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Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 16.05.2007
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Istanza di interpello - Operazione di cartolarizzazione. Principio contabile internazionale IAS 39. Corretto trattamento fiscale da applicare al ripristino di crediti ceduti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 16.05.2007Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la Banca ALFA S.C.P.A. ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine all'esatto trattamento da applicare ai crediti ceduti nel corso di un'operazione di cartolarizzazione e successivamente ripristinati in bilancio alla stregua di quanto disposto dal principio contabile internazionale IAS 39.
Esposizione del quesito
Nel corso dell'anno 2004 la società istante, congiuntamente ad altre due banche da essa controllate, ha effettuato un'operazione di cartolarizzazione c.d. "multioriginator", per effetto della quale le banche hanno ceduto, con la formula pro soluto, un portafoglio crediti costituito da mutui ipotecari residenziali. Tale cessione ha originato una plusvalenza (cosiddetta excess spread), pari alla differenza fra il corrispettivo ottenuto dalla cessione ed il valore contabile dei crediti ceduti (quest'ultimo valore costituito dalla somma fra il valore nominale dei crediti ceduti e il rateo di interessi maturato alla data di cessione). La plusvalenza realizzata è stata iscritta dalla società istante nel Conto Economico relativo all'esercizio 2004 nella voce "Altri proventi di gestione" ed è stata conseguentemente tassata sia ai fini dell'IRES che dell'IRAP.
Il portafoglio crediti oggetto della cessione è stato acquistato dalla Special Purpose Vehicle BETA Srl (di seguito: "SPV"), posseduta per il 5 per cento dalla società istante e per il rimanente 95 per cento da una fondazione di diritto olandese. Per finanziare l'acquisto del portafoglio crediti la SPV ha emesso titoli denominati Asset Backed Securities (di seguito "titoli ABS") il cui ammontare corrisponde alla somma del valore nominale dei crediti acquisiti, dell'excess spread e delle upfront expenses.
In particolare, a copertura dell'excess spread e delle upfront expenses, è stata emessa la tranche junior subordinata sia nella corresponsione degli interessi che nel rimborso del capitale al soddisfacimento dei diritti degli altri creditori dell'operazione. La tranche junior è stata sottoscritta unicamente dalla società istante.
La società istante ha adottato, ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio 2005, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Lo IAS 39 prevede che affinché una passività finanziaria possa essere eliminata dal bilancio (c.d. derecognition) occorre che siano trasferiti tutti i rischi ed i benefici ad essa correlati. La sottoscrizione da parte della società istante della tranche junior dei titoli ABS comporta un mantenimento dei rischi connessi ai crediti ceduti e, pertanto, obbliga la società istante, in sede di First Time Adoption (FTA), a ripristinare in bilancio detti crediti, nonchè a stornare gli ulteriori effetti patrimoniali e reddituali collegati all'operazione di cartolarizzazione.
In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito ripristinati nel bilancio del 2005 riguardano sia variazioni di Patrimonio Netto, che interessano la riserva indisponibile di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sia variazioni che interessano il Conto Economico.
Più nel dettaglio, in sede di First Time Adoption (in data 1 gennaio 2005), la società istante ha provveduto ad effettuare:
- l'iscrizione, fra le attività dello Stato Patrimoniale, del credito originario ceduto alla società veicolo per il valore nominale residuo al 1 gennaio 2005;
- l'iscrizione, fra le passività dello Stato Patrimoniale, del debito figurativo costituito dai titoli ABS emessi dalla società veicolo e riferibili alla quota dei crediti ripristinati in bilancio;
- gli storni relativi ad una tranche del titolo junior sottoscritto dalla banca, in contropartita alla riserva di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- lo storno degli interessi attivi maturati sino alla data di FTA sulla quota del titolo junior stornata dall'attivo patrimoniale, in contropartita alla riserva di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- le iscrizioni degli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio, in contropartita alla riserva di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 38 del 2005;
- le iscrizioni degli interessi passivi sulla passività figurativa, in contropartita alla riserva di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 38 del 2005;
- ad iscrivere le rettifiche di valore sui crediti ripristinati in bilancio, in contropartita alla riserva di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 38 del 2005;
Per quel che riguarda il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, la società istante ha proceduto a:
- stornare gli interessi attivi maturati nell'esercizio relativamente alla quota di titoli junior cancellata in sede di FTA;
- iscrivere nel Conto Economico gli interessi attivi maturati nell'esercizio sui crediti ripristinati in bilancio;
- iscrivere nel Conto Economico gli interessi passivi figurativi maturati nell'esercizio e relativi alla passività figurativa iscritta in sede di FTA;
- valutare i crediti cartolarizzati ripristinati in bilancio, residui al 31 dicembre 2005.
Naturalmente, le iscrizioni in Conto Economico interesseranno, oltre all'esercizio 2005, anche gli esercizi successivi.
In relazione alla sopra esposta fattispecie, l'interpellante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale da riservare ai componenti positivi e negativi sopra richiamati, ed in particolare:
1. se essi concorrano alla formazione del plafond dei crediti cui commisurare l'ammontare delle svalutazioni deducibili ai fini dell'IRES, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
2. se lo storno del titolo junior effettuato in sede di FTA, corrispondente all'excess spread realizzato dalla banca, comporti l'emergere di un componente negativo deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP;
3. se lo storno degli interessi attivi dei titoli junior, effettuato sia in sede di FTA che negli esercizi successivi, comporti l'emergere di un componente negativo deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP;
4. se l'ammontare degli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio e degli interessi passivi sul debito figurativo rappresentativo dei titoli ABS emessi dalla società veicolo, concorrano alla formazione del reddito ai fini dell'IRES e dell'IRAP.Soluzione prospettata dal contribuente istante
Ad avviso dell'istante, in ossequio al principio di neutralità previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la cessione dei crediti effettuata nell'esercizio 2004 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione deve esplicare pieni effetti tributari e, di conseguenza, tutti i componenti positivi e negativi derivanti dal ripristino in bilancio dei crediti ceduti non hanno alcuna rilevanza fiscale.
