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Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209
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Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209
GU 225 del 25/09/02002[Testo coordinato con la legge di conversione 222 novembre 2002, n. 265 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:Art. 1. - Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere interiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. è considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.Art. 2. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.Art. 3. - Disposizioni in materia di accisa
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività' industriale".
2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.
2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000".Art. 4. - Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a) nell'art. 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1 ottobre 2004";
b) l'art. 59-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - 1. In deroga all'art. 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'art. 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002".
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
[2-sexies. abrogato]
[2-septies. abrogato]
[2-octies. abrogato]
2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-octies e 2-nonies.
2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.Art. 5. - Disposizioni in materia di imposta di bollo
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".
1-bis). L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.
2-bis). All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali".Art. 5-bis - Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti
1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1 febbraio 2003.Art. 6. - Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 7. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.