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Risoluzione Agenzia Entrate n. 263 del 21.09.2007
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Istanza di interpello - Ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. - Obbligo di registrazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 263 del 21.09.2007Con istanza di interpello, concernente la registrazione degli atti giudiziari, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Tribunale di .... chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario cui assoggettare, ai fini dell'imposta di registro, i provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., a seguito della rinuncia agli atti del giudizio manifestata da chi ha proposto l'azione ed accettata dalla parte che avrebbe interesse alla prosecuzione.
L'istante chiede, altresì, se sussista un regime fiscale differente a seconda che i provvedimenti di estinzione del processo contengano o meno la liquidazione delle spese a carico del rinunciante.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che per i provvedimenti con cui è dichiarato estinto il processo, per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore, non sussista l'obbligo di registrazione in quanto privi di carattere decisorio.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva, preliminarmente, che l'istanza è inammissibile e non può essere trattata alla stregua di un interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto priva dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, comma 1, lettere b) e d).
Si reputa, comunque, opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando che il seguente parere rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E.
Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto degli articoli 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".
L'articolo 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa imposta.
Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.
Al riguardo si osserva che in diverse occasioni è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del TUR ed 8 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR gli atti processuali che, ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c., dichiarano l'estinzione del processo.
Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001, n. 45/E).
La rinuncia agli atti del giudizio consiste nell'espressa dichiarazione della parte che ha intrapreso il giudizio di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia definitoria del giudizio stesso.
Ne consegue che gli atti in parola non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e che, quindi, per i provvedimenti che dichiarino l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. non sussiste l'obbligo di registrazione.
La predetta conclusione trova conferma anche nei confronti dei provvedimenti giudiziali che dichiarano estinto il giudizio e, al contempo, liquidano le spese processuali, in base al disposto dell'articolo 306, comma 4 c.p.c., che prevede: "Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile".
La liquidazione delle spese di cui all'articolo 306, comma 4, c.p.c., in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, nè attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.
La presente viene resa dalla scrivente in risposta alla istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate del .... dal Tribunale di ......