L'irrilevanza fiscale dei componenti, sia positivi che negativi di reddito, verrebbe di fatto assicurata da opportune variazioni, in aumento o in diminuzione, da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2005.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 83 del TUIR - nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 - stabilisce che il reddito complessivo è determinato apportando "all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione".
Dal tenore della norma sopra citata, appare chiaro che il principio ispiratore per la determinazione del reddito d'esercizio imponibile ai fini fiscali è quello di derivazione dal risultato del conto economico, rettificato in aumento o in diminuzione in base a specifiche disposizioni di legge di natura tributaria. Detto principio mantiene inalterata la propria rilevanza anche a seguito dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, in quanto, al fine della determinazione del reddito d'esercizio, si deve tener conto anche di fatti gestionali che, per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali, non possono più essere imputati a Conto Economico ma devono essere iscritti direttamente a Patrimonio.
Tuttavia, come rilevato nella relazione di accompagnamento al citato D.Lgs. n. 38 del 2005, in considerazione del fatto che alcuni contribuenti IRES applicheranno i principi contabili internazionali ed altri, al contrario, continueranno ad applicare i principi contabili nazionali, la determinazione del reddito imponibile dovrà salvaguardare, nei limiti del possibile, "la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d'esercizio". Pertanto, accanto al predetto principio di derivazione assume rilevanza anche il principio di neutralità dell'imposizione.
Inoltre, come è noto, i principi contabili internazionali, tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma, rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale.
Ed infatti, in applicazione a quest'ultimo postulato, per quel che concerne la fattispecie in oggetto, lo IAS 39 prevede che un'attività finanziaria può essere cancellata dal bilancio esclusivamente quando siano trasferiti tutti i rischi e benefici ad essa connessi (c.d. "derecognition"). Pertanto, visto che la tranche junior dei crediti ceduti è subordinata nel rimborso rispetto ad altri titoli, sostanzialmente permane, in capo alla società istante che ha ceduto i titoli, un mantenimento dei rischi connessi ai titoli ceduti che, di conseguenza, devono essere ripristinati in bilancio.
Tuttavia, da un punto di vista fiscale occorre tener presente che l'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR utilizza, diversamente dal citato principio contabile, un criterio di carattere formale al fine di determinare il momento in cui vengono conseguiti i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. In particolare si fa riferimento:
- alla data della consegna o spedizione per i beni mobili;
- alla stipula dell'atto per gli immobili o per le aziende.
A norma della medesima disposizione, qualora sia diversa e successiva, occorre invece fare riferimento alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Pertanto, l'articolo 109, comma 2, del TUIR, pur facendo esplicito riferimento esclusivamente ai "beni", pone un principio di carattere generale secondo cui, ai fini fiscali, assume rilievo la titolarità giuridica all'esercizio del diritto di credito. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti, per la determinazione del periodo di competenza si deve avere riguardo al criterio formalistico della stipula del contratto di cessione, mediante il quale si trasferisce la titolarità del diritto di credito.
Quanto sopra riportato trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 109, comma 1, del TUIR, secondo cui qualora i ricavi, le spese e gli altri componenti, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano le predette condizioni. Nella fattispecie in esame la certezza giuridica del diritto di credito può derivare esclusivamente dal contratto di cessione che attribuisce la titolarità del diritto medesimo. Pertanto, solamente in base a quanto disposto nel contratto di cessione potrà essere determinata la certezza dei proventi, così come intesa dall'articolo 109, comma 1, del TUIR derivanti dalla cessione del credito.
Pertanto, se ai fini IAS la semplice circostanza dell'avvenuto trasferimento della proprietà giuridica non costituisce condizione sufficiente per giustificare l'eliminazione dal bilancio delle poste oggetto di cessione, tale regola non può, tuttavia, trovare riconoscimento fiscale immediato, in quanto l'attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, al fine dell'individuazione del momento in cui si verifica l'effetto traslativo relativamente, ad esempio, alle cessioni dei beni, a circostanze di carattere giuridico o fattuale, non necessariamente coincidenti con il completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all'attività oggetto di cessione. Il generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, si presenta, in altri termini, non coordinato con l'impostazione contabile del continuing involvement tipica degli IAS con la conseguenza che il recepimento nella sfera fiscale dell'impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (in cui si sostanzia il più volte ricordato principio di "derivazione") non può in tal caso avere luogo, in considerazione della mancanza nell'attuale ordinamento di una previsione che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza (sostanziale) del trasferimento dei rischi e dei benefici tra le parti.
Si deve concludere, pertanto, nel senso che dal ripristino dei crediti in bilancio operato dalla società istante non consegue alcun riflesso fiscale, posto che, in base a quanto sopra delineato, da un punto di vista tributario la società istante non è titolare dei crediti iscritti. L'irrilevanza delle poste iscritte in bilancio, conseguenti al ripristino dei crediti nello stesso, potrà essere ottenuta mediante l'effettuazione delle opportune variazioni in aumento e diminuzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si precisa che la presenta risposta è fornita in punto di diritto, in nessun modo validando gli importi citati dal contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, è resa dalla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa effettuata in data 12 ottobre 2006 e prodotta in data 15 e 16 gennaio 2007.