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Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 24.05.2007
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Istanza di interpello - d.P.R. 633/1972 - Testo Unico 30.3.1990, n. 76 - esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni connesse alla realizzazione di nuovi stabilimenti poste in essere nelle aree interessate dal sisma del novembre 1980
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 24.05.2007Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA S.r.l. (d'ora innanzi ALFA) venne ammessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1989 n. 266/32/BE/PCM, al contributo statale di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (poi confluito nell'articolo 39 del Testo Unico 30 marzo 1990, n. 76), per la realizzazione di un opificio industriale in località .... (PZ).
Tale d.P.C.M. è stato revocato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 9 gennaio 1995, n. 5/GST/MICA.
Successivamente, con decreto del Ministero per le attività produttive del 15 giugno 2004, n. 132266 emesso all'esito del giudizio intentato contro il provvedimento di revoca, definito in senso favorevole all'istante dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 marzo 2002, n. 1785, la ALFA è stata riammessa al contributo.
Sulla scorta di tale riammissione, l'istante chiede di sapere se può ritenersi ancora operante l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, disposta dall'articolo 74, comma 2, del Testo Unico n. 76 del 1990, per tutte le operazioni connesse alla realizzazione di nuovi stabilimenti, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse, poste in essere nelle aree interessate dal sisma del novembre 1980.
Chiede, inoltre, di sapere come vada interpretata la previsione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 74 del testo unico n. 76 del 1981, che, in relazione alle suddette opere, non consente di effettuare variazioni in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 74, comma 4, del T.U. n. 76 del 1990 dispone che: "Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione".
La norma riprende il disposto dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che a sua volta richiama l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (confluito nell'articolo 39 del T.U. n. 76 del 1990).
Nella sua formulazione originaria, la norma non conteneva alcuna limitazione temporale circa la vigenza dell'esenzione; al riguardo, con la circolare del 27 novembre 1986, n. 75, era stato affermato che la disposizione stessa non evidenziava il limite temporale di applicazione della detta agevolazione, il quale tuttavia andava individuato nelle disposizioni contenute nell'art. 3 del d.l. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le quali prevedono che il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede, anche mediante delega, fino al 31 dicembre 1987 alle attività necessarie per il completamento delle iniziative già approvate in relazione, fra l'altro, all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Tuttavia con la successiva risoluzione del 18 gennaio 1990, prot. n. 55139 era stato, altresì chiarito che il termine per usufruire della predetta agevolazione non si identifica con quello della formale concessione dei contributi (scaduto il 30 giugno 1989 ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. 10 febbraio 1989, n. 48), bensì con quello della materiale utilizzazione da parte delle imprese beneficiarie dei contributi già concessi entro la predetta data (30 giugno1989).
Da ultimo, il legislatore è intervenuto con l'articolo 4, comma 9, del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, inserendo nell'articolo 74, comma 4, del T.U. n. 76 del 1990 la locuzione "...e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".
Tale intervento ha reso chiaro l'intento di estendere l'esenzione fino alla consegna definitiva delle opere agli enti destinatari.
Occorre al riguardo sottolineare che ai sensi dell'articolo 39, comma 11, del T.U. n. 76 del 1990 "la realizzazione delle nuove iniziative (...) non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso..."
In definitiva, la disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 8 del 1987, poi confluita nell'articolo 74, comma 2, del T.U. n. 76, può considerarsi operante fino alla consegna delle opere all'ente destinatario, consegna che, a far data dal 9 febbraio 1995 (giorno di entrata in vigore del menzionato d.l. n. 104 del 1995) a sua volta non può avvenire oltre diciotto mesi dalla effettiva concessione del contributo di cui all'articolo 39, comma 2, del menzionato T.U. n. 76 (già articolo 32, comma 4, della legge n. 219 del 1981).
Per converso, la previsione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 74 del più volte citato T.U. n. 76, secondo cui: "non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni" non contiene specifiche indicazioni in merito alla sua applicazione temporale, per cui si ritiene che il divieto di effettuare variazioni operi sia per le fatture emesse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del d.l. n. 8 del 1987 che per le fatture emesse successivamente.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale ...., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.