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Decreto ministeriale 25 marzo 2002
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Disposizioni in materia di certificazione tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 25 marzo 2002
GU 75 del 29/03/2002IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:Art. 1. - Certificatori
1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Art. 2. - Certificazione per il periodo di imposta 2001
1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999.
3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.Art. 3. - Invio telematico di dati
1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, i certificatori inviano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.Art. 4. - Controlli
1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria sarà riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.