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Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 12.04.2007
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Istituzione del codice tributo per il versamento mediante modello F24 di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 12
Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 12.04.2007La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 28, comma 7, prevede che, a decorrere dal 1 marzo 2001, i pagamenti delle accise possono essere effettuati, tra gli altri, anche attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 12, dispone che una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione deve essere attribuita alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.
Al fine di consentire il versamento di tale accisa, con le modalitĂ previste dal predetto articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, si istituisce il seguente codice tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" nella specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello di versamento "F24 - Accise", reperibile in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:
- "2835" denominato "Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12".
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto modello di versamento, dovranno indicare nel campo "ente" il carattere "D", nel campo "prov." la sigla della provincia competente per l'imposta, nel campo "codice identificativo" il codice della ditta che esegue il versamento.