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Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 21.05.2007
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Istanza di interpello - Prenotazione a debito dell'imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del Testo Unico in materia di imposta di registro - Ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 21.05.2007Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente il recupero dell'imposta di registro prenotata a debito, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine alla ripartizione delle spese di registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso in cui venga disposta la compensazione tra le parti delle spese giudiziarie. In particolare, è stato chiesto se si possano recuperare direttamente le spese a carico del ricorrente, mediante la riduzione dell'importo allo stesso dovuto a titolo di riparazione pecuniaria per l'ingiusta detenzione, qualora il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.
In particolare, l'istante ha rappresentato che in data 15 novembre u.s. è stata data esecuzione all'ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 7 aprile 2006, predisponendo il provvedimento di liquidazione e il relativo mandato di pagamento in favore del ricorrente.
Ciò premesso, chiede di chiarire se la prenotazione a debito degli oneri di registrazione, anche nel caso di compensazione delle spese di giudizio, venga effettuata a carico dell'Amministrazione parte in causa nel processo, con conseguente imputazione formale del relativo obbligo di pagamento.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che l'ufficio ha "(...)la possibilità di procedere autonomamente al recupero della quota di spese, sostanzialmente a carico del ricorrente, mediante compensazione con il debito rappresentato dalla riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione (...)".RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, disciplinato dall'articolo 314 cod.proc.pen., riconosce a favore di chi ha subito una detenzione "ingiusta" un vero e proprio diritto alla riparazione del danno, ancorché soltanto equa.
Le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, ex articolo 314 cod.proc.pen., sono provvedimenti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato. Infatti, la domanda riparatoria per ingiusta detenzione viene proposta proprio nei confronti dello Stato; nello specifico, deve essere notificata al Ministro dell'Economia e Finanze.
Pertanto, gli stessi sono assoggettati alla registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta.
Ai sensi, dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), infatti, "Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura".
Spetta al cancelliere, ex articolo 10, lettera c) del T.U.R., richiedere la registrazione a debito di tali ordinanze, provvedendo alla trasmissione delle stesse all'ufficio finanziario, il quale è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi di protocollo e di registrazione (articolo 73 del Testo Unico sulle spese di giustizia).
In tema di modalità di recupero delle spese prenotate a debito, il Consiglio di Stato con circolare del 02/08/2002, n. 564, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 158, comma 3 "... sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore".
Il soggetto "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è definito dall'articolo 3, comma 1, lett. q) del Testo Unico in materia di spese di giustizia: "...amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico".
Pertanto, nel caso in commento, il Ministero dell'Economia e Finanze (parte in causa), ammessa alla prenotazione a debito delle spese, deve - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - recuperare nei confronti della controparte soccombente le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario, limitatamente alle spese poste a carico del ricorrente, vale a dire la quota di spese compensata (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate dell'11/07/2005, n. 86).
Come avvenuto nel caso in esame, il giudice può decidere di non condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, disponendo la compensazione a norma dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.. In tal caso, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Al riguardo si osserva che l'articolo 159 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disciplina le modalità di registrazione a debito in caso di compensazione delle spese nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica. La norma citata prevede che "Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte".
In altri termini, in caso di compensazione, la norma stabilisce che la registrazione a debito è effettuata nei confronti dell'amministrazione solo ed unicamente "per la metà o per la quota di compensazione", mentre il resto dell'imposta è pagata dall'altra parte.
Ne consegue che l'imposta di registro, in caso di compensazione delle spese, va ripartita tra le parti e, in caso di prenotazione a debito, legittima l'amministrazione al recupero nei confronti della controparte della metà della somma dovuta a titolo di registrazione.
Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di legittimità.
Infatti, nella sentenza 21 maggio 1991, n. 5707 la Corte di Cassazione ha affermato "Il principio che tra le spese di lite debbono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza e, quindi, anche quelle di registrazione della medesima, non può essere invocato nel caso in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali; pertanto, le spese di registrazione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese giudiziali vanno accreditate all'erogante in ragione della metà, in applicazione della normativa tributaria, che prevede l'obbligo solidale del pagamento a carico delle parti del processo, con diritto di regresso nei rapporti interni, e nel rispetto della disposizione dell'ultimo comma, art. 1298 c.c., secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
Questa Direzione non ha osservazioni da formulare in ordine alla facoltà, in capo al Ministero dell'Economia e Finanze, di procedere al recupero delle somme a carico del ricorrente, mediante compensazione con il debito rappresentato dalla riparazione pecuniaria per l'ingiusta detenzione in favore del ricorrente, liquidato nella somma di Euro 1.200,00. Invero, la competenza di questa Agenzia è limitata alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, che sono elencati all'articolo 17 del d.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale delle Entrate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.