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Risoluzione Agenzia Entrate n. 343 del 23.11.2007
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA BANK Spa. Art. 6 L. 133/99. Prestazioni ausiliarie rese nell'ambito di un gruppo bancario estero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 343 del 23.11.2007Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilità dell'art. 6 del D.lgs n. 133 del 13 maggio 1999, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante fa parte di un gruppo bancario comunitario che svolge in Italia prevalentemente attività bancaria e finanziaria e gestione patrimoniale attraverso alcune società interamente possedute.
A tale proposito l'istante precisa che nell'ambito di tale gruppo bancario sono svolte prestazioni aventi carattere di "ausiliarietà" da parte di un soggetto specificamente incaricato alla realizzazione, mantenimento, sviluppo e adeguamento alle normative dei singoli Stati dei servizi informatici per le attività bancarie svolte dal gruppo. La predetta attività ausiliaria è svolta in via esclusiva a favore delle società del gruppo.
Il soggetto in questione è una società di diritto spagnolo il cui capitale è interamente posseduto dalla capogruppo estera Banco BETA, anch'essa residente in Spagna, e che intende svolgere l'attività di assistenza alle Banche italiane del gruppo per il tramite di una propria stabile organizzazione situata nel territorio nazionale.
La questione sollevata riguarda l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1999 n. 133 per le "attività di carattere ausiliario" rese in particolare dalla controllata comunitaria di diritto spagnolo direttamente o attraverso la sua stabile organizzazione italiana a tutte le società italiane facenti parte del gruppo bancario controllato dalla società capogruppo Banco BETA.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante ritiene che le prestazioni oggetto del presente interpello possano godere del regime di esenzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999 citata. Detto articolo, infatti, al comma 1, statuisce il beneficio dell'esenzione per le prestazioni di carattere ausiliario rese all'interno del gruppo bancario.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che: "l'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione Europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile".
A parere dell'istante, dal tenore letterale del comma 2 si evince che il riferimento al gruppo bancario, sia più ampio di quello contenuto nel comma 1: infatti, il richiamo al comma 1 è limitato al solo principio dell'esenzione e la disposizione stessa non contiene riferimenti espressi alla definizione specifica contenuta nell'articolo 60 del Testo Unico Bancario, definizione peraltro riferita al gruppo bancario residente.
In conclusione la norma deve essere interpretata nel senso che l'esenzione trova applicazione alla condizione che tutti i soggetti coinvolti (capogruppo, società del gruppo, soggetti esercenti attività di supporto) abbiano la sede legale nell'Unione Europea.
Inoltre, un ulteriore requisito è costituito dal fatto che il capitale sociale della eventuale società estera esercente attività di supporto sia interamente posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante estera e dalle sue controllate, richiedendo così che la società di servizi non sia in alcun modo partecipata da un soggetto comunitario diverso da quelli esercente attività bancaria.
Tale interpretazione è legittimata anche dall'art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Sulla base di quanto sopra esposto, l'istante intenderebbe adottare il seguente comportamento:
- gli addebiti per prestazioni ausiliarie effettuati nei confronti delle controllate italiane sarebbero regolarmente fatturati dalla stabile organizzazione in Italia;
- i relativi importi non sarebbero assoggettati ad Iva in virtù del regime di esenzione previsto dall'articolo 6, secondo comma, della Legge n. 133 del 1999.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito posto dal contribuente istante riguarda l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999 che ha introdotto un regime di esenzione per le attività ausiliarie svolte all'interno del gruppo bancario. Per attività ausiliarie si intendono quelle dell'art. 59, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tra cui rientrano l'amministrazione di immobili e la gestione di servizi informatici.
La norma è diretta ad evitare che soggetti che svolgono per lo più attività esenti, con limitata possibilità di detrarre l'imposta, risultino penalizzati nel caso in cui affidino alcune specifiche attività in outsourcing ad altre società del gruppo.
Peraltro, al fine di delimitare esattamente l'ambito applicativo dell'istituto, l'art. 6 in commento richiama la definizione di gruppo bancario contenuta nell'art. 60 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In particolare, dalla lettura del medesimo si ricava che il gruppo bancario è costituito dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (art. 60, comma 1, lett. a)) ovvero dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (art. 60, comma 1, lett.b)).
In tale secondo caso la norma precisa che tra le società controllate vi deve essere almeno una banca e che queste devono avere rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, le società bancarie e finanziarie. Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 133 citata, estende il medesimo trattamento anche alle prestazioni rese nell'ambito di un gruppo bancario al cui interno vi siano alcuni soggetti con sede in altri Paesi dell'Unione europea.
L'estensione nasce dalla necessità di evitare violazioni ai principi del Trattato che vietano discriminazioni in base alla nazionalità (art. 12) ovvero che impongono agli Stati di rispettare il principio di libera prestazione di servizi nei confronti dei non residenti (art. 49).
Quanto sopra premesso, occorre evidenziare che le prestazioni ausiliarie in argomento qualora siano rese dalla stabile organizzazione di una banca residente, sono pur sempre imputabili alla casa madre, atteso che, come stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 23 marzo 2006, C-210/04, " un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazione di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo...".
Con riferimento al caso sottoposto all'attenzione della scrivente, si ritiene che la costituenda stabile organizzazione italiana del soggetto spagnolo possa rendere i servizi ausiliari in questione alle società italiane del gruppo con applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999, beninteso a condizione che ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla menzionata legge e non esaminati in questa sede.