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Risoluzione Agenzia Entrate n. 292 del 12.10.2007
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. AUTORITA' PORTUALE DI ..... Interpretazione dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 917 del 1986 Classificazione dei redditi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 292 del 12.10.2007Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Autorità Portuale di .... rappresenta che con ricorso depositato in data .... 1994, trentadue ex dirigenti dipendenti dell'Ente hanno avviato un contenzioso nei confronti della medesima società istante.
I ricorrenti sostenevano che il CAP - Consorzio Autonomo del Porto di .... (oggi Autorità Portuale di ...., d'ora in poi AP) - si sarebbe reso inadempiente nei loro confronti non applicando il coefficiente di professionalità "al meccanismo di variazione automatica ed aumenti di anzianità" così come disciplinato dal CCNL per i Dirigenti Industriali.
Gli ex dirigenti hanno chiesto al Pretore adito la condanna a pagare le differenze retributive dal 1 gennaio 1981, oltre rivalutazioni ed interessi, derivanti dal corretto computo dei citati coefficienti di professionalità aziendali.
Con sentenza del 20 dicembre 2001 il Tribunale di .... ha riconosciuto per alcuni ex dirigenti il diritto, dal 1 gennaio 1981, all'applicazione dei coefficienti di qualificazione professionale, previsti dall'accordo del 1 gennaio 1980, anche alla voce retributiva costituita dal meccanismo di variazione automatica previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali ed il diritto alle conseguenti differenze retributive "oltre la rivalutazione delle singole scadenze al saldo e, per lo stesso periodo, agli interessi legali sulla predetta somma capitale via via rivalutata".
L'AP, in esecuzione della citata sentenza, deve liquidare alle controparti (ex dipendenti) le somme dovute per differenze retributive pari a 3.000.000 di euro, di cui
739.128 euro a titolo di capitale, 885.528 euro a titolo di rivalutazione e 1.375.344 euro a titolo di interessi maturati.
Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile a tali somme ed, in particolare, sugli importi dovuti a titolo di interessi sulle somme stabilite in sentenza.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le somme dovute a titolo di interessi in ragione della sentenza di condanna della Corte di Cassazione siano soggette a tassazione solo relativamente alle quote maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, mentre nulla sarà dovuto per quelle maturate anteriormente. Ciò in quanto, a parere sia della dottrina che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli interessi maturati a far data dall'entrata in vigore del decreto legge n. 577 del 1993 sono soggetti a tassazione mentre quelli maturati anteriormente alla predetta data restano, come in passato, non soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
Ciò considerato, l'istante ritiene che gli interessi maturati alla data di entrata in vigore del decreto n. 557 del 1993 sono soggetti a tassazione mentre non sono tassabili quelli maturati precedentemente a tale data.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 6, comma 2, del TUIR è stato oggetto, insieme all'articolo 44, comma 1, lettera h) del TUIR, di una modifica normativa ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
La disposizione da ultimo citata ha aggiunto nel comma 2 dell'articolo 6 del TUIR un ulteriore periodo, in base al quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
La disposizione introdotta ha inteso ricondurre a tassazione gli interessi della tipologia considerata, percepiti dal 30 dicembre 1993.
Nella relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 557 del 1993 veniva precisato che la modalità di imposizione prescelta offre il vantaggio di non comportare ulteriori adempimenti all'atto dell'erogazione degli interessi in argomento in quanto il loro trattamento, anche ai fini della ritenuta, diviene il medesimo dei redditi ai quali accedono.
Successivamente, con una disposizione di coordinamento, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997 ha aggiunto nell'articolo 49, comma 2, la lettera b), con la quale si precisa che costituiscono reddito di lavoro dipendente "le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile".
Tale articolo prevede che quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro (somme che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 trattandosi di proventi conseguiti in sostituzione di tale ultimo reddito), deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
La circolare n. 326 del 1997 chiarisce che ai fini dell'assoggettamento a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione.
Infatti, la disposizione in esame richiama "le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile", senza richiedere che le stesse siano percepite ai sensi della citata disposizione.
La norma contenuta nell'articolo 6, esplica i suoi effetti a partire dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto legge che ha modificato l'articolo medesimo, pertanto, le somme percepite a titolo di interessi moratori o per dilazione di pagamento a partire da tale data sono soggette a tassazione.
Poiché in tema di redditi di lavoro dipendente l'imputazione temporale segue il criterio di cassa, ne deriva che anche gli interessi dovuti sugli importi appartenenti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati ad imposta secondo il criterio di cassa e, quindi, nello stesso anno in cui sono pagati prescindendo da qualsiasi riferimento al momento in cui ha origine il diritto.
L'istante rappresenta che le somme da corrispondere agli ex dirigenti a titolo di interessi e rivalutazioni saranno liquidate per una parte entro il mese di luglio 2007 (quota interessi e rivalutazione) e per la restante parte (a saldo) entro il mese di febbraio 2008.
Pertanto, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del TUIR gli interessi corrisposti dalla società istante a partire dal 2007, poiché sono liquidati in data successiva al 30 dicembre 1993, sono integralmente soggetti ad imposizione fiscale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.