-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 16.11.2007
-
Resi di merci e consumazioni di cibi per lo svolgimento dell'attività di consulenza. Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000,n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 16.11.2007Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante svolge, per mezzo di tre società partecipate aventi competenza territoriale, l'attività di consulenza e assistenza per la prevenzione, riduzione e controllo delle differenze inventariali a qualsiasi causa dovute, a favore di grandi magazzini, supermercati e catene di negozi al dettaglio.
Assunto l'incarico, il lavoro viene attribuito dalla capogruppo alle società partecipate che lo svolgono nel rispetto delle competenze territoriali, già determinate.
Uno dei servizi, denominato ACQUISTI PROGRAMMATI, viene espletato nel seguente modo: un gruppo di lavoro composto mediamente da 3-4 dipendenti delle società partecipate, in modo completamente autonomo come se fossero normali clienti, effettuano sopralluoghi procedendo a casuali acquisti di merce presso i locali della società committente, onde accertare eventuali anomalie nelle operazioni di incasso e di rilascio degli scontrini fiscali, e provvedono a segnalare alle società committenti tutti i fatti che possono dar luogo a sospetti di sottrazione di denaro o di merce.
Le società territoriali, che effettuano il servizio, restituiscono successivamente i beni acquistati alla società committente per mezzo della capogruppo Alfa, che agisce in nome e per conto proprio. Il tutto avviene generalmente entro lo stesso mese in cui viene effettuato il servizio allegando le schede di lavoro e gli scontrini fiscali.
La società committente provvede a rimborsare gli importi per gli acquisiti sostenuti alla capogruppo Alfa che, a sua volta, rimborsa le somme alle società partecipate, che hanno effettuato il servizio ed anticipato gli importi.
Ciò è previsto contrattualmente e, pertanto, l'istante ritiene fittizio il trasferimento dei beni, dalle committenti alle società operative e successivamente da quest'ultime alla capogruppo; l'istante puntualizza, inoltre, che il trasferimento dei beni dalle società operative alla società capogruppo viene effettuato solo per comodità ed al fine di gestire unitariamente, così come i compensi delle prestazioni rese, la logistica delle merci.
La società istante precisa, infine, che attualmente la merce, per tutto il periodo in cui esce dai locali della società committente e fino alla riconsegna, viaggia a rischio e pericolo della società che presta il servizio.
Tale operazione viene ripetuta anche quando il controllo si esplica mediante acquisti di cibi, da consumare sul posto che, a differenza delle merci, non vengono restituiti, anche se le società committenti rimborsano il costo sostenuto a semplice presentazione degli scontrini. Inoltre, gli scontrini fiscali ricevuti nel corso dell'attività vengono restituiti alla committente che detrae gli importi dai corrispettivi.
Dal punto di vista operativo l'interpellante precisa che:
- le società sono autonome tra di loro;
- la capogruppo è lo strumento per acquisire l'appalto in tutto il territorio nazionale;
- le prestazioni vengono rese solo dalle società operative secondo la loro competenza territoriale attribuita per contratto ed in modo esclusivo.
Al fine di tenere un corretto comportamento nel rispetto della normativa Iva, l'istante chiede se il passaggio della merce dalle società operative alla società istante, e successivamente da quest'ultima alle società committenti, debba avvenire con l'emissione di una nota di debito per ogni passaggio senza Iva, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure se tale operazione, essendo fittizia, rientri nel regime di non cessione (ex articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Considerato che, a parere della società istante, le operazioni effettuate sono fittizie, la stessa ritiene che non si è in presenza di un trasferimento della proprietà dei beni acquistati e che pertanto tali operazioni rientrano nel regime di non cessione. Conseguentemente, anche il passaggio interno dei beni dalle società territoriali alla capogruppo può essere considerato fuori campo Iva. In tale caso non occorre alcun documento, semmai occorre emettere un semplice DDT oppure una nota di debito (solo per giustificare la restituzione della merce) senza l'applicazione dell'Iva.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di formulare una corretta soluzione al quesito posto dalla Alfa (di seguito società capogruppo) occorre effettuare una distinzione tra:
a) i beni che possono giuridicamente e fisicamente essere trasferiti;
b) i beni e servizi che, al contrario, restano nella sfera giuridica del soggetto economico che presta l'attività di consulenza, in quanto da esso consumati, a nulla rilevando l'eventuale pattuizione del ristoro delle spese sostenute.
a) Con riferimento al primo punto, ed in particolare con riguardo al passaggio di merci acquistate nei punti vendita della società committente e poi restituite, in esecuzione di un contratto generale di servizi di consulenza, appare opportuno richiamare i chiarimenti forniti con i recenti documenti di prassi (risoluzioni nn. 154/E/2001; 219/E/2003; 45/E/2005; 86/E/2007) in merito al trattamento Iva da applicare nell'ipotesi in cui l'esercente attività commerciale (dettagliante e società appartenente al settore della c.d. grande distribuzione) riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall'acquisto, ricevendo il rimborso integrale del prezzo pagato.
