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Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 06.06.2007
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA AG. Art. 7 D.P.R n. 633/72. Servizi Bancari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 06.06.2007Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilità ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA è una banca autorizzata ad operare nel ...... ALFA è la stabile organizzazione ...... di ALFA AG, banca residente ai fini fiscali in ..... ALFA (di seguito la Società) è soggetto passivo IVA nel ......
La Società ha sottoscritto contratti di cessione di crediti (i Contratti di Cessione) con diverse banche italiane (le Banche Cedenti). In base ai Contratti di Cessione, ALFA ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti svariati portafogli di crediti bancari classificati in sofferenza secondo le Istruzioni di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (il TUB). Inoltre, la Società ha intenzione di procedere in futuro ad ulteriori acquisti di Crediti (sempre operando tramite la Filiale), aventi le medesime caratteristiche.
ALFA ha conferito (ed intende conferire anche in futuro, in relazione ad eventuali ulteriori acquisizioni di Crediti) a OMEGA - (per brevità il Servicer) l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti di volta in volta acquistati. I Contratti di Servicing
Secondo i termini e le condizioni previste dai Contratti di Servicing, la Società conferisce al Servicer l'incarico di svolgere, in nome e per conto della Società medesima, le seguenti attività:
1. l'Amministrazione dei Crediti;
2. la Gestione dei Procedimenti;
3. Attività connesse (Servizi di Compliance).
In relazione all'espletamento dell'incarico, il Servicer agisce quale mandatario con rappresentanza della Società (fermo restando che tale mandato si intende con rappresentanza esclusivamente per quanto concerne le attività strettamente legate all'Amministrazione dei Crediti, alla Gestione dei Procedimenti ed alle attività a queste accessorie).
L'Amministrazione dei Crediti concerne l'amministrazione, gestione e l'incasso dei Crediti, i servizi di cassa e pagamento, ivi incluso l'incasso degli eventuali indennizzi da corrispondersi in base alle polizze assicurative che assistono i Crediti. L'attività di Amministrazione dei Crediti comprende, tra l'altro, la riscossione di qualsiasi somma dovuta, l'attività di negoziazione avente ad oggetto la ristrutturazione, la riorganizzazione, la cessione del credito, nonché il trasferimento di tutte le somme incassate dal Servicer nell'esercizio dell'Amministrazione dei Crediti.
La Gestione dei Procedimenti consiste nella gestione, amministrazione e coordinamento dei procedimenti giudiziali e/o delle procedure concorsuali, nonché di qualsiasi altra procedura o procedimento, volte al recupero delle somme dovute dai relativi debitori con riferimento ai Crediti. L'attività di Gestione dei Procedimenti comprende, tra l'altro, l'instaurazione, la prosecuzione, la riassunzione e, con il previo consenso scritto della Società, la transazione di procedimenti giudiziali e/o concorsuali volti al recupero dei Crediti; la vendita dei beni immobili oggetto delle ipoteche che assistono i crediti, l'escussione delle garanzie e il trasferimento alla Società dei proventi derivanti dagli atti considerati ai punti precedenti.
In aggiunta all'Amministrazione dei Crediti ed alla Gestione dei Procedimenti, i Contratti di Servicing prevedono che OMEGA fornisca alla Società anche i seguenti servizi accessori:
(i) creare e mantenere l'archivio unico informatico e ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile in tema di antiriciclaggio;
(ii) effettuare le segnalazioni richieste ai fini della vigilanza prudenziale;
(iii) effettuare, per conto della Società ed in relazione ai Crediti, qualsiasi segnalazione o comunicazione che dovesse essere richiesta ai sensi della normativa applicabile;
(iv) sempre relativamente ai Crediti, cura delle attività e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e relativi provvedimenti attuativi in materia di protezione dei dati personali a carico del responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare dei dati personali.
