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Decreto direttoriale 22 marzo 2002
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Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 22 marzo 2002
GU 76 del 30/03/2002IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
(Vista...)
Decreta:Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto
Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002Categorie di operazioni Classi di importo in unità di euro Tassi medi (su base annua) Aperture di credito in conto corrente (1) fino a 5.000 12,39 oltre 5.000 9,70 Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) fino a 5.000 8,06 oltre 5.000 6,80 Factoring (3) fino a 50.000 7,65 oltre 50.000 6,75 Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) 10,42 Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) fino a 5.000 20,03 oltre 5.000 16,18 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) fino a 5.000 19,45 oltre 5.000 12,43 Leasing (7) fino a 5.000 14,67 oltre 5.000 fino a 25.000 10,23 oltre 25.000 fino a 50.000 8,71 oltre 50.000 6,64 Credito finalizzato all'acquisto rateale (8) fino a 1.500 20,88 oltre 1.500 fino a 5.000 15,57 oltre 5.000 11,71 Mutui (9) 5,56 Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001 Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.