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Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 16.11.2007
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Istanza di interpello..... Obbligo di registrazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in materia di competenza per valore e di annullamento di un precedente decreto ingiuntivo - Non sussiste
Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 16.11.2007Con istanza di interpello n. ...., concernente la registrazione di una sentenza relativa ad un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Giudice di Pace di ... fa presente che è stato promosso, dinnanzi al proprio ufficio, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un valore pari a 816,00 euro.
Aggiunge, inoltre, che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nell'ambito di un giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di ... - volto a risolvere tra le parti il contratto di fornitura che ha originato la pretesa creditoria alla base del medesimo decreto ingiuntivo - era stata proposta una domanda riconvenzionale per un valore pari ad euro 3000,00.
L'istante, pertanto, ha chiesto chiarimenti in merito alla registrazione della sentenza relativa all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale lo stesso Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per ragioni di continenza e fissa un termine entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al Tribunale di ...(giudice competente).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Giudice di Pace non prospetta alcuna soluzione interpretativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso.
Ai sensi dell'articolo 37 del TUR, sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".
L'articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, alle lettere dalla a) alla g), reca una elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione (cfr. risoluzione 14 settembre 2007, n. 255). Tali atti soggiacciono all'imposta di registro in misura fissa o proporzionale a seconda della loro riconducibilità ad una delle fattispecie elencate nello stesso articolo 8.
Con risoluzione 20 settembre 2007, n. 257, è stato precisato che non tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito di una controversia che il giudice è chiamato a risolvere.
In merito agli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, l'articolo 2 della Tabella allegata al DPR n. 131 del 1986, con riferimento agli atti dell'Autorità Giudiziaria, stabilisce che tale obbligo non sussiste per gli "Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa...".
Nello specifico, per quanto concerne la tassazione dei provvedimenti del Giudice di Pace, la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'ufficio del Giudice di Pace, all'articolo 46 dispone che "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relative sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del Testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni".
Al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta di registro per i provvedimenti del Giudice di Pace, la circolare 30 maggio 2001, n. 34, ha precisato che occorre far riferimento al decisum della controversia, in quanto l'imposta di registro è un'imposta d'atto e, quindi, non è possibile prescindere dall'effettivo contenuto del provvedimento.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "...il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti all'imposta di registro ai fini della registrazione...".
Ne consegue, a contrario, che non sono sottoposti alla formalità della registrazione gli atti giudiziari esenti dall'imposta di registro.
Pertanto, i provvedimenti di cui si tratta non sono soggetti alla formalità della registrazione se il valore non eccede euro 1.033,00, anche se inerenti ad una causa iniziata per un valore superiore.
Diversamente, qualora detti provvedimenti abbiano un valore superiore ad euro 1.033,00, sono soggetti alla registrazione e all'applicazione della relativa imposta, anche quando la domanda sia stata introdotta per un valore inferiore.
Quanto sopra premesso, si osserva che la fattispecie rappresentata con l'interpello in esame riguarda il trattamento tributario applicabile alla sentenza con cui il Giudice di Pace annulla il decreto ingiuntivo e dichiara la propria incompetenza per ragioni di continenza, fissando un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale.
Al riguardo, ai fini dell'articolo 37 del TUR, occorre individuare la natura del provvedimento giurisdizionale emesso dal Giudice di Pace.
In linea generale, ex articolo 645 c.p.c, l'opposizione a decreto ingiuntivo "...si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto...".
Tale competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione (cfr. Cassazione 21 novembre 2006, n. 24743).
La natura funzionale della competenza del giudice d'opposizione comporta che la sua potestas decidendi non possa venir meno per motivi di continenza (articolo 39, comma 2, c.p.c.) o connessione, o di domanda riconvenzionale per la quale sia competente altro giudice.
Ne consegue che, qualora la causa per la quale sia stata emanata ingiunzione, sia in rapporto di continenza con altra - pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità dello stesso (cfr. Cassazione n. 10594 dell'11 ottobre 1995).
Si osserva, inoltre, che nella previsione dell'articolo 39, secondo comma, c.p.c., "...rientra l'ipotesi in cui le cause vengano a trovarsi tra loro, in un rapporto di interdipendenza o di pregiudizialità, in quanto le domande ed eccezioni rispettivamente proposte, traendo origine da un unico rapporto, si pongono in contrapposizione o in una situazione di alternatività decisoria, che può dar luogo a conflitti di giudicati" (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza n. 15905 del 13 luglio 2006).
La fattispecie proposta con l'interpello in esame si inquadra nell'ambito giurisprudenziale delineato. Nel caso di specie, infatti, il Giudice di Pace di ..., per ragioni di continenza ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, e, di conseguenza, ha annullato il decreto ingiuntivo stesso, compensando tra le parti le spese della lite.
Al riguardo, deve ritenersi che la sentenza in questione ha carattere meramente procedurale e non di merito.
Del resto, la decisione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo è non solo conseguente ma, anche necessaria rispetto alla declatoria di incompetenza (cfr, Cassazione n. 7661 del 18 agosto 1997).
Pertanto, ai fini della tassazione del provvedimento in esame si osserva che, come chiarito dalla circolare 9 maggio 2001, n. 45, il disposto di cui all'articolo 8 della Tariffa allegata al TUR., attiene soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità ad incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
Il formarsi dell'obbligazione tributaria non può essere rilevato se non al momento in cui si manifesti la concreta idoneità del provvedimento giurisdizionale a produrre effetti nei confronti delle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di ... non è assoggettabile alla formalità della registrazione, rientrando tra gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che non definiscono anche parzialmente il giudizio.
Conseguentemente, il provvedimento giudiziale in esame è da collocare tra gli atti diversi da quelli espressamente contemplati nella Tariffa, di cui all'articolo 2 della Tabella allegata al DPR n. 131 del 1986.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.