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Risoluzione Agenzia Entrate n. 247 del 12.09.2007
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IVA. - Aliquota applicabile ad attività di bonifica di aree inquinate - N. 127 - quinquies e n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 247 del 12.09.2007QUESITO
L'azienda ALFA s.p.a. riferisce di svolgere, in base al contratto di servizio stipulato con il Comune di ..... in data ....., l'attività di gestione dei rifiuti, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi.
L'istante riferisce altresì che "l'effettuazione di tali attività ha comportato l'esigenza di provvedere alla bonifica delle aree sulle quali (...) si è svolta l'attività di termovalorizzazione e di stoccaggio di rifiuti solidi urbani", nonché di provvedere "alla demolizione degli impianti dismessi".
L'ALFA s.p.a. evidenzia che le suddette prestazioni di bonifica dei siti inquinati, dalla stessa appaltate ad imprese terze, consistono, in particolare, nella "scarifica delle pavimentazioni/asfalti di copertura; nello scavo, asportazione, eventuale stoccaggio in loco, caricamento trasporto e smaltimento, previa eventuale inertizzazione ex situ, dei rifiuti e dei terreni inquinati; nella demolizione delle strutture/sottoservizi fuori terra ed interrati; nel recupero dei terreni movimentati aventi concentrazioni inferiori ai limiti della tabella 1, colonna b, del Decreto Ministeriale 471/99".
Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere l'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle richiamate "prestazioni aventi ad oggetto le attività di bonifica di aree inquinate che non costituiscono "opera", "costruzione" o "impianto"".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'ALFA s.p.a. ritiene che alle prestazioni sopra indicate sia applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
A parere dell'istante, infatti, la disposizione recata dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento solo "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964 n. 847, con esclusione delle altre "attività di bonifica" dei siti inquinati che non consistono nella realizzazione di "opere, costruzioni e impianti".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, fra l'altro, per le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)".
Il successivo n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede che l'aliquota ridotta del 10 per cento è applicabile "alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127- quinquies".
L'articolo 4 della citata legge n. 847 del 1964, richiamato dal citato n. 127-quinquies, reca l'elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di detto articolo ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera g), "le attrezzature (...) sanitarie".
Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") "nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate".
Il citato D. Lgs. n. 22 del 1997 è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "norme in materia ambientale"), a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (29 aprile 2006).
Con una disposizione dal contenuto identico a quella recata dall'articolo 58, comma 1, del previgente D. Lgs. n. 22 del 1997, l'articolo 266, comma 1, del citato D. Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964 sono ricomprese, fra l'altro, "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate".
Ciò premesso, si evidenzia che il quesito formulato dall'AMSA s.p.a. concerne l'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle specifiche attività di bonifica indicate nell'istanza di interpello.
Atteso che l'anzidetta problematica richiede di qualificare, sotto il profilo tecnico, le medesime attività, con particolare riferimento alla riconducibilità delle stesse tra "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate" di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964, quale presupposto per la successiva applicazione delle disposizioni tributarie di competenza dell'Agenzia delle Entrate, la scrivente ha acquisito dal competente Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare i necessari elementi tecnici.
Con nota prot. n. ...... del .... 2007 il suddetto Ministero ha precisato che per quanto riguarda la nozione di "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate" di cui all'art. 266, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 "la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale".
Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha, quindi, chiarito che "l'ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere in atto sono fissati nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti".
A tal fine è stato chiarito che la competente autorità è individuata ai sensi del "combinato disposto degli artt. 10 e 14 del DM 471/99, per quanto riguarda progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale" e ai sensi del "combinato disposto degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06, per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa ambientale".
Nella citata nota il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha, pertanto, precisato che le attività sopra richiamate "possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate" a condizione che "le stesse risultino inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità".
Il suddetto Ministero rileva, infine, che "l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all'effettiva realizzazione della bonifica stessa" e che "appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate dal progetto approvato".
Dai chiarimenti tecnici forniti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare discende che le attività indicate dall'AMSA s.p.a. nell'istanza di interpello, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dagli organi competenti, possono considerarsi "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. g), della legge n. 847 del 1964.
Conseguentemente, alle anzidette attività, deve ritenersi applicabile l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui al numero 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.