispetto al valore esistente al 31 dicembre 2003, in quanto gli accantonamenti stanziati sono stati pari e/o eccedenti rispetto agli utilizzi, se la società avesse adottato il primo metodo di contabilizzazione sopra citato, volto a rilevare l'adeguatezza del fondo al termine di ciascun esercizio, avrebbe stanziato solo accantonamenti e non avrebbe avuto rilevanza alcun utilizzo.
Ciò premesso, la ALFA Spa chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui procedere a rilevare, negli esercizi di applicazione della disposizione sul riallineamento (e cioè quelli di vigenza dell'opzione per il consolidato), la quota parte di utilizzo dei succitati fondi che debba essere neutralizzata, in sede di dichiarazione, in quanto imputabile alla parte del fondo che ha assunto, a seguito del riallineamento, rilevanza fiscale.
In particolare, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 128 del TUIR, la società pone due questione interpretative: 1) se gli utilizzi dei fondi interessati dal riallineamento debbano essere considerati al lordo o al netto degli accantonamenti effettuati nel medesimo esercizio a valere sugli stessi fondi; 2) trattandosi di fondi continuamente alimentati da nuovi accantonamenti, quale siano i criteri da adottare per l'imputazione dei rispettivi utilizzi. A partire, infatti, dal secondo anno di adesione al regime di consolidato, detti utilizzi possono essere riferiti sia ad accantonamenti già esistenti nel bilancio dell'esercizio precedente quello di opzione (esercizio 2003), sia accantonamenti operati (e non dedotti) nei bilanci degli esercizi successivi.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Con riguardo alla prima questione interpretativa prospettata, l'istante ritiene che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, debbano assumere rilevanza i soli utilizzi netti occorsi su ciascuno dei fondi (singolarmente considerati) oggetto di riallineamento ex articolo 128 del TUIR.
In altri termini, la società reputa corretto far concorrere alla formazione del proprio reddito imponibile solamente la parte di utilizzo effettivo (al netto degli accantonamenti tassati) avvenuto su ciascuno dei fondi che, a seguito del riallineamento operato per aderire al consolidato, hanno assunto rilevanza fiscale.
Tale conclusione, a parere della società, troverebbe fondamento nella ratio della norma volta ad evitare il fenomeno della doppia deduzione a fronte di un medesimo costo. Nel caso in esame, infatti, la consolidante cui è trasferito l'imponibile della consolidata non beneficerebbe di alcuna doppia deduzione dal momento che l'utilizzo dei fondi, per la parte coperta da accantonamenti di uguale (o addirittura superiore) misura, determina una variazione in diminuzione che risulta controbilanciata da una variazione in aumento di pari (o superiore) importo. Inoltre, l'istante sottolinea che se assumessero rilevanza gli utilizzi lordi dei fondi rettificati, senza considerare gli accantonamenti effettuati (sugli stessi fondi) nel medesimo periodo d'imposta, si verificherebbero ingiustificate discriminazioni dipendenti esclusivamente dal metodo di contabilizzazione adottato per la movimentazione dei fondi stessi. Infatti, qualora la società avesse evidenziato, in luogo degli utilizzi e degli accantonamenti, la movimentazione netta dei fondi riallineati, avrebbe avuto un solo accantonamento che avrebbe determinato un'unica variazione in sede di determinazione del reddito d'impresa.
Con riguardo, infine, alla seconda questione sollevata, l'istante ritiene che ai fini della norma in esame, essendo il riallineamento avvenuto "per masse" vale a dire sulla base delle differenze sussistenti alla data del 31 dicembre 2003 tra valori civilistici e fiscali dei fondi, a prescindere dalle cause che hanno generato tali divergenze, dovrebbero del pari assumere rilevanza i soli utilizzi che comportano una riduzione dei fondi al di sotto della loro consistenza nel bilancio ante opzione.Parere della Direzione
La norma transitoria contenuta nell'articolo 128 del TUIR stabilisce che: "fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze".
Come chiarito nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la disposizione in esame è volta ad evitare che "gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle partecipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accantonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla società controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile (...) e poi, all'atto dell'utilizzo dei fondi, mediante la conseguente variazione in diminuzione".
Proprio in considerazione della finalità perseguita dalla norma, ben si comprende come il meccanismo correttivo che questa introduce sia tale da non produrre degli automatici effetti reddituali. Al contrario, si può affermare che tali effetti, in linea generale, si producono quando, e soltanto se, si verificano le condizioni di deducibilità delle rettifiche di valore e degli accantonamenti che hanno generato il disallineamento in capo alla società consolidata. In tal caso, quest'ultima deve rideterminare il proprio reddito sulla base dei nuovi valori fiscali assunti dalle poste di bilancio rettificate.
Ciò premesso, si osserva che i fondi di accantonamento del passivo alimentati da accantonamenti non deducibili possono assumere un maggior valore fiscale per effetto del riallineamento, con la conseguenza che gli stessi devono considerarsi come già dedotti (in tutto il periodo di validità dell'opzione) fino a concorrenza di tale maggiore valore.
Occorre considerare, in particolare, che se le rettifiche apportate al valore fiscale dei fondi di accantonamento del passivo della società consolidata, secondo le modalità indicate dall'articolo 16 del decreto ministeriale del 9 giugno 2004, non consentono l'integrale assorbimento del disallineamento che tali poste presentano nel bilancio ante opzione, ciascun fondo assumerà una composizione non omogenea, in quanto sarà da considerare in parte dedotto (fino al valore riallineato) e in parte tassato. Ciò si verifica quando l'importo da prendere a base del riallineamento dei valori fiscali, da ripartire su tutti gli elementi patrimoniali disallineati, è inferiore alle complessive divergenze presenti nel bilancio della società consolidata.
In maniera analoga, lo stanziamento in bilancio, durante il periodo di tassazione di gruppo, di ulteriori accantonamenti a valere sui medesimi fondi fa mutare la loro composizione nel corso del tempo, risultando formati sia da accantonamenti dedotti (quelli preesistenti all'opzione riferiti al fondo riallineato) sia da accantonamenti tassati (quelli più recenti effettuati nel periodo di tassazione di gruppo).
In tutte le situazioni in cui si verifica tale fenomeno, diventa necessario stabilire se l'eventuale utilizzo del fondo si riferisca o meno agli accantonamenti che hanno generato il disallineamento oggetto di rettifiche ai sensi dell'articolo 128 del TUIR. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, non si può prescindere da tale collegamento se si vuole assicurare il raggiungimento della finalità perseguita dal legislatore.
Non vi è dubbio, infatti, che il presupposto del doppio beneficio fiscale che la norma vuole evitare si verifica in presenza di utilizzi del fondo che si riferiscono alla parte di questo da considerare come già dedotta per effetto del riallineamento e non "quando gli utilizzi fanno scendere la consistenza del fondo al di sotto dell'importo rilevato nell'esercizio precedente a quello di adesione al consolidato".
Ad avviso della scrivente, una volta eseguito il riallineamento, che per evidenti motivi di semplificazione prende a riferimento le divergenze presenti nel bilancio della consolidata ante opzione senza indagare sulle cause che le hanno generate, vale il principio generale secondo cui l'utilizzo del fondo imputabile ad accantonamenti già dedotti (rectius da considerare come già dedotti) deve necessariamente concorrere alla determinazione del reddito imponibile.
Con riferimento ai fondi rischi su crediti, si osserva che l'articolo 106 del TUIR, nello stabilire che le perdite su crediti "sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi", individua espressamente un criterio di imputazione, riferendo l'utilizzo del fondo in via prioritaria alla parte dello stesso che ha già avuto rilevanza fiscale.
Quando, tuttavia, mancano delle regole specifiche e risulti obiettivamente impossibile individuare il collegamento tra l'accantonamento e l'utilizzo del fondo, si pone il problema sollevato nell'istanza di interpello posto che né l'articolo 128 del TUIR né l'articolo 16, comma 4, del decreto ministeriale 9 giugno 2004 indicano alcuna modalità da seguire.
In altri termini, non viene specificato se la riduzione del fondo riallineato debba essere prioritariamente riferita alla quota dedotta o a quella non dedotta ovvero riferita parzialmente all'una e all'altra.
In tali circostanze, si ritiene corretto adottare un criterio proporzionale, coerentemente con quanto già affermato nella risoluzione del 29 dicembre 2003, n. 232, in relazione ad un fondo di previdenza interno a composizione non omogenea.
In particolare, in ciascun periodo d'imposta in cui è efficace l'opzione per il consolidato fiscale, l'utilizzo del fondo riallineato ai sensi dell'articolo 128 del TUIR assumerà rilevanza, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in misura corrispondente al rapporto tra la parte del fondo considerata dedotta e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente il suo utilizzo.
