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Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 24.07.2007
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Interpello "Alfa S.r.l."- Decreto del 30 giugno 1992- Caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico di persone e veicoli e bagagli al seguito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 24.07.2007Con l'interpello di cui in oggetto - concernente l'esatta applicazione degli articoli 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 giugno 1992 è stato esposto il seguente
QUESITO
La Alfa Srl ha come oggetto la vendita di servizi di trasporto a mezzo impianti a fune mediante biglietti a validità sulla totalità del comprensorio sciistico regionale. Il sistema di biglietteria e controllo degli accessi, utilizzato dalle società che operano in accordo con la società istante, viene da questa acquistato e ad esse noleggiato.
Tale sistema è basato su un unico archivio dati gestito dalla Alfa e contenente tutti i dati relativi a vendite e passaggi registrati quotidianamente in tutte le stazioni sciistiche della regione.
La società ha intenzione di introdurre, a decorrere dalla prossima stagione invernale, un sistema di biglietteria innovativo, le cui caratteristiche sono di seguito riassunte, e chiede di conoscere la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM 30 giugno 1992.
Il nuovo sistema di biglietteria prevede l'uso di supporti, consistenti in tessere di materiale plastico (simili alle carte di credito), aventi ognuno il proprio numero identificativo, sui quali, con un procedimento termico, è possibile scrivere, cancellare e riscrivere, in tempi diversi, informazioni in chiaro (lettere, cifre e immagini).
All'interno del supporto tecnico è presente anche un microprocessore interattivo, che permette l'emissione di segnali ad alta frequenza, leggibili dal sistema (varchi, casse, ecc.) e che permette di assolvere ad una pluralità di funzioni, quali ad esempio:
- la memorizzazione del titolo di trasporto acquistato dall'utilizzatore per consentire l'apertura delle barriere di accesso (tornelli) collocate alle partenze di ogni impianto di risalita per permettere l'accesso dello sciatore, munito di titoli di trasporto valido, all'impianto stesso;
- il caricamento e la gestione di qualunque titolo di trasporto commercializzato in .... a livello di stazione o di pool regionale (alfa);
- la memorizzazione di alcuni dati di tipo anagrafico del titolare del supporto;
- l'utilizzo del supporto per altre applicazioni complementari i servizi di trasporto sugli impianti a fune, quali ingressi a parcheggi, strutture sportive, culturali ecc. nonché per l'attuazione di eventuali offerte promozionali.
Il nuovo sistema di biglietteria prevederà inizialmente due modalità di vendita dei titoli di trasporto:
1) vendita di tipo tradizionale, effettuata alle casse delle società di impianti a fune che provvederanno a seconda delle tipologie di skipass richiesto all'emissione:
a) del tradizionale biglietto di trasporto, a codice a barre o magnetico;
b) del titolo di trasporto su supporto non riutilizzabile a microprocessore;
c) o riemissione di un titolo trasporto sul supporto plastico a microprocessore.
2) vendita "a distanza" che consiste nell'acquisto, da parte del cliente, dello skipass attraverso uno dei seguenti canali, che permettono all'utente di non rivolgersi direttamente alle casse tradizionali, e quindi di evitare eventuali code:
a) vendita via Internet: il cliente in possesso del supporto numerato di cui sopra acquista il titolo di trasporto collegandosi via internet al sistema di biglietteria, che, previa verifica dell'avvenuto pagamento tramite circuito bancario, conferma al cliente l'acquisto attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente le informazioni relative alla transazione avvenuta e alla tipologia di biglietto acquistato.
b) vendite tramite SMS: il cliente in possesso del supporto numerato magnetico acquista il titolo di trasporto collegandosi via sms al sistema di biglietteria, che, previa verifica dell'avvenuto pagamento tramite circuito bancario, conferma al cliente l'acquisto attraverso l'invio di un messaggio sms di conferma dell'avvenuta transazione.
Per la "vendita a distanza" l'utente dovrà essere in possesso di un supporto magnetico riconosciuto dal nuovo sistema di biglietteria che provvederà a memorizzare sul microprocessore dello stesso, all'atto del primo passaggio ai varchi degli impianti, i dati relativi al biglietto acquistato, ma non potrà provvedere a stampare in chiaro sul supporto gli elementi richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1992.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
In tutte e tre le fattispecie, relative alle vendite tradizionali, su tutti i tipi di supporto vengono stampati in chiaro tutti gli elementi richiesti dal terzo comma dell'art. 1 del D.M. 30 giugno 1992. Nel caso di riutilizzo del supporto di cui alla lettera c) il sistema di biglietteria cancella le precedenti informazioni scritte in chiaro e provvede a scrivere nuovamente, sempre in chiaro, tutti gli elementi richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1992 relativi al nuovo biglietto.
In tali fattispecie il biglietto di trasporto assolve anche la funzione dello scontrino fiscale e la validità del documento può essere verificata a vista direttamente sugli impianti o sulle piste sia dal personale della società che da funzionari della Pubblica Amministrazione, senza ricorrere a strumenti di decodificazione.
In caso di vendita a distanza (internet, sms) l'utilizzatore del biglietto di trasporto non passa attraverso le casse degli impianti, per cui sul documento di trasporto non possono essere scritti in chiaro gli elementi richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1992, che sono però memorizzati per il tramite del microprocessore sul supporto e validati all'atto del primo passaggio ai varchi degli impianti.
Per tali tipologie di vendita il corrispettivo viene riscosso all'atto dell'acquisto, esclusivamente tramite il circuito bancario delle carte di credito. In tale ipotesi, non essendo possibile la stampa in chiaro del titolo di trasporto sul supporto, l'istante ritiene che si renda applicabile l'art. 2 del D.M. 30 giugno 1992.
