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Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 18.01.2008
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Istanza di interpello 2007 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza di riesame dell'interpello 2006 Art. 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 18.01.2008Con l'interpello specificato in oggetto, la società ALFA ha chiesto che venga riesaminata la risposta della Direzione Regionale .....del...... 2007 all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'interpretazione dell'articolo 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
QUESITO
La società istante ripropone la questione della applicabilità del trattamento tributario agevolativo ai fini dell'IVA, di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande resa dalla medesima all'interno della base US Navy di ....... e rivolta esclusivamente ai militari e loro familiari.
Tale attività viene svolta sulla base di un contratto di licenza stipulato con il Navy Exchange Service Command (in seguito, Nex Com), organo del Comando della Marina militare statunitense preposto alla gestione dei servizi necessari a soddisfare i fabbisogni dei militari e dei loro familiari all'interno delle basi US Navy dislocate su tutto il territorio italiano.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le suddette prestazioni debbano considerarsi non imponibili ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, numero 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto trattasi di prestazioni rese nei confronti del Nex Com, con il quale è stato stipulato un contratto per la somministrazione di alimenti e bevande presso il ristorante e il pub ubicati all'interno della base aeronavale di .....
A conforto della propria soluzione interpretativa, la società istante ha allegato il parere espresso dal Department of the Navy, il quale ritiene parimenti che sussistano i presupposti per la non applicazione dell'IVA alle prestazioni di servizi effettuate dalla società interpellante.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, n. 2) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si considerano non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali ed organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Con l'articolo 66, comma 21, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il legislatore ha chiarito in via interpretativa che tra le citate operazioni non imponibili sono comprese anche le somministrazioni di acqua ed energia nonché "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico".
La norma sottolinea che l'onere finanziario riferito alle indicate operazioni, comunque riconducibili nell'ambito dell'attività istituzionale, all'Organismo militare, deve essere sostenuto direttamente da quest'ultimo.
Tanto premesso, dalla documentazione qui pervenuta (in particolare, copia del contratto in lingua italiana stipulato tra il Nex Com con sede in ....... - USA e la società BETA con sede in ......., alla quale è subentrata la società istante), risulta che la questione prospettata rientra in un accordo con il quale, da un lato, il Nex Com concede una licenza non esclusiva per la gestione del servizio di ristoro all'interno della suddetta base militare e, dall'altro, il licenziatario si impegna a fornire tutto l'equipaggiamento necessario per lo svolgimento dell'attività di ristorazione riconoscendo al Nex Com una provvigione commisurata agli incassi.
Infatti, nel punto 1.a. di tale contratto si precisa che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà rinnovare lo spazio disponibile ed in particolare che "la ditta che si aggiudicherà questa concessione dovrà fornire l'equipaggiamento necessario, forniture, alimenti e mano d'opera per espletare la concessione e osservare tutte le procedure operative di franchigia standard...". Inoltre, nel punto B.1., si precisa che il licenziatario dovrà disporre di tutte le forniture e mettere in atto con l'ausilio dei propri impiegati l'esercizio della concessione di ristoro secondo il modello operativo della sua compagnia e le specificazioni di questo accordo, curando (punto C.1.) "tutte le vendite, i servizi, ed altre necessarie funzioni con il proprio personale, equipaggiamento ed attrezzature".
Con riferimento a tale situazione, è stato chiesto il riconoscimento del beneficio della non imponibilità ad IVA ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato nei confronti del personale dipendente della Marina statunitense e delle loro famiglie. La richiesta è stata suffragata dal fatto che sul piano soggettivo Nex Com agisce come organo istituzionale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America competente alla stipula dei contratti con tutti i fornitori di beni e servizi necessari al normale funzionamento delle varie basi US Navy dislocate sul territorio italiano e che quindi - come attestato dal Department of the Navy - lo stesso è "parte integrante del Comando Unificato delle Forze Armate degli Stati Uniti in Europa", fungendo in pratica da mandatario del Dipartimento della Difesa americano.
In particolare, sotto il profilo sostanziale la richiesta di emissione di fatture in regime di non imponibilità è stata collegata alla circostanza che "trattasi di una prestazione diretta nei confronti del Comando stesso in relazione ad un servizio che il Comando fornisce al personale dipendente che opera all'interno della base militare".
In realtà si tratta di forniture rese direttamente al personale dipendente della base navale ed ai loro familiari dietro pagamento di un corrispettivo (peraltro ridotto rispetto ai prezzi di mercato, in base alle disposizioni contrattuali) imputato agli stessi clienti fruitori del servizio e non all'Ente militare, ancorché le somme incassate giornalmente siano temporaneamente depositate presso il Nex com prima del definitivo ristorno all'impresa istante al netto della provvigione pattuita..
In pratica, mentre talune prestazioni oggetto del contratto, come quelle connesse alla realizzazione, modifica o gestione delle strutture ricettive necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione, rientrerebbero, in linea di principio, nel regime di non imponibilità ex articolo 72, in quanto rese direttamente nei confronti del Comando militare e sostenute dall'Ente medesimo, le somministrazioni di alimenti e bevande di cui trattasi sono da assoggettare ad IVA nella misura del 10% (Tabella A, parte III, n. 121, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.