A titolo esemplificativo, si consideri il seguente esempio:
Una società che opta, in qualità di controllata, al consolidato fiscale nel periodo d'imposta 2004 presenta nel bilancio relativo all'esercizio 2003 un fondo rischi pari a 100, alimentato da accantonamenti non dedotti. In applicazione dell'articolo 128 del TUIR, il fondo rischi viene completamente riallineato al suo corrispondente valore civilistico.Passivo Valore civilistico Valore fiscale Valore fiscale rettificato Totale rettifiche
Fondi rischi 100 0 100 +100
- Nel corso del periodo d'imposta 2004, si verifica l'evento dannoso e la società utilizza il fondo per un importo pari a 20. In questo caso, poiché il fondo è da considerarsi integralmente dedotto per effetto del riallineamento (valore fiscale pari a 100), il suo utilizzo concorre alla determinazione del reddito imponibile per l'intero importo (20).Passivo Valore civilistico Valore fiscale rettificato
Fondo rischi 80 80- Nel bilancio relativo all'esercizio 2005, la società decide di reintegrare il fondo, stanziando un accantonamento di 20. Considerato che tale accantonamento non è fiscalmente rilevante, il fondo assumerà la seguente composizione:
Passivo Valore civilistico Valore fiscale rettificato
Fondo rischi 100 80
_ Nell'esercizio 2006, la società utilizza parzialmente il fondo rischi per un ammontare pari a 40. Considerata la composizione non omogenea del fondo, nell'impossibilità di riferire, in maniera specifica, l'evento che ha comportato l'utilizzo del fondo con gli accantonamenti stanziati in bilancio, la società consolidata dovrà far riferimento al criterio proporzionale. In altri termini, sulla base della consistenza complessiva assunta dal fondo nell'esercizio 2005 (100) e della sua composizione (risulta già dedotto per 80 e tassato per 20), il suo utilizzo nel periodo d'imposta 2006 dovrà essere imputato per l'80% alla parte già dedotta e per il 20% alla parte tassata. In sostanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'utilizzo del fondo sarà rilevante per 32, cioè pari all' 80% di 40. Nel periodo d'imposta 2006, i valori civilistici e fiscali del fondo risulteranno, pertanto, i seguenti:Passivo Valore civilistico Valore fiscale rettificato
Fondo rischi 60 48Conclusioni
Con riferimento al caso prospettato nell'istanza di interpello, si evidenzia che i dubbi sollevati dalla ALFA SpA sono sostanzialmente riconducibili ad unica questione interpretativa, concernente l'individuazione di un criterio con cui imputare gli utilizzi dei fondi agli accantonamenti stanziati a valere sui medesimi. Come chiarito sopra, ad eccezione del fondo rischi su crediti, per il quale è previsto uno specifico criterio di utilizzo, non è possibile adottare un criterio "per masse", che riferisca prioritariamente gli utilizzi alla parte tassata del fondo. Al contrario, risulta necessario individuare, di volta in volta, il collegamento tra i singoli utilizzi dei fondi con gli accantonamenti già effettuati. Infatti, proprio in virtù della finalità perseguita dalla norma, devono assumere rilevanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli eventuali utilizzi riferibili alla parte del fondo che, per effetto del riallineamento, è da considerarsi dedotta posto che con riferimento a tali utilizzi si realizza la possibilità di fruire di una doppia deduzione fiscale a fronte di un medesimo costo.
Coerentemente, si esclude che, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, gli utilizzi dei fondi possano essere considerati al netto degli accantonamenti stanziati (sui medesimi fondi) perché ciò implicherebbe l'imputazione in via prioritaria di tali utilizzi agli accantonamenti effettuati nel medesimo periodo, prescindendo dalla specifica perdita o debito che questi sono destinati a coprire. E' appena il caso di ricordare, al riguardo, che gli eventi che comportano l'utilizzo del fondo non possono riferirsi agli accantonamenti effettuati nello stesso esercizio in quanto, per loro stessa natura, quest'ultimi sono destinati a fronteggiare passività potenziali la cui esistenza è solo probabile oppure costi, spese o perdite certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza, tuttavia, sono ancora indeterminate nell'esercizio in corso.
Si esprimono, inoltre, perplessità sulla possibilità di effettuare a fine esercizio un'unica contabilizzazione che rilevi l'incremento o il decremento netto del fondo in quanto ciò appare in contrasto con la finalità della chiara, veritiera e corretta rappresentazione dei fatti gestionali. Peraltro, i principi contabili internazionali obbligano espressamente di evidenziare, con riferimento a ciascuna classe di accantonamenti: "a) il valore contabile di inizio e fine esercizio; b) gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti; c) gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio; d) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e) gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione" (cfr. IAS n. 37, paragrafo 84).
Infine, si osserva che qualora risultasse impossibile individuare un preciso collegamento tra gli utilizzi del fondo e gli accantonamenti stanziati, la società istante dovrà adottare il criterio di imputazione proporzionale prima ricordato, facendo riferimento alla consistenza del fondo nell'esercizio precedente l'utilizzo dello stesso.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.