-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 09.11.2006
-
Istanza d'interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 09.11.2006Quesito
La ALFA s.r.l., società con esercizio coincidente l'anno solare avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di biocarburanti, ha acquisito nel dicembre del 2000 l'intera partecipazione in una società francese BETA, classificandola in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie sino alla data della sua successiva cessione. Il 19 aprile 2002, in sede di approvazione del bilancio della società partecipata relativo all'esercizio 1 dicembre 2000 - 30 novembre 2001, viene deliberata la distribuzione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili a favore della società istante. Sempre il 19 aprile 2002, la ALFA s.r.l. delibera lo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale della partecipata francese dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno. Sotto l'aspetto temporale vengono rappresentate ulteriori vicende quali:
- in data 26 marzo 2003, l'approvazione del bilancio della partecipata, relativo all'esercizio 1 dicembre 2001 - 31 dicembre 2002, con una perdita di esercizio di 969.001,51 euro interamente riportata a nuovo;
- in data 14 aprile 2003, l'approvazione del bilancio della società istante (interamente controllata da altra società italiana) relativo all'esercizio 2002. In tale bilancio si procede alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società francese per un importo pari a 10 milioni di euro. Tale svalutazione, pur risultando soggetta solo parzialmente alle limitazioni di deducibilità recate dalla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 settembre 2002, n. 209, viene integralmente ripresa a tassazione dalla società istante in sede di dichiarazione dei redditi;
- in data 30 giugno 2004, l'approvazione del bilancio della partecipata francese, relativo all'esercizio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 con una nuova perdita di 2.124.649,00 euro riportata interamente a nuovo;
- in data 22 aprile 2004, l'azzeramento della suddetta partecipazione nel bilancio relativo all'esercizio 2003, per effetto di una ulteriore svalutazione anch'essa ripresa a tassazione. Tale svalutazione non risulta fiscalmente deducibile ai sensi del previgente articolo 66 del TUIR in quanto operata prima che l'ultimo bilancio in perdita della società partecipata risulti "regolarmente approvato";
- in data 28 aprile 2005, nel bilancio relativo all'esercizio 2004, l'iscrizione di una ripresa di valore della partecipazione in esame pari a 3,3 milioni di euro non assoggettata a tassazione;
- in data 1 aprile 2005, la cessione della partecipazione nella società francese ad un prezzo pari al suo valore contabile ma con la determinazione di una minusvalenza da cessione sotto l'aspetto fiscale.
Tale minusvalenza risulterebbe in via di principio indeducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del TUIR in quanto la partecipazione oggetto di cessione possiede i requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR per fruire del regime della participation exemption. Tuttavia, la società istante ricorda che in virtù della deroga prevista dalla lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo recante la riforma IRES, le minusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta 2005 risultano deducibili dal reddito d'impresa fino a concorrenza dell'ammontare delle svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e 2003.
Posto che sia la quota della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002, indeducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, sia l'intero ammontare della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2003, indeducibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 61 e 66 del TUIR, rientrano certamente nell'ambito applicativo della citata disposizione transitoria, la società nutre dei dubbi che fra le predette svalutazioni deducibili sia da comprendere anche la quota della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che, pur risultando deducibile in tale esercizio, la società ha deciso di non far concorrere al reddito.
In particolare, la ALFA s.r.l. chiede se:
1) può ritenersi legittimata a dedurre, ai sensi della lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la minusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2005 mediante la vendita della partecipazione in BETA s.a.s. tenendo conto anche della quota della svalutazione da essa operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che è stata ripresa a tassazione pur essendo deducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio;
2) sia obbligata a riprendere a tassazione, ai sensi del previgente comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR, la minusvalenza realizzata mediante la vendita della partecipazione fino a concorrenza dell'importo degli utili dell'esercizio 2000, soggetti al c.d. regime delle società madri e figlie, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2002.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Sulla base della formulazione letterale della norma, la società ritiene che la minusvalenza realizzata nell'esercizio 2005, mediante la cessione della partecipazione nella società francese, possa considerarsi deducibile per l'intera quota di svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 in quanto, sul piano fiscale, questa risulta essere stata integralmente ripresa a tassazione in tale periodo d'imposta. Non ritiene altresì di dover riprendere a tassazione la minusvalenza realizzata fino a concorrenza degli utili dell'esercizio 2000 (soggetti al regime delle c.d. madri e figlie), percepiti nell'esercizio 2002, non essendo più applicabile la disposizione del citato comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR in quanto definitivamente abrogata con l'introduzione dell'IRES.Parere della Direzione
L'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca alcune disposizioni di carattere transitorio strettamente correlate agli istituti introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma fiscale. In particolare, le lettere c) e d) del comma 1 regolano gli effetti derivanti dall'applicazione del regime di participation exemption sulla cessione di azioni o quote poste in essere nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto regime.
Nel caso di periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, la lettera c) della norma citata stabilisce che la realizzazione di plusvalenze entro il 31 dicembre 2005, derivanti da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, sono comunque imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte.
Analogamente, la successiva lettera d) del comma 1 prevede che: "le svalutazioni delle stesse quote o azioni di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
In sostanza, le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni entro il 31 dicembre 2005 (nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), si considerano deducibili fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione delle eventuali svalutazioni effettuate, sulle medesime partecipazioni, nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003.
