-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 06.06.2007
-
Istanza di interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi - IVA -Esenzione - Articolo 10, n. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Archivi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 06.06.2007Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:
QUESITO
La Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riferisce che intende affidare ad operatori esterni interventi di restauro, disinfezione e disinfestazione, condizionamento, manutenzione, inventariazione anche informatizzata, riproduzione e digitalizzazione del materiale documentario conservato negli archivi di Stato, negli archivi degli Enti pubblici e negli archivi privati sottoposti a vincolo.
A tal fine la Direzione Generale interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare ai relativi contratti e, in particolare, se i corrispettivi dovuti per i servizi oggetto di detti contratti possano beneficiare del regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Direzione Generale per gli Archivi istante richiama, in via preliminare, la risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, con la quale l'Amministrazione finanziaria, nel ribadire la natura oggettiva della norma esentativa di cui all'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633, ha evidenziato che "l'intento del legislatore è stato riconoscere l'esenzione non solo alle attività e ai luoghi espressamente indicati, ma anche a quei luoghi e manifestazioni della cultura, le cui prestazioni sono equipollenti".
La stessa Direzione fa presente, al riguardo, che gli archivi, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono indicati fra gli istituti o luoghi della cultura.
In particolare il comma 2 del richiamato articolo 101, lettera c) stabilisce che per archivio si intende "una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca".
Quanto sopra premesso, la Direzione interpellante è dell'avviso che le prestazioni proprie degli archivi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 e, conseguentemente, atteso la natura oggettiva della anzidetta disposizione, possono beneficiare del relativo regime di esenzione dall'IVA anche nel caso in cui le stesse vengano affidate a terzi.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".
Il regime agevolativo recato dalla disposizione in argomento, come rilevato con risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, ha carattere oggettivo in quanto le prestazioni ivi indicate sono esenti dall'IVA a prescindere dal soggetto che le effettua.
Da ultimo, la risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006, confermando l'indirizzo interpretativo espresso con la citata risoluzione n. 30/E del 1998, ha precisato che la norma agevolativa di cui all'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, si applica sia nell'eventualità che le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili vengano rese direttamente sia che le stesse vengano affidate a terzi.
Al fine dell'individuazione delle "prestazioni proprie delle biblioteche" la risoluzione n. 135/E del 2006 rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, al comma 2 dell'articolo 101, secondo il quale per biblioteca si intende "una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca".
Prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche sono quindi la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e di ricerca.
Dalle precisazioni svolte consegue in primo luogo che le prestazioni proprie delle biblioteche, considerate nel loro complesso, sono funzionali all'erogazione dei servizi di natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca.
La norma recata dall'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 si conforma, attraverso la previsione dell'esenzione dall'IVA delle prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili, ai principi dettati dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 132, del Titolo IX, Capo 2 della direttiva del Consiglio Europeo n. 2006/112 del 28 novembre 2006, rubricato "Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico", che consente agli Stati membri di esentare dall'IVA, fra l'altro, "talune prestazioni culturali".
L'esigenza di agevolare le prestazioni di rilevante "utilità culturale e sociale" espressa dalla disposizione comunitaria e recepita nell'ordinamento italiano dal richiamato articolo 10, n. 22) del DPR n. 633, comporta che la riferibilità dell'esenzione anche ad altri organismi che presentano caratteristiche simili alle biblioteche e discoteche riguarda solo quelle strutture che realizzano le medesime finalità di studio e ricerca.
Ciò posto, si rileva che gli archivi possono ricondursi nell'ambito applicativo dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, solo se assolvono alle finalità di studio e di ricerca sopra descritte, in quanto costituiscono una struttura simile alla biblioteca le cui prestazioni nel loro complesso assicurano alla generalità degli utenti la consultazione per finalità di studio e di ricerca dei documenti archivistici.
Quanto sopra premesso, con riferimento alla fattispecie in esame si fa presente che la Direzione Generale per gli Archivi intende affidare a terzi con diversi contratti una serie di interventi operativi (restauro, disinfezione e disinfestazione, condizionamento, manutenzione, ecc.) che distintamente individuati e autonomamente resi si configurano come generiche prestazioni di servizio e non come affidamento a terzi dell'attività di gestione complessiva di una struttura simile alle biblioteche, come tale riconducibile nell'ambito applicativo della norma di esenzione in argomento.
In sostanza "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili", qualora vengano affidate a terzi, possono fruire dell'esenzione dall'IVA solo se configurano nell'insieme una gestione globale delle predette strutture.
Ciò posto, si ritiene che i corrispettivi dovuti per gli anzidetti servizi affidati distintamente a terzi non possano beneficiare del regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, ma sono assoggettabili ad IVA quali ordinarie prestazioni di servizio.