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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 21.01.2008
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Gratuito patrocinio - definizione di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 21.01.2008ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede la possibilità per "chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22" di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Compito dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente è quello di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal cittadino interessato all'ammissione al gratuito patrocinio.
Al riguardo, l'ufficio istante fa presente che, nello svolgere la predetta attività di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gratuito patrocinio, diverse obiezioni sono state poste all'orientamento espresso dallo stesso ufficio circa l'interpretazione del concetto di reddito imponibile di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Atteso quanto sopra, codesto ufficio chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbienza, e, più in particolare, chiede di sapere se tale reddito debba intendersi come reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, oppure come reddito imponibile ai fini dell'Irpef.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell'ufficio istante, il legislatore, nel fissare la soglia di 9.296,22 euro quale ammontare massimo di reddito per poter beneficiare del gratuito patrocinio, ha inteso definire lo stato di "non abbienza" dei cittadini ricorrendo ad un dato oggettivo la cui composizione prescinde dai criteri di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Per tale motivo, l'ufficio istante ritiene corretto far riferimento al reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili.
L'ufficio locale nel prospettare tale soluzione fa presente, tra l'altro, che anche la Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 144, ha affermato che al fine di determinare lo stato di non abbienza occorre tener conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio del patrocinio gratuito.
In particolare, con la sentenza sopra citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che "le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri" e che "l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante".RISPOSTA DELLA DIREZIONE
Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all'art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l'ammissione al patrocinio gratuito il possesso "di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22" (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84).
"Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante"(art. 76, comma 2).
Contestualmente, il limite di reddito di 9.723,84 euro viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).
Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto "anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte può essere revocata l'ammissione al patrocinio gratuito. Compito dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente è proprio quello di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato.
In considerazione di quanto previsto dalla normativa sopra citata, avente ad oggetto materia non fiscale, la scrivente ritiene che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio sia il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
L'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell'Irpef risultante dall'ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione.
La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un'interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l'altro che, l'art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10".
Per completezza, la scrivente fa presente, infine, che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell'Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.