Come è stato già chiarito nella circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E, il presupposto di deducibilità della minusvalenza realizzata è la svalutazione della partecipazione, oggetto di cessione, operata nel bilancio dell'esercizio 2002 e/o 2003 che sia stata ripresa a tassazione nei medesimi periodi d'imposta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, più in generale, delle disposizioni degli articoli 61 e 66 del vecchio TUIR.
Come noto, la prima disposizione richiamata rinviava la deducibilità delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in cui le stesse sarebbero state realizzate per effetto di eventuali cessioni della partecipazione. Così pure le minusvalenze riprese a tassazione perché eccedenti i limiti di rilevanza fiscale fissati dagli articoli 61 e 66 del TUIR avrebbero avuto riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, al momento della cessione della partecipazione.
Con la disposizione transitoria contenuta nella citata lettera d), il legislatore della riforma si è preoccupato di confermare la rilevanza fiscale delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione che, per effetto dell'entrata in vigore del regime di participation exemption, sarebbero risultate altrimenti indeducibili anche al momento della loro effettiva realizzazione.
L'introduzione di una temporanea deroga all'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, unitamente alla temporanea imponibilità delle plusvalenze realizzate, rispondono, dunque, all'esigenza di evitare che il cambiamento di regime fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni potesse determinare ingiustificate penalizzazioni o, viceversa, ingiustificati vantaggi.
La logica sottostante tale previsione normativa è da ravvisare proprio nella volontà del legislatore di tener conto delle svalutazioni operate nei bilanci degli esercizi immediatamente precedenti all'entrata in vigore della riforma fiscale che, per effetto delle previgenti disposizioni, hanno potuto concorrere alla determinazione del reddito imponibile o, al contrario, sono state riprese a tassazione.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue:
1) ai fini del comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003 possono assumere rilevanza le svalutazioni delle partecipazioni il cui mancato riconoscimento fiscale negli esercizi 2002 e 2003 è da imputare ai limiti di deducibilità imposti dalle disposizioni allora vigenti.
Pertanto, nel 2005 la società non risulta legittimata a dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, se pur realizzata entro i termini fissati dalla disposizione transitoria, è da attribuire alla svalutazione volontariamente non dedotta dalla società nel periodo d'imposta in cui è stata operata;
2) in deroga al nuovo regime di participation exemption, per effetto della norma in esame risultano deducibili esclusivamente le svalutazioni delle partecipazioni la cui rilevanza fiscale è stata rinviata, in applicazione della disciplina previgente, al momento della cessione di tali partecipazioni. In merito alla svalutazione della partecipazione operata dalla società istante nell'esercizio 2002 si osserva che, contestualmente all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002, ha trovato necessaria applicazione l'articolo 96 - bis del vecchio TUIR (introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, in base alla delega contenuta nell'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE) disciplinante il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità Europea.
Al riguardo, si ricorda che nella circolare del 5 febbraio 2003 n. 7/E è stato affermato che, ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni recate dal decreto legge n. 209 del 2002 hanno integrato quelle contenute nell'articolo 96 e 96 - bis del TUIR. Infatti, la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 209 del 2002 ha reso indeducibile l'intero ammontare della svalutazione generata dalla distribuzione di riserve di utili pregressi indipendentemente dalla quota di detti utili che ha concorso al reddito della partecipante residente.
La circostanza che i limiti di deducibilità posti dal decreto legge citato siano risultati più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR non ha comportato, in ogni caso, l'abrogazione implicita di tale ultima disposizione. Al contrario, questa ha continuato a trovare applicazione in tutte le ipotesi di svalutazioni di partecipazioni, anche quelle non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, determinate da distribuzioni di utili soggetti al c.d. regime delle società madri e figlie. In particolare, per effetto della disposizione contenuta nel comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR, tanto le svalutazioni quanto le minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni di partecipazioni non sono state ammesse in deduzione nella determinazione del reddito imponibile della società madre residente, fino a concorrenza del 95 per cento dell'ammontare dei dividendi ricevuti dalla società figlia esclusi da imposizione ai sensi del comma 1 del predetto articolo.
A differenza del decreto legge n. 209 del 2002 che, come già ricordato, ha rinviato la deducibilità delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta della loro realizzazione, il comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR ha sancito l'indeducibilità assoluta delle minusvalenze determinate dalla distribuzione di utili che non hanno concorso (nel medesimo periodo d'imposta o in precedenti periodi d'imposta) a formare il reddito della partecipante residente in Italia. In buona sostanza, nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR, il mancato riconoscimento fiscale delle minusvalenze della società madre ha trovato giustificazione nell'assenza della tassazione dei dividendi distribuiti dalla società figlia.
Risulta chiaro, pertanto, come l'introduzione del nuovo regime della participation exemption non abbia prodotto alcun effetto penalizzante sulle minusvalenze riprese a tassazione ai sensi del comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR posto che quest'ultime, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, erano da considerare fiscalmente irrilevanti a prescindere dalla loro effettiva realizzazione proprio per evitare la duplicazione del beneficio fiscale in capo alla partecipante residente.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che l'importo della svalutazione che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile della ALFA s.r.l. nel periodo d'imposta 2002, in applicazione del comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR, non possa trovare riconoscimento fiscale al momento della cessione della partecipazione nella società francese per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003.
Si conferma, infine, la deducibilità della minusvalenza realizzata dalla società istante nel periodo d'imposta 2005 per la parte riferita alla svalutazione operata dalla stessa società nel bilancio dell'esercizio 2003 e non dedotta in tale periodo d'imposta per effetto del disposto dell'articolo 61, comma 3, del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.