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Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 07.02.2007
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 224-236. Istituzione codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati come 'euro 0' o 'euro 1'
Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 07.02.2007La Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'art. 1, commi 224-236, prevede interventi di salvaguardia ambientale attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione degli autoveicoli, degli autocarri e dei motocicli immatricolati come "euro 0" o "euro 1".
In particolare:
- il comma 224, dispone un contributo, pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "euro 0" o "euro 1" consegnato al demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta. Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo 6794 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1" - Legge 296/2006, art. 1, c. 224".
- il comma 226, prevede, tra gli altri, che per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" ed "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" ed "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, un contributo di 800 euro. Il comma 231, inoltre, dispone che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6795 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - Legge 296/2006, art. 1, c. 226".
- il comma 227, prevede un contributo di 2.000 euro, per la sostituzione, realizzata mediante la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" ed "euro 1", con veicoli nuovi di analoga categoria e peso, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" ed "euro 5". Il comma 231, inoltre, dispone che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6796 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5" - Legge 296/2006, art. 1, c. 227".
- il comma 228, dispone che per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o GPL, nonché con alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, sia concesso un contributo pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Il comma 231, inoltre, dispone che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta si istituisce il codice tributo 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - Legge 296/2006, art. 1, c. 228".
- il comma 236, prevede, tra gli altri, che a decorrere dal 1 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3" con contestuale sostituzione di un motociclo "euro 0", il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo. Il costo è anticipato dal venditore che recupera l'importo quale credito d'imposta da esercitare con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine si istituisce il codice tributo 6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria "euro 0", con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria "euro 3" - Legge 296/2006, art. 1, c. 236".
I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" nei casi di fruizione dei crediti d'imposta, o nella colonna "importi a debito versati" nel casi di restituzione spontanea, comprensiva degli interessi, per errata utilizzazione dei crediti in parola. Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno solare di fruizione del credito nel formato AAAA.
I suddetti crediti d'imposta non sono soggetti al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.