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Risoluzione Agenzia Entrate n. 242 del 07.09.2007
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Consulenza Giuridica - Art. 21 D.L. 223/2006 Spese di Giustizia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 242 del 07.09.2007ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il comma 5 dell' articolo 21 del D.L. 04 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248), ha aggiunto all'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - che detta le norme in materia di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale prevede, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 71 del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Ciò posto, l'istante Direzione Regionale.... (nota prot n. ...) ha chiesto di conoscere - dato l'espresso rinvio operato dal citato decreto legge al regime sanzionatorio previsto dal testo unico che disciplina l'imposta di registro in caso di violazione di obbligo tributario - "se l'applicazione della sanzione amministrativa sia di competenza dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di comunicazione da parte della cancelleria dell'Ufficio giudiziario".
La stessa cancelleria dovrebbe, nel contempo, procedere, nei confronti della parte interessata, al solo recupero della somma del contributo unificato non versata.RISPOSTA DELLA DIREZIONE CENTRALE
In via preliminare, la scrivente fa presente che più volte è stato precisato (cfr. risoluzioni n. 319/E del 04/10/2002 e n. 43 del 07/04/2005) che la materia del contributo unificato non rientra tra le competenze gestite da questa Agenzia ma rientra piuttosto tra quelle del Ministero della Giustizia.
A sostegno di tale affermazione, si richiamano le norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), che disciplinano il "contributo unificato". Più precisamente:
- articolo 9, che stabilisce l'ambito applicativo del contributo unificato;
- articolo 15, che prevede "il controllo in ordine al pagamento del contributo unificato" da parte del "funzionario addetto all'ufficio";
- articolo 16, che dispone che "in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente Testo unico (Riscossione del contributo unificato)";
- articolo 247, secondo cui "Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato";
- articolo 248, che individua la competenza dello stesso "ufficio" per la notifica dell'invito al pagamento o iscrizione a ruolo;
- articolo 3, che definisce "ufficio", "l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario".
Pertanto, dall'esame congiunto delle norme sopra richiamate, si evince che l'ufficio finanziario non è competente alla riscossione del contributo unificato.
Il comma 1-bis dell'articolo 16 (comma aggiunto dal decreto-legge n. 223) del Testo Unico delle spese di giustizia n. 115/2002 testualmente prevede, "In caso di mancato omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista". Tale norma precisa la misura della sanzione da applicare "in caso di mancato omesso o parziale pagamento del contributo unificato", operando un rinvio espresso all' articolo 71 del Testo Unico dell'imposta di registro n. 131/86.
Nulla precisa, invece, sulle modalità di riscossione e i soggetti obbligati. Ciò comporta che per stabilire quali uffici sono competenti a irrogare le sanzioni, occorre fare riferimento alle competenze già attribuite dal legislatore agli uffici giudiziari.
Pertanto, l'ufficio preposto all'irrogazione della sanzione amministrativa, per il disposto dell'articolo 15 del TU delle spese di giustizia, è "quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato", vale a dire, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo stesso in caso di omesso o insufficiente pagamento (Art. 16, comma 1).
Tale disposizione è confermata dalla norma di chiusura che attribuisce sempre la competenza agli uffici giudiziari "se non diversamente stabilito in modo espresso" (cfr. parere Consiglio di Stato n. 3473 del 18/11/2003).
Infatti, l'articolo 208, parte VII, capo IV del Testo Unico, n. 115/2002, stabilisce che l'ufficio incaricato della "gestione delle attività connesse alla riscossione" è quello "presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo".