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Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 26.07.2007
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Istanza di interpello. Noleggio e installazione di ponteggi per conto terzi. Applicabilità del reverse-charge. Art. 1, comma 44 della legge n. 296 del 2006
Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 26.07.2007Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 44 della l. n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante è titolare di una ditta la cui attività, diretta all'installazione di ponteggi per conto terzi, rientra tra quelle della sezione F della tabella ATECOFIN (in particolare, il codice attività utilizzato è il n. 45.34.0 - altri lavori di installazione).
La ditta provvede, altresì, al noleggio di ponteggi, con relativa installazione, ed è in merito a tale ultima attività che l'istante chiede di sapere se sia corretto applicare il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene corretto applicare il meccanismo dell'inversione contabile nella sola ipotesi in cui il soggetto appaltatore possiede i ponteggi e richiede alla ditta una prestazione di manodopera per l'installazione degli stessi.
Diversamente, nell'ipotesi in cui l'appaltatore richiede alla ditta sia il noleggio che l'installazione dei ponteggi, l'istante ritiene corretto non applicare il meccanismo dell'inversione contabile.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede al comma 6), lett. a), l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
Circa l'ambito soggettivo di applicazione del regime del reverse-charge, la scrivente, con circolare 29 dicembre 2006, n. 37, ha precisato che i soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'Iva, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata, devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
In particolare, per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre far riferimento alla sezione F - attività di costruzione - della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004).
Con la circolare n. 37 del 2006 sopra citata, la scrivente ha fornito chiarimenti anche in merito all'ambito oggettivo di applicazione del sistema del reverse-charge.
In particolare, la scrivente ha precisato che la norma in commento, specificando che sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge le prestazioni di manodopera, di fatto estende l'obbligo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di cui all'art. 2222 del c.c..
Diversamente, devono ritenersi escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Nella fattispecie in esame, i dubbi interpretativi dell'istante attengono proprio all'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo del reverse charge atteso che la ditta di cui lo stesso è titolare, oltre a svolgere attività di installazione ponteggi per conto terzi, attività questa che rientra tra quelle della sezione F - attività di costruzione - della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), provvede anche al noleggio di ponteggi, con relativa installazione.
Al riguardo, la scrivente fa presente che, atteso il tenore letterale della disposizione, i contratti di noleggio sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ne consegue che nel caso in esame, in cui la ditta provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature.
Il meccanismo del reverse charge troverà applicazione, invece, come correttamente ritenuto dall'istante e fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti richiesti, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.