In tale ipotesi è stato ritenuto che, in caso di totale rimborso del prezzo pagato, si configura un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venir meno, ex tunc, dell'operazione imponibile (cfr. risoluzione n. 86/E/2007).
Ciò posto, appare coerente ritenere che, anche nel caso in esame, sia applicabile la procedura di reso esaminata nei summenzionati documenti di prassi cui si rinvia, atteso che gli "acquisti" effettuati dalle società incaricate sono fin dall'origine sottoposti alla previsione contrattuale della loro restituzione, in quanto il motivo dell'operazione concretamente posta in essere non è il trasferimento della proprietà della merce, bensì una "simulazione" dell'operazione di compravendita volta ad accertare eventuali anomalie nelle operazioni di incasso e di rilascio degli scontrini fiscali nei punti vendita della società committente.
In linea di principio, pertanto, è condivisibile la soluzione proposta nell'istanza in esame che colloca fuori campo di applicazione dell'Iva il movimento della merce (dalla società territoriale partecipata alla società capogruppo e da quest'ultima alla società committente), semprechè la merce viaggi accompagnata dal documento di trasporto ex articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, in cui sia espressa la causale "non traslativa" del trasporto e gli estremi del contratto che ha dato origine alle movimentazioni della merce). Sono fuori campo di applicazione dell'Iva, altresì, il rimborso delle somme dalla società capogruppo alle società territoriali partecipate per le anticipazioni effettuate da quest'ultime per l'"acquisto" di beni nei punti vendita della committente.
Occorre, infatti, valutare l'insieme degli elementi qualificanti il rapporto contrattuale stesso, tra i quali, in particolare, l'effettiva volontà delle parti.
Resta inteso l'obbligo di attestare le suddette movimentazioni finanziarie con appositi documenti e scritture contabili.
In conformità con la procedura di reso, descritta nei sopra richiamati documenti di prassi, la società committente, al momento del ritiro del bene e del relativo scontrino fiscale, dovrà emettere uno scontrino fiscale con la causale "rimborso per restituzione vendita" sul quale riportare il numero identificativo della pratica di reso, nonché rimborsare il prezzo pagato con sottoscrizione da parte della società capogruppo di una ricevuta; dovrà, inoltre, riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino con una scrittura contente la causale e l'indicazione del numero identificativo della pratica di reso e rettificare le operazioni originarie mediante opportune registrazioni in contabilità.
Tenuto conto dell'esigenza che la procedura offra idonee certezze in ordine all'operazione di reso, la stessa dovrà avvenire entro 30 giorni dall'operazione originaria di acquisto, posto che una rettifica senza limiti temporali si porrebbe in contrasto con l'esigenza di certezza e trasparenza nei rapporti tra contribuente e Fisco.
In secondo luogo, la restituzione della merce dovrà avvenire nello stesso punto vendita in cui è avvenuto l'acquisto originario, in quanto la restituzione in altro punto vendita, o presso la sede legale della società committente, può costituire ostacolo all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria ed è preclusiva all'adozione della procedura sopra illustrata.
b) Con riguardo ai beni deperibili (cibo da consumare sul posto) ed ai servizi connessi, non si ritiene possibile applicare la procedura di reso già richiamata, atteso che le circostanze obiettive ne impediscono la restituzione. Pertanto, sebbene sotto il profilo civilistico l'operazione possa essere collocata al di fuori dello schema negoziale della vendita con trasferimento di proprietà, sotto il profilo fiscale, esigenze di certezza appaiono preclusive all'adozione sic et simpliciter della procedura di reso e, pertanto, il venditore (società committente) non potrà recuperare l'Iva sulla vendita effettuata mediante la rettifica dei corrispettivi incassati.
In altri termini, la cessione di beni deperibili o le relative prestazioni di servizi sono operazioni che non possono essere né fisicamente, né giuridicamente, "restituite" alla società committente, anche se sia previsto contrattualmente il ristoro del relativo costo.
In tale evenienza il riaddebito dei predetti costi, effettuato dalla società istante, è evidentemente un quid novis (ristoro di spese) rispetto al servizio consumato ed essendo costi inerenti all'esecuzione del servizio di consulenza soggetto all'Iva, gli stessi dovranno concorrere alla formazione della base imponibile, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Specularmente, analoga considerazione ha valore per il rimborso delle medesime spese dalla società capogruppo alla partecipata che ha sostenuto i costi.
La risposta cui alla presente soluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile del 2001, n. 209.