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Risoluzione Agenzia Entrate n. 345 del 28.11.2007
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA S.p.A.. D.L. n. 331 del 30/08/1993, art. 41
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345 del 28.11.2007Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilità dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29/10/1993, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA SPA chiede quale sia la documentazione da esibire ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorra conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti:
- la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si concorda con la tesi prospettata dal contribuente istante, secondo cui la citata documentazione è sufficiente a provare l'avvenuta cessione intracomunitaria.
Sotto il profilo fiscale, è del tutto evidente che è obbligo del contribuente medesimo conservare le fatture e gli elenchi Intrastat per provare l'effettiva realizzazione delle operazioni in caso di controllo.
Per quanto riguarda invece i documenti non fiscali (di trasporto e bancari) si formulano ulteriori osservazioni. L'invio dei beni in altro Stato dell'Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta. A tale fine, può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto, da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario.
Relativamente invece alla documentazione bancaria, si osserva che l'art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 impone ai soggetti esercenti imprese o arti o professioni l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali fare affluire le somme riscosse nell'esercizio della propria attività.
Inoltre, l'art. 2214 del codice civile prevede l'obbligo per l'imprenditore di tenere le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e di conservare per ciascun affare le fatture, lettere e telegrammi ricevuti, nonché copia delle fatture, lettere e telegrammi spediti.
Dal complesso delle disposizioni citate emerge l'obbligatorietà di conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
In tale contesto, si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea secondo la quale spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro.
L'unico limite frapposto ai Paesi membri nell'individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (vedansi le sentenze della Corte di giustizia 27/09/2007 in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e 27/09/2007 in causa C-184/05, punti da 25 a 27).
In conclusione si ricorda che la documentazione di cui sopra va conservata entro i limiti temporali dell'attività di accertamento previsti in materia di IVA dall'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate o 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione della stessa).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa alla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.