I servizi resi da OMEGA alla Società ai sensi dei Contratti di Servicing (e, cioè, l'Amministrazione dei Crediti, la Gestione dei Procedimenti ed i Servizi di Compliance; collettivamente, i Servizi) sono remunerati con una commissione (la Commissione), composta da una parte fissa e da una parte variabile.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
I Servizi resi da OMEGA alla Società ai sensi dei Contratti di Servicing costituiscono, a parere dell'interpellante, "operazioni bancarie e finanziarie" e, in quanto tali, ricadono nelle disposizioni delle lettere d) ed e) dell'Articolo 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e configurano quindi prestazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA in Italia per carenza del requisito di territorialità.
Per quanto riguarda, infine, i servizi resi per la gestione di adempimenti e formalità (i cosiddetti Servizi di Compliance) in alternativa si dovrebbe in ogni caso concludere che rientrino nella categoria delle prestazioni di "consulenza e assistenza tecnica o legale", restando quindi soggetti all'applicazione dei criteri alternativi di territorialità ex art. 7, quarto comma, lett. d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto gli stessi si sostanziano in una serie complessa di adempimenti burocratici ed amministrativi (in materia di antiriciclaggio, vigilanza prudenziale, protezione dei dati personali).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In premessa si ricorda che il contribuente istante ha acquisito crediti in sofferenza da alcuni istituti bancari italiani. A seguito di ciò ha stipulato il Contratto di Servicing sul quale viene posto il quesito ai fini della territorialità IVA.
I servizi principali dedotti nel contratto medesimo (Amministrazione e Gestione dei procedimenti) rispondono allo scopo di assicurare la riscossione delle somme dovute da parte del debitore, circostanza quest'ultima che consente di assimilarli ad un'attività di recupero crediti.
Ciò non osta, tuttavia, alla qualificazione di tali servizi come operazioni finanziarie. Infatti, la natura finanziaria dell'operazione può comunque essere affermata anche se il contratto non ha come causa giuridica il finanziamento, bensì l'amministrazione o il recupero dei crediti.
Il disposto dell'articolo 135, par. 1, lett. d) della Direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le "operazioni relative ai crediti (omissis) ad eccezione del recupero crediti", infatti, vale ad affermare il regime di imponibilità (anziché di esenzione) del recupero crediti, senza tuttavia escluderne la natura di operazione finanziaria.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia nella sentenza del 26 giugno 2003, in causa C-305/01 che, nel commentare la ratio di tale esclusione, ha evidenziato come "la nozione di recupero crediti indica operazioni finanziarie volte ad ottenere un pagamento di un debito in denaro, che sono di tipo completamente diverso da quello delle esenzioni elencate nella prima parte dell'art. 13, parte B, lett. d) punto 3, della sesta direttiva (ora art. 135 della Direttiva 2006/112/CE, n.d.r.") " (punto 78 della sentenza citata).
Si può pertanto concludere che i suindicati servizi di Amministrazione crediti e di Gestione dei procedimenti rientrano nell'ambito dei servizi finanziari di cui all'art. 7, quarto comma, lett. d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972 e, in quanto resi a soggetto passivo d'imposta di altro Stato membro, sono fuori campo di applicazione IVA.
Per quanto riguarda i servizi di Compliance, si osserva che i medesimi rivestono natura strettamente tecnica e specialistica e sono quindi riconducibili alla norma che disciplina le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica (art. 7, quarto comma, lett. d) ed e) citato).
A tale proposito appare utile richiamare l'art. 8 del regolamento n. 1777 del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di attuazione della VI Direttiva, in cui si precisa che i servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo dell'ottava Direttiva rientrano nell'ambito di applicazione della norma che disciplina la territorialità delle prestazioni dei consulenti (art. 9, par. 2, lett. e, terzo trattino della VI Direttiva, ora art. 56, par. 1, lett.c) della Direttiva 2006/112/CE). Anche in questo caso, infatti, trattasi di prestazioni operative che il legislatore comunitario ha espressamente equiparato alle consulenze. Anche i servizi di Compliance pertanto sono esclusi dal campo applicativo del tributo.