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Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 15.01.2008
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Consulenza giuridica - Unione Nazionale Alfa - Sezione di .... - Indennità di navigazione a "terra" per il personale a riposo. Art. 51, comma 6, del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 15.01.2008Quesito
L'associazione istante chiede di conoscere se, ai fini della determinazione dell'imponibile irpef, alle indennità di navigazione "a terra" percepite da alcuni soci, militari ormai in pensione, possa essere riconosciuta, la riduzione del 50 per cento, già prevista dall'art. 51, comma 6, del Tuir per le indennità di navigazione e volo.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che le indennità di navigazione "a terra" siano una derivazione delle indennità di navigazione e volo, ottenute per effetto del cosiddetto trascinamento di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 e, pertanto, debbano essere sottoposte alla medesima disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e volo dall'art. 51, comma 6, sopra citato.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 51, comma 6, del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce, tra l'altro, che "le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare".
Va rilevato che la previsione della riduzione della base imponibile delle indennità di volo non riguarda solo le indennità di volo e quelle di cui al codice della navigazione, già esonerate in base all'art. 6 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, ma tutte le indennità di volo (quindi anche quelle percepite da dipendenti pubblici o privati, o dal personale militare e tecnico del registro Aeronautico Italiano), purché previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Si evidenzia in proposito che la finalità caratteristica delle indennità di navigazione e di volo è duplice: retributiva e risarcitoria insieme.
In sostanza, con la corresponsione di tali indennità si intende dare ristoro a quei lavoratori che si trovano in una particolare condizione di disagio dovuta alle continue trasferte che devono sostenere, in relazione anche al rischio che accompagna tali trasferte.
L'elemento risarcitorio che caratterizza tali indennità presuppone che la loro percezione sia necessariamente legata all'effettiva prestazione del servizio sui mezzi atti alla navigazione o al volo.
Relativamente alle sue caratteristiche, occorre sottolineare che l'indennità di navigazione o volo, pur concorrendo alla formazione della base della pensione, non costituisce per i pensionati un elemento retributivo collegato ad un'attività di navigazione o volo ed al suo rischio.
Occorre pure considerare che la pensione presenta una propria indennità economica, soggetta ad un autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle vicende trascorse a cui sono legate le singole voci che hanno concorso alla sua formazione.
Tanto premesso, in risposta al quesito proposto, questa Agenzia ritiene, come già rilevato in passato (vedi risoluzioni n. 1201 del 9.6.79; n. 572 del 26.4.1988 e n. 1741 dell'8.1.93, circ. 23 dicembre 1997, n. 326), che la parziale detassazione delle indennità in discorso non possa spettare al personale collocato a riposo.
I pensionati, infatti, non percepiscono vere e proprie indennità di navigazione, bensì, semplicemente, fruiscono di una valutazione dei periodi di servizio nei quali le indennità stesse sono state percepite ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza spettante al personale a riposo che durante la propria carriera ha trascorso periodi in posizione di imbarco.