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Risoluzione Agenzia Entrate n. 336 del 21.11.2007
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Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, di somme relative all'indebita fruizione in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 336 del 21.11.2007L'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.
Con la risoluzione n. 116 del 23 maggio 2003 è stato istituto il codice tributo "6766" - "credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico", per consentire ai beneficiari delle agevolazioni di utilizzare il credito in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire la restituzione delle somme non spettanti indebitamente fruite in compensazione, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "7468" denominato "Restituzione capitale per indebito utilizzo del credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all'art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000";
- "7469" denominato "Sanzioni su restituzione per indebito utilizzo del credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all'art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000";
- "7470" denominato "Interessi su restituzione per indebito utilizzo del credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all'art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" della "Sezione Erario". Inoltre, nella colonna "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui è avvenuta l'indebita compensazione, espresso nella forma "AAAA".
Per gli effetti della presente risoluzione, il codice tributo "6766" - "credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico" - non è più utilizzato a debito per versamenti a titolo di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si precisa che l'efficacia operativa di tali codici tributo decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.