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Risoluzione Agenzia Entrate n. 152 del 05.07.2007
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Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. ALFA - Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 152 del 05.07.2007QUESITO
Il sig. ALFA rappresenta di essere comproprietario, insieme alla propria moglie e ai propri figli, di un immobile composto da tre unità abitative catastali, sito in ..... Attualmente l'immobile è oggetto di un intervento di restauro e ristrutturazione, avviato nell'anno 2004, che si concluderà entro il corrente anno 2007.
In relazione a tale intervento, l'istante ha richiesto di poter usufruire dei benefici fiscali di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni, provvedendo ad espletare le necessarie formalità ed inviando la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Nell'ambito degli interventi di restauro e ristrutturazione sono previsti alcuni lavori volti ad ottenere un risparmio energetico.
Poiché la finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto agevolazioni fiscali più vantaggiose per gli interventi riconducibili al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili, l'istante chiede se relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2007 è possibile usufruire di queste ultime agevolazioni in alternativa ai benefici fiscali previsti per gli interventi di recupero edilizio.
Inoltre, in relazione agli adempimenti da osservare, l'istante chiede se è necessario duplicare la documentazione già prodotta ai sensi della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull'immobile.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, alla luce della normativa in vigore e del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, ritiene in primo luogo che, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2007 relative ai lavori in corso di ultimazione aventi i requisiti prescritti per il risparmio energetico, possa usufruire dell'agevolazione più vantaggiosa prevista dai commi da 344 a 349 dell'unico articolo dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ciò in quanto, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, che disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione, stabilisce che "le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi".
Ad avviso dell'istante, con tale disposizione il decreto ministeriale ha inteso stabilire che in relazione al medesimo intervento edilizio non possono essere cumulate agevolazioni differenti sebbene non sia esclusa la possibilità di usufruire del beneficio più vantaggioso.
Al fine di garantire che sulle medesime spese il contribuente non usufruisca di più benefici l'istante propone la tenuta di una contabilità separata degli interventi realizzati sull'immobile.
Inoltre, l'istante ritiene di non dover procedere ad una duplicazione degli adempimenti già eseguiti per l'ottenimento del beneficio fiscale previsto ai sensi della legge n. 449 del 1997 dal momento che per usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica è richiesto l'adempimento di ulteriori formalità rispetto a quelle previste dalla citata legge n. 449 del 1997.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Il successivo comma 348 dispone che le predette detrazioni siano riconosciute, fra l'altro, secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio" nonché secondo le relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Il successivo comma 349 del medesimo articolo ha previsto l'attuazione dei precedenti commi attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007.
La richiamata agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione, in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile.
Ciò premesso, in riferimento al quesito proposto dall'istante, diretto in primo luogo a conoscere se nell'ambito di lavori di ristrutturazione per i quali si usufruisce delle agevolazioni ai sensi della legge n. 449 del 1997 è possibile usufruire, per i soli interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, la scrivente fa presente che il citato decreto ministeriale del 19 febbraio rubricato "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", all'articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".
Considerata la presenza del divieto di cumulo, la scrivente ritiene che, in riferimento al caso in esame, il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad interventi "energetici" l'istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e semprechè le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d'imposta 2007.
A tal proposito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalità applicative delle agevolazioni sopra elencate, ha precisato che "in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".
Naturalmente, la detrazione del 55% compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico riconducibili all'elencazione contenuta nell'articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio2007. E' necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 4 e ss. del predetto decreto.
Con riferimento al secondo quesito posto dall'istante, diretto a conoscere se è possibile non procedere alla duplicazione degli adempimenti già eseguiti ai sensi della legge n. 449 del 1997 si fa presente che la scrivente, nella citata circolare n. 36 del 2007, ha chiarito che tra gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione del 55% è stato eliminato l'obbligo di inviare, al Centro Operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.
Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Pertanto, l'istante dovrà:
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere (telematicamente o per raccomandata) all'ENEA copia dell'attestato di certificazione energetica contenente i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del citato decreto ministeriale del 19 febbraio2007.
Si fa presente che, i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Pertanto, in riferimento alla proposta, formulata dal contribuente, di conservare una contabilità separata al fine di garantire che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico l'istante non usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali, la scrivente ritiene sufficiente, come chiarito nella circolare n. 36 del 2007, che il contribuente conservi ed esibisca all'amministrazione finanziaria che eventualmente lo richieda, le fatture e le ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione ai sensi della citata legge n. 296 del 2006.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.