-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 13.11.2006
-
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Estratti cronologici dei veicoli da produrre nei procedimenti di esecuzione mobiliare - imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 13.11.2006Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002 è stato esposto il seguente:
QUESITO
L'ente interpellante fa presente che:
- "Pervengono (...) richieste da parte di Studi legali di rilascio di estratti cronologici relativi a veicoli che sono oggetto di procedimenti giudiziari, in particolare di beni pignorati nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in relazione ai quali gli Studi legali richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 DPR n. 115/2002;
- A fondamento della richiesta di esenzione viene invocata la disciplina dell'art. 18 (...) - la quale esclude il pagamento dell'imposta di bollo per i procedimenti soggetti al contributo unificato, compreso gli atti e i documenti non giurisdizionali e i certificati purché siano atti antecedenti, necessari e funzionali al procedimento e le richieste provengono dalle parti in giudizio - sostenendo che i certificati del PRA richiesti costituiscono documenti necessari al giudice per l'emanazione del provvedimento giudiziario e in particolare per disporre la vendita forzata dei veicoli".
Quanto sopra premesso, l'interpellante chiede di conoscere se gli "... estratti cronologici relativi a veicoli che sono oggetto di procedimenti giudiziari (...)" sono esenti o meno dall'imposta di bollo ex articolo 18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'ente interpellante osserva che "... dall'esame della Circolare n. 70 del 14 agosto 2002 emessa da codesta Agenzia (...) possa ritenersi che il rilascio del certificato cronologico al PRA sia atto necessario e funzionale all'emissione da parte del giudice del provvedimento giudiziario (ad es. per disporre la vendita forzata), in quanto documento necessario per attestare la situazione patrimoniale del veicolo (es. l'esistenza di veicoli, l'effettiva intestazione del veicolo sotto il profilo della pubblicità nei confronti dei terzi ect.)".
Sostiene, inoltre, che alla "...vendita forzata di beni mobili registrati ..." si applica in via analogica la procedura prevista dall'articolo 567 c.p.c. che nel caso di vendita del bene immobile pignorato prevede "... l'obbligo per il creditore che ha presentato istanza di vendita di allegare, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, anche l'estratto catastale (documento che per i beni mobili registrati trova corrispondenza nell'estratto cronologico del PRA)".RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli estratti cronologici dei veicoli sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R.
L'articolo 1 sopra citato stabilisce che oggetto dell'imposta, sono: "gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa ...".
L'articolo 4 prevede l'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per "Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta ...", tra i quali sono da ricomprendere gli estratti cronologici.
Ciò posto, è da precisare che l'introduzione del contributo unificato da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali" (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia articoli da 9 a 18). Pertanto, l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che "il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo" (Circ. del 14 agosto 2002, n. 70). Inoltre, ha esplicitato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", precisando che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale. Per i principi esposti, gli estratti cronologici 'antecedenti' 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giudiziari, in genere, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, i certificati cronologici dei veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare sono esenti dall'imposta di bollo in quanto tali procedimenti sono soggetti al contributo unificato, ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.
Circa le modalità di rilascio dei certificati non soggetti all'imposta di bollo, si richiama la Risoluzione del 23 novembre 1987, prot. n. 290908, nella quale è detto che "... sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario che tale uso venga espressamente indicato". Pertanto, l'utilizzo degli estratti cronologici dei veicoli al di fuori dell'uso strettamente processuale, comporta la necessità di regolarizzarli, ai fini dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Tale obbligo è posto a carico dei giudici, funzionari e dipendenti pubblici dell'ufficio che riceve il documento non regolare nel bollo (art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972). Inoltre, "Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto ...". E' esente da qualsiasi responsabilità, invece, la parte a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola con il bollo, qualora "... entro quindici giorni dalla data del ricevimento (...) provveda alla sua regolarizzazione. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore" (art. 22 del d.P.R. n. 642 del 1972). E' evidente che il legislatore, ponendo a carico di chi riceve il documento l'obbligo di controllare la sua regolarità, ha inteso salvaguardare gli interessi dell'Erario ed evitare l'uso di documenti che non abbiano scontato l'imposta di bollo. Al contrario, tale obbligo di controllo non è contemplato a carico di chi emette il documento, quest'ultimo provvede soltanto ad indicare l'uso cui lo stesso è destinato.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.