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Risoluzione Agenzia Entrate n. 173 del 16.07.2007
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D.P.C.M. del 14 giugno 2007. Proroga dei termini di versamento per is oggetti interessati dagli studi di settore. Applicazione della proroga al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. "non trasparenti" iscritti negli elenchi IVS
Risoluzione Agenzia Entrate n. 173 del 16.07.2007Con nota del 12 luglio 2007, la ALFA ha chiesto chiarimenti in ordine al differimento dei termini di effettuazione dei versamenti, previsto nei confronti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, per l'anno 2007, dall'art. 1 del D.P.C.M. del 14 giugno 2007.
In particolare, è stato richiesto se il predetto differimento possa aver luogo anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l., artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS che, ai fini previdenziali, sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO PF per liquidare i contributi previdenziali calcolati sulla base di un reddito (figurativo) proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il citato D.P.C.M. del 14 giugno 2007 ha disposto la proroga al 9 luglio (senza maggiorazione), ovvero dal 10 luglio all'8 agosto (con maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo), per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, a condizione che:
- esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Di tale proroga fruiscono anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.
La proroga in questione si riferisce ai "versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale", pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali.
Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.