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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 30.01.2008
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Rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta - Contestuale mancanza della dichiarazione per legittima causa di esonero - Applicabilità dell'articolo 38, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Ammissibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 30.01.2008Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor ALFA, in qualità di presidente del CAAF-KAPPA (di seguito, istante), espone che, nel corso del 2007, in sede di predisposizione del modello Unico, è emerso che alcuni contribuenti non avevano presentato nell'anno precedente la dichiarazione dei redditi. Essendo, infatti, l'imposta corrispondente al reddito complessivo non superiore a 10,33 euro, detti contribuenti non erano tenuti a presentare la dichiarazione.
L'istante evidenzia, peraltro, che alcuni sostituti d'imposta, non avendo tenuto conto delle corrette deduzioni spettanti ai sostituiti per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari, avrebbero operato ritenute maggiori del dovuto.
Ad avviso dell'istante, le maggiori somme trattenute dai sostituti sarebbero comunque recuperabili dai contribuenti anche in difetto di presentazione della dichiarazione, peraltro legittimata dalla suesposta causa di esenzione (imposta non superiore a 10,33 euro).
A tal fine, chiede conferma della correttezza della soluzione interpretativa di seguito prospettata.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante ritiene che per ottenere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti, anche in presenza di più modelli CUD, i contribuenti possano presentare istanza di rimborso entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando all'istanza una copia della documentazione e un prospetto riepilogativo dei calcoli.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, "L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità: (...); b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; (...)".
Poiché il caso di specie difetta del requisito della personalità, l'interpello è inammissibile e la risposta che segue, resa nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, non produce gli effetti disciplinati dall'articolo 5 del citato D.M. n. 209 del 2001.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: (...); c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (...) nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.(...)"
Coerentemente con la disposizione sopra richiamata, le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2006, redditi 2005 - anno di imposta cui si riferisce la questione rappresentata dall'istante - precisano che "Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33."
Dunque, il comportamento dei contribuenti di cui alla presente istanza di interpello - i quali, avendo un'imposta lorda, diminuita delle ritenute, non superiore a 10,33 euro, nel 2006 non hanno presentato la dichiarazione - è stato conforme alla normativa ed alla prassi di cui sopra.
Nel caso in esame, l'istante riferisce che i sostituti, nell'operare le ritenute, non avrebbero tenuto conto delle "corrette deduzioni spettanti per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari", di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 (nella formulazione vigente per l'anno d'imposta 2005) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In ordine alle modalità di recupero delle predette ritenute operate in eccesso rispetto al dovuto, si ritiene applicabile l'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso (ora l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta, n.d.r.), entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. (...)".
Il dato testuale della norma citata, infatti, conferma che l'istanza di rimborso può essere legittimamente presentata anche in relazione alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte.
Si propende per l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai sensi del quale "Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. (...)".
Nel caso di specie, infatti, manca il presupposto stesso per l'applicazione della norma sopra richiamata, vale a dire una dichiarazione dei redditi validamente presentata, in virtù dell'esclusione espressamente disposta dall'articolo 1, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si vedano, in tal senso, anche le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2006, redditi 2005, dove, a pagina 15, si precisa che "Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria."
Pertanto, mancando la dichiarazione originaria, e non essendo conseguentemente percorribile la modalità di cui al citato articolo 2, comma 8-bis, si conferma che, nella fattispecie in esame, le maggiori ritenute erroneamente operate dai sostituti possono essere recuperate mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, allegando, oltre ad una copia della documentazione, anche un prospetto riepilogativo dei calcoli.
Tanto precisato, si condivide la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.