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Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 09.01.2008
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Istanza di interpello - ALFA S.R.L. - Territorialità Iva - servizi di intermediazione - articolo 7, quarto comma, lettera f-quinquies, DPR 633/1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 09.01.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
QUESITO
La società interpellante premette di esercitare "....l'attività di procacciatore di affari di prodotti di abbigliamento, di maglierie, di filati, compresi gli accessori, di importanti marchi italiani" e di essere specializzata, in particolare, nelle intermediazioni con il Medio Oriente e con gli Stati Uniti d'America.
La società fa altresì presente che "(...) non opera sul territorio italiano, cioè non matura provvigioni per vendite realizzate sul territorio italiano, bensì realizza provvigioni attive esclusivamente per vendite di prodotti italiani all'estero", e che "le società committenti sono imprese residenti in Italia".
Con riferimento alle recenti innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in corso essa "(...) ha proceduto ad emettere le proprie fatture di vendita (per provvigioni attive su vendite nei mercati esteri) ai propri committenti residenti in Italia applicando l'IVA al 20 per cento oppure, laddove fosse emessa una dichiarazione d'intento, applicando la non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c)" del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In ordine alle citate operazioni, la società istante ritiene che la soluzione corretta sia la seguente:
1. se il committente è soggetto passivo d'imposta in Italia, la prestazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA in Italia;
2. se il committente è soggetto passivo d'imposta in uno Stato dell'Unione Europea, la prestazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA nello Stato in cui il committente medesimo è identificato;
3. se il committente è un privato, o un soggetto residente in un Paese extracomunitario, la prestazione dovrebbe essere "(...) assoggettata ad imposta nel Paese ove la prestazione ha avuto materiale esecuzione".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo, occorre rilevare preliminarmente che in deroga al principio generale di tassazione delle prestazioni di servizi nel luogo di residenza del prestatore, fissato nel terzo comma dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell'assolvimento dell'IVA sono stati individuati altri criteri di territorialità - indicati nel successivo quarto comma - i quali, relativamente ai servizi di intermediazione, risultano alquanto articolati.
Nel caso in esame, le intermediazioni prestate si riferiscono a beni mobili in genere e, come tali, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies.
Detta norma, riprendendo la previsione dell'art. 44 della direttiva n. 112/2006, stabilisce che le prestazioni di intermediazione diverse da quelle di cui alla precedente lettera d) e da quelle indicate nell'art 40, commi 5 e 6 del DL 331 del 1993 "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro dell'Unione Europea" ed "in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta".
Nella fattispecie prospettata, dalla documentazione presentata dall'istante risulta che egli agisce come procacciatore d'affari nei confronti di imprese residenti in Italia sulla base di "lettere d'incarico" con le quali gli vengono conferiti, in sostanza, mandati con rappresentanza, considerato che le cessioni avvengono, di volta in volta, direttamente tra la ditta venditrice e i clienti esteri.
Ciò posto, considerato che committenti dell'istante sono soggetti passivi d'imposta residenti in Italia si ritiene che sotto il profilo della territorialità IVA si possa pervenire alla conclusione che le prestazioni di cui trattasi devono essere assoggettate alla disciplina dell'IVA in Italia.
Circa il regime d'imposta applicabile, si fa presente che le operazioni in argomento potranno beneficiare del regime di non imponibilità ad IVA ai sensi dell'art. 9, n. 7 del DPR n. 633 del 1972, qualora si riferiscano a beni in esportazione.