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Risoluzione Agenzia Entrate n. 325 del 12.11.2007
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Quesito. Agevolazione- detrazione 36%
Risoluzione Agenzia Entrate n. 325 del 12.11.2007Con la nota del 28 settembre 2007 Codesta Direzione regionale ha esposto un quesito concernente gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, la Direzione istante ha chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile sostituire la DIA con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA, (ossia alla dichiarazione di inizio attività).
Nel caso concreto prospettato dalla Direzione istante, infatti, la normativa edilizia della Regione Umbria, ed, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, non prevede l'obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Al riguardo, si fa presente che, in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell'avvio dei lavori, con raccomandata, la apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Alla comunicazione deve essere, tra l'altro, allegata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
Dal tenore della richiamata disposizione emerge che il predetto obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia.
Peraltro, è opportuno precisare che l'Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell'agevolazione in esame.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
In relazione all'eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nella fattispecie in esame, e nelle altre analoghe, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (coincidente, nel caso di specie, con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004).