-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 393 del 28.12.2007
-
Consulenza giuridica. Alfa. IVA. Aliquota agevolata. Contratti di scrittura
Risoluzione Agenzia Entrate n. 393 del 28.12.2007QUESITO
Alfa - che opera su base nazionale nel settore dei concerti di musica leggera - chiede chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disposizione recata dal n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, l’istante chiede se l’aliquota IVA del 10 per cento sia applicabile, ai sensi del citato n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, alle prestazioni di “servizi tecnici” per la realizzazione di eventi spettacolistici, quali forniture di palcoscenico, scenografie e impianti tecnici per la diffusione di suono, luci e immagini, nonché prestazioni professionali del personale addetto alla progettazione, all’installazione e al funzionamento di quanto sopra elencato.
L’Associazione istante chiede, altresì, se possano fruire del predetto regime agevolativo oltre ai contratti stipulati tra artisti e produttori anche i contratti stipulati fra produttori ed organizzatori.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Alfa ritiene che rientrino fra le prestazioni soggette ad aliquota agevolata ai sensi del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, oltre alle prestazioni oggetto del contratto di scrittura, anche tutte le prestazioni Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dirette alla realizzazione della struttura e alla fornitura di materiali, quali le forniture del palcoscenico e delle infrastrutture connesse, degli impianti tecnici per la diffusione del suono, delle luci e immagini delle scenografie nonché le prestazioni del personale addetto alla progettazione, all’installazione e al funzionamento dei suddetti impianti e strutture.
L’istante evidenzia, a tal fine, la necessità di “un’interpretazione dell’espressione «contratto di scrittura» adeguata ai tempi”, atteso che i concerti di musica leggera sono divenuti nel tempo spettacoli complessi per la cui realizzazione sono necessari numerosi servizi tecnici.
Per quanto riguarda i contratti stipulati fra il produttore e l’organizzatore, l’istante ritiene che “il produttore (…) si configura sostanzialmente come un mandatario senza rappresentanza, perché agisce in nome proprio, ma per conto dei vari soggetti scritturati per lo spettacolo”.
Pertanto, a parere di Alfa, l’aliquota ridotta del 10 per cento si applica sia nel rapporto tra artisti e produttore sia nel rapporto fra quest’ultimo e committente finale – organizzatorePARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 riconduce fra i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
L’art. 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che “per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III”.
Come precisato con circolare n. 37/E del 7 giugno 2007, la norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 300 della citata legge n. 296 chiarisce che “i contratti di scrittura ai quali si riferisce il numero 119), parte III, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 e ai quali, pertanto, si applica l’IVA nella misura del 10 per cento, sono quelli connessi con gli spettacoli individuati al citato numero 123), ovvero spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.
L’aliquota IVA del 10 per cento si applica, pertanto, ai contratti di scrittura connessi a una delle tipologie di spettacoli indicata dal richiamato n. 123) della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972.
Ciò posto, si precisa che l’espresso riferimento ai “contratti di scrittura” recato dal n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 individua e delimita l’ambito applicativo dell’aliquota agevolata del 10 per cento, alla luce della normativa comunitaria di riferimento che all’art. 98, comma 2, della Direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006 stabilisce che le aliquote IVA ridotte “si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III”, tra le quali, al numero 9), sono individuate le “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”.
Ne consegue che per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata occorre fare riferimento alle prestazioni oggetto degli anzidetti “contratti di scrittura”, le quali assumono connotazione artistica, cioè alle prestazioni rese da soggetti che forniscono un apporto interpretativo o innovativo, di tipo personale e professionale, all’evento spettacolistico.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 le prestazioni di servizi rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo, che siano preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali (es. fornitura di service, pianoforti, palchi, affitto locali, ecc.).
Le suddette prestazioni, infatti, costituiscono generiche prestazioni di servizi, come tali soggette all’aliquota IVA ordinaria. Non si ritiene, pertanto, di poter condividere la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui la disposizione recata dal n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 è applicabile anche alle anzidette prestazioni di servizi preordinate all’allestimento della struttura o alla fornitura di materiali.
Con riferimento ai contratti stipulati tra produttore e organizzatore si osserva che gli stessi, come evidenziato nella stessa istanza presentata da Alfa, comportano lo svolgimento, da parte del produttore, di un insieme complesso di prestazioni volte alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non riconducibili nell’ambito di un mandato con l’artista.
Infatti, come rilevato dall’associazione istante, il produttore, oltre a scritturare l’artista, procura all’organizzatore le strutture ed il materiale necessari all’allestimento dell’evento (palcoscenico, impianti, scenografie), acquistando detti servizi “separatamente” dai diversi fornitori per poi successivamente “rivendere” all’organizzatore un “pacchetto unitario”.
Precisa, in particolare, Alfa che il produttore “stipula separati contratti aventi ad oggetto le prestazioni artistiche e tecniche connesse alla realizzazione del concerto – contratti di scrittura - per poi coordinare le suddette prestazioni e rivenderle unitariamente all’organizzatore. In altri termini, il produttore «acquista» i vari fattori ( il cantante, i musicisti, il palco, gli impianti e via dicendo) che concorrono alla creazione del concerto e li rivende come un «pacchetto» unitario all’organizzatore”.
Conseguentemente, si ritiene di non poter estendere ai suddetti contratti stipulati tra produttore e organizzatore l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento applicabile, ai sensi del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, ai contratti di scrittura.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.