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Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 09.01.2008
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 09.01.2008Con istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data ... 2007, concernente l'interpretazione dell'articolo 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società residente ALFA Srl e la società BETA Limited, con sede a Hong Kong, hanno stipulato un contratto d'agenzia, in virtù del quale BETA ha conferito a ALFA Srl l'incarico di promuovere la vendita dei propri prodotti, principalmente giocattoli ed altri articoli in plastica, in Europa.
Le vendite sono effettuate con la clausola Free On Board (FOB).
Oggetto del presente interpello è l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle provvigioni corrisposte da BETA a ALFA Srl in relazione alle tre diverse fattispecie di vendite dalle quali tali provvigioni possono derivare:
- vendite a clienti italiani;
- vendite a clienti comunitari;
- vendite a clienti europei non comunitari.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, considerato che le cessioni a cui si riferiscono le provvigioni sono effettuate da parte di un soggetto non residente con la clausola FOB, prospetta le seguenti soluzioni:
a) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti italiani non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta né in Italia né in altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti comunitari non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 8, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti extracomunitari non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f-quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta né in Italia né in altro Stato membro dell'Unione Europea.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità all'articolo 44 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, detta le nuove regole cui sottostanno ai fini IVA le prestazioni di intermediazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.
In linea generale le intermediazioni effettuate da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza) sono soggette all'IVA in Italia quando è ivi effettuata l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce. Tuttavia, qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la prestazione di intermediazione si considera territorialmente rilevante in tale Paese, mentre si considerano effettuate in Italia le prestazioni di intermediazione rese a soggetto di imposta identificato ai fini IVA in Italia.
Il nuovo criterio, che collega l'intermediazione al trattamento territoriale dell'operazione cui si riferisce, appare maggiormente aderente alla realtà economica rispetto al regime previgente che aveva quale riferimento il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione in Italia del prestatore (art. 7, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972).
Per quanto riguarda il caso in esame si precisa che il contratto di agenzia stipulato dalle parti prevede al punto 2 che "l'Agente compirà in ogni momento il massimo sforzo per promuovere gli affari del mandante in Europa, sollecitare i clienti a (concludere) affari del mandante e indirizzare e presentare tali clienti al mandante"; il punto 3 ultimo periodo del medesimo contratto specifica, altresì, che "l'agente può agire in nome del mandante e raccogliere gli ordini che debbono essere trasmessi al mandante entro 15 giorni".
Pertanto, dal contratto sembra emergere che l'agente opera come mandatario con rappresentanza in quanto gli effetti della propria attività si producono direttamente in capo al committente, soggetto stabilito in un Paese terzo.
Di conseguenza, poiché le prestazioni di intermediazione in esame afferiscono a cessioni di beni, che devono considerarsi realizzate nel luogo in cui si trovano materialmente all'atto della cessione e, cioè, al di fuori del territorio nazionale, le prestazioni medesime non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.