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Risoluzione Agenzia Entrate n. 339 del 23.11.2007
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Istanza di interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di complementi alimentari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 339 del 23.11.2007La Direzione Regionale ha trasmesso una istanza di interpello presentata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società"), al fine di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di un integratore alimentare sotto forma di estratto idroalcolico di biancospino con contenuto alcolico superiore all'1,2% (alcol 50% vol.).
Quesito
La Società chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini IVA, alle cessioni del prodotto in esame.Soluzione prospettata dal contribuente
Al riguardo, l'istante ritiene che al prodotto in esame possa applicarsi l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 80, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativa a "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21. 07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".Parere della scrivente
Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, reso con nota prot. n. .... del 12 novembre 2007.
L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che si tratta, nella fattispecie, di un "prodotto denominato commercialmente Biancospino e costituito da un macerato idroalcolico da pianta fresca", più esattamente di "una bevanda alcolica denominata complemento alimentare costituita da un estratto idroalcolico di biancospino, con contenuto di alcol superiore a 1,2% vol., destinata a mantenere l'organismo in buona salute".
Sulla base, quindi, delle suesposte motivazioni, il prodotto in esame deve essere classificato al codice NC 2208 9069 della vigente tariffa doganale, viste anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2208 (terzo paragrafo, punto 16) e le note esplicative nomenclatura combinata relative al codice NC 2208 9069.
Si rileva, inoltre, che il suddetto codice corrisponde alla voce doganale 2209 880, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, Parte II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.