Ogni società sarà dotata di una o più casse "virtuali" riservate alla registrazione dei suddetti acquisti, che provvederanno a stampare a fine giornata un unico giornale di fondo, integrato dei dati relativi al codice alfanumerico proprio di ogni supporto in possesso del cliente; tale ultima annotazione è volta ad evitare (così come specificato nella C.M. n. 10/461030 del 28/01/1993) l'inserimento dello stesso dato nella contabilità di carico e scarico dei supporti prevista dal secondo comma dell'art. 2 del D.M. 30 giugno1992.
In sintesi, la procedura che si intende attuare per le vendite "a distanza" prevede:
- incasso del corrispettivo tramite carta di credito;
- annotazione delle vendite effettuate sul registro dei corrispettivi con riferimento al giorno dell'incasso;
- stampa del dettaglio dei biglietti abilitati sul giornale di fondo predisposto da tipografie autorizzate nel giorno dell'incasso;
- memorizzazione sul microprocessore del titolo di viaggio degli elementi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 del D.M. 30/6/1992 all'atto del primo passaggio ai varchi degli impianti.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto l'obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non richiesta dal cliente.
Tale disposizione stabilisce, inoltre, la funzione suppletiva del biglietto di trasporto allo scontrino fiscale (ribadita, altresì, dall'articolo 1, comma 3, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi"), laddove prevede che "per prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale".
Ciò premesso, con decreto ministeriale 30 giugno 1992 sono state fissate le caratteristiche del biglietto di trasporto.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato D.M. stabilisce che " (..) per biglietto di trasporto si intende il titolo di viaggio che dà diritto alla effettuazione della prestazione". Il successivo comma 3, del menzionato DM del 1992, prevede che " il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
d) numero progressivo;
e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
Per quanto concerne le sopra citate indicazioni che il biglietto di trasporto deve contenere, il legislatore ha tenuto conto degli elementi genericamente necessari alle aziende di trasporto, sia per i riscontri contabili dell'attività svolta, che per la gestione di ogni opportuna attività di controllo, tesa in primo luogo a scoraggiare la fruizione della prestazione di trasporto da parte di soggetti che non possiedono il titolo di legittimazione.
Tali elementi, secondo le precisazioni dell'istante, sono presenti in tutte e tre le fattispecie descritte dallo stesso nella c.d. vendita tradizionale.
Nel caso di emissione o riemissione di un titolo di trasporto sul supporto plastico a microprocessore di cui alla lettera c) dell'istanza di interpello, le nuove tecnologie consentono, di cancellare le precedenti informazioni scritte in chiaro provvedendo a scrivere nuovamente, sempre in chiaro, tutti gli elementi richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del DM 30 giugno1992 relativi al nuovo biglietto, e pertanto le modalità di emissione di tali biglietti sembrano conformi al dettato legislativo.
L'utilizzo delle modalità di vendita dei biglietti a distanza (via internet, sms), prevede che l'utente sia dotato di un supporto, riconosciuto dal nuovo sistema di biglietteria (tessera di materiale plastico) che provvederà a memorizzare sul microprocessore dello stesso, all'atto del primo passaggio ai varchi degli impianti, i dati relativi al biglietto acquistato, ma non potrà provvedere a stampare in chiaro sul supporto gli elementi richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del DM 30 giugno 1992.
Per le tipologie di vendita a distanza il corrispettivo viene riscosso all'atto dell'acquisto (via internet, sms) esclusivamente tramite il circuito bancario delle carte di credito.
In tale ipotesi, non essendo possibile la stampa in chiaro del titolo di trasporto sul supporto, si ritiene possa applicarsi l'articolo 2 del D.M. 30 giugno 1992 "Titoli di viaggio su supporto magnetico".
Il primo comma del sopra citato articolo 2 dispone:"E', altresì, biglietto di trasporto (..) il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi".
In argomento, la circolare del 28 gennaio 1993, n. 10 chiarisce che: "L'articolo 2 del decreto in parola prevede che, qualora vengano utilizzate dalle imprese, in alternativa al comune sistema di bigliettazione, supporti che non consentono l'indicazione degli elementi di cui al citato 3 comma dell'art.1, le imprese dovranno tenere apposita contabilità di carico e scarico dei menzionati supporti in registri tenuti ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. A tal riguardo, nel caso di utilizzazione di supporti acquistati direttamente dall'utente (..) e suscettibili di essere programmati per validità contemporanee da più aziende o loro consorzi è consentita la trascrizione del dato identificativo dei supporti stessi nell'apposito giornale di fondo di cui al terzo comma dell'articolo 2, in alternativa all'inserimento dello stesso dato nella contabilità di carico e scarico prevista dal precedente comma 2. Anche i dati riportati sul giornale di fondo debbono essere codificati previa comunicazione al competente ufficio Iva della relativa decodifica. (..)".
Per quanto riguarda il momento della registrazione sul giornale di fondo delle operazioni eseguite, in assenza di specifiche disposizioni normative, la soluzione prospettata dal contribuente (stampa del dettaglio dei biglietti abilitati nel giorno dell'incasso), appare condivisibile.
La annotazione dei corrispettivi, contestuale al pagamento a mezzo carta di credito, segue le regole poste dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tale conclusione è assistita da idonea garanzia fiscale in ordine all'obbligo di annotare i corrispettivi la cui esistenza è provata non solo dal "giornale di fondo" ma anche dalla documentazione bancaria.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale .....viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.