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Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 25.07.2007
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ... Supplemento al diploma di laurea - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 25.07.2007Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'applicazione dell'imposta di bollo alla documentazione integrativa al Diploma di Laurea denominata "Supplemento al Diploma" è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Università degli Studi di ... fa presente che, " ... come previsto dal 'Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei' (D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, articolo 11, comma 8) nonché in relazione all'obbligo internazionale assunto dal Ministero dell'Università e della Ricerca...", rilascia la documentazione integrativa al Diploma di Laurea, denominata 'Supplemento al Diploma' - secondo quanto al disposto dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2004, n. 9 e dal Decreto Ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49. Ciò posto chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare a tale documentazione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Università di ... ritiene di "...non dover assoggettare ad imposta di bollo la documentazione integrativa (...), sia perchè la stessa già sconta l'imposta all'origine nel momento del rilascio del Diploma originale di Laurea, sia in quanto il relativo rilascio è automatico e quindi tale modalità non integra il presupposto d'imposta di cui all'articolo 4 Tariffa allegata al Decreto Ministeriale 20 agosto 1992".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - come modificato dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 - all'articolo 11, comma 8, stabilisce che "I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo".
Il Decreto Ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004 (Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati) all'articolo 6 dispone che: "Le Università, a partire dall'anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato 'supplemento al diploma' di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici".
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 1, della tariffa - approvata con d.m. 20 agosto 1992 - stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine nella misura di € 14,62 per "... certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale ..." rilasciati da pubblici ufficiali.
Come precisato nella circolare del 1 giugno 2005 n. 29, per costante giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di Università munito di potestà certificativa (Cass. pen. 28 maggio 1997, n. 4995). Pertanto i diplomi, e gli altri documenti elencati nella predetta circolare, comprese le copie dichiarate conformi all'originale - rilasciati dalle Università sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni foglio (composto da quattro facciate articolo 5 d.P.R. n. 642 del 1972).
Considerato che il 'Supplemento al Diploma' è un certificato integrativo del diploma di laurea conforme al modello Europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea del Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Unesco, lo stesso deve essere assoggettato all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni foglio, ai sensi del citato articolo 1 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
E' appena il caso di precisare che l'imposta di bollo è corrisposta su ogni singolo documento rilasciato ed è commisurata al numero di fogli che lo compongono. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo al 'Supplemento al Diploma', non rileva la circostanza che l'imposta sia già corrisposta per il "Diploma originale di Laurea". Inoltre, è ininfluente il fatto che il certificato in argomento sia rilasciato automaticamente dall'Università, in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa - parte prima - del d.P.R. n. 642 del 1972, le domande sono soggette autonomamente all'imposta di bollo.
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.