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Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 05.07.2007
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. FARMACIA ALFA SNC DEI DR. ALFA E DR. BETA - Interpretazione dell'art. 1, comma 28, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Chiarimenti in merito al contenuto dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 05.07.2007Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 28 della L n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il contribuente istante, esercente l'attività di farmacista, chiede di sapere quali dati debba contenere lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute in materia di detraibilità delle spese mediche sostenute per l'acquisto di medicinali.
In particolare, l'istante chiede se, oltre al codice fiscale dell'acquirente, sia necessario che lo scontrino fiscale riporti in dettaglio la natura e la descrizione del farmaco acquistato, in quanto, in tal caso, il rispetto della normativa fiscale dovrebbe, comunque, tener conto dell'esigenza di garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute dei clienti.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007) ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. b), e l'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità delle spese mediche.
In particolare, ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2007, la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata al
possesso della relativa fattura o del c.d. "scontrino parlante" in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale". Ciò vale ad escludere che la spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Tuttavia, poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto, si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato.
Tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino parlante rechi la denominazione del farmaco.
In relazione alle perplessità espresse dal contribuente circa la possibilità che il contenuto dettagliato dello scontrino possa determinare una violazione della privacy dei contribuenti, si rammenta che, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta sono forniti dal contribuente facoltativamente, solo qualora intenda avvalersi dei benefici fiscali.
Inoltre, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Amministrazione finanziaria è tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del predetto Codice, "il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".
Tale specifica previsione normativa, per quanto concerne l'amministrazione finanziaria, è recata dall'art. 66 del medesimo decreto legislativo, il quale classifica come "attività di rilevante interesse pubblico" ai sensi dell'art. 20, quelle svolte dai soggetti pubblici dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni.
A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla privacy, si fa presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all'amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le spese sanitarie.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.