-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 04.01.2008
-
Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 04.01.2008QUESITO
Il quesito proposto dal Trust ALFA riguarda la tassazione del reddito di un trust impiegato in una procedura di concordato preventivo.
La BETA s.p.a. in liquidazione volontaria ha proposto ai creditori un concordato preventivo, successivamente omologato dal Tribunale.
Al fine di consentire il raggiungimento di una percentuale di soddisfazione di creditori superiore alla misura minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il coniuge del liquidatore si sono dichiarati disposti alla devoluzione di patrimonio immobiliare di loro esclusiva pertinenza a garanzia del buon esito della procedura.
Il concordato preventivo della "BETA" è da ricondursi al concordato cosiddetto "misto" con il quale, alle cessione dei beni ai creditori, si aggiunge l'impegno di un terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, che rafforza sussidiariamente la garanzia principale qualora il realizzo dei beni dell'impresa non risulti sufficiente.
L'impiego del trust assicura alla procedura del concordato margini di certezza maggiori rispetto alla mera offerta di beni da parte di terzi, poiché i beni sono vincolati a quello scopo specifico.
Il "Trust ALFA" è stato costituito allo scopo di segregare il patrimonio immobiliare personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura del concordato preventivo.
Nel corso del 2005 e del 2006 le due unità immobiliari segregate nel Trust sono state aggiudicate e vendute.
Tutto ciò premesso, il Trust ALFA chiede di conoscere il corretto trattamento tributario dei redditi del trust e, in particolare:
1. se il trust possa correttamente qualificarsi quale trust non commerciale
2. se la vendita degli immobili da parte del trust determini una plusvalenza
3. se il reddito debba essere tassato in capo al trust.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il Trust ALFA non abbia per oggetto l'esercizio di attività commerciale né tale sia l'attività effettivamente esercitata.
Conseguentemente, il reddito complessivo del Trust sarebbe determinato secondo le disposizioni dell'articolo 143 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale reddito complessivo degli enti non commerciali residenti. Le eventuali plusvalenze realizzate dal Trust a seguito della vendita degli immobili devono essere considerate "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.
In particolare, l'istante ritiene che nel caso concreto non si realizzi alcuna plusvalenza poiché la cessione ha avuto ad oggetto immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni, dovendosi fare riferimento ai valori e al periodo di possesso riconosciuti in capo al disponente. Infine, il Trust ritiene che i redditi siano imputabili allo stesso e non alla massa dei creditori.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione prospettata dal contribuente appare corretta.
Quanto al primo punto, circa la qualificazione di trust non commerciale, si osserva quanto segue.
L'articolo 73, comma 1 del TUIR individua quali soggetti all'imposta sul reddito delle società:
- i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
- i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).
Il Trust ALFA, come già detto, ha come scopo il soddisfacimento della massa dei creditori della procedura del concordato, come risulta dall'atto istitutivo. Inoltre, l'attività effettivamente esercitata, la vendita del patrimonio immobiliare del trust, non configura, nel caso specifico, attività d'impresa.
Il reddito complessivo del Trust ALFA, quale soggetto IRES che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale sarà determinato, quindi, in base ai criteri dettati dall'articolo 143 del TUIR "Reddito complessivo" degli enti non commerciali residenti.
Relativamente al secondo quesito, circa l'eventuale realizzazione di una plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili, si ritiene che, nel caso concreto, dalla cessione da parte del Trust non emerga un reddito imponibile.
La cessione di un immobile da parte di un trust non commerciale potrà realizzare, ricorrendone i presupposti, un reddito diverso disciplinato dall'articolo 67 del TUIR. In particolare, come chiarito nella circolare 48 (paragrafo 3.4) "per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni da quest'ultimo al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all'articolo 67 del TUIR".
Nel caso specifico, poiché gli immobili erano di proprietà dei disponenti da oltre cinque anni, le eventuali plusvalenze conseguite non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del trust, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b).
Quanto all'ultimo quesito, come prospettato dall'istante, l'imputazione dei redditi avverrà correttamente in capo al Trust.
La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, al paragrafo 3, ha chiarito che " l'articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
- trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
- trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
... (par. 4) Premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per "beneficiario individuato" è da intendersi il beneficiario di "reddito
individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.
E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza."
Nel caso concreto il Trust, ai fini della tassazione, è un trust opaco. Infatti, benché nell'atto istitutivo del Trust vengano indicati quali "beneficiari immediati la massa dei creditori del Concordato", tali soggetti non corrispondono ai "beneficiari individuati" di cui all'articolo 73, comma